DELLA
ESECUZIONE DELLA PENA
Art.
141
Articolo
abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art.
142
Articolo
abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art.
143
Articolo
abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art.
144
Articolo
abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art.
145
-
Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato -
Negli
stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione
per il lavoro prestato.
Sulla
remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti
eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1)
le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2)
le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3)
le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In
ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un
terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a
pignoramento o a sequestro.
Art.
146
-
Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena -
L'esecuzione
di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1)
se deve aver luogo contro donna incinta;
2)
se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3)
se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei
casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286
bis, comma 1, del codice di procedura penale (1) .
Nel
caso preveduto dal n. 2 il provvedimento è revocato, qualora il figlio
muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto
da oltre due mesi.
(1)
Numero aggiunto dall'art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139. Successivamente,
la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui
prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena
possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli
altri detenuti.
Art.
147
-
Rinvio facoltativo della esecuzione della pena -
L'esecuzione
di una pena può essere differita:
1)
se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve
essere differita a norma dell'articolo precedente;
2)
se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro
chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3)
se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro
donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi
è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.
Nel
caso indicato nel n. 1, la esecuzione della pena non può essere differita
per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno
in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia
è successivamente rinnovata.
Nel
caso indicato nel n. 3, il provvedimento è revocato, qualora il figlio
muoia o sia affidato ad altri che alla madre.
Art.
148
-
Infermità psichica sopravvenuta al condannato -
Se,
prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o
durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il
giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione
della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato
sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di
custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un
manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune se la pena
inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si
tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di
delinquente per tendenza.
La
disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità
psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere
ricoverato in un manicomio giudiziario.
Il
provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla
esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno
determinato tale provvedimento.
La
Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui
prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario
del condannato caduto in stato di infermità psichica durante l'esecuzione
di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima
sia sospesa; ha dichiarato altresì l'illegittimità nella parte in cui
prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in
cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in
un manicomio comune.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
149
Articolo
abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
DELLA
ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA
DELLA
ESTINZIONE DEL REATO
Art.
150
-
Morte del reo prima della condanna -
La
morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
Art.
151
-
Amnistia -
L'amnistia
estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della
condanna e le pene accessorie (1) .
Nel
concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali
è conceduta.
La
estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi
a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo
stabilisca una data diversa.
L'amnistia
può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia
non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo
99, nè ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che
il decreto disponga diversamente.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
esclude la rinuncia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all'applicazione dell'amnistia.
Art.
152
-
Remissione della querela -
Nei
delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il
reato.
La
remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale
è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha
compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
La
remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i
quali la legge disponga altrimenti.
La
remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di
remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
Art.
153
-
Esercizio del diritto di remissione. Incapace -
Per
i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità
di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale
rappresentante.
I
minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono
esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata
proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto
senza l'approvazione di questo.
Il
rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal
rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà
contraria.
Le
disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il
minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la
querela.
Art.
154
-
Più querelanti: remissione di uno solo -
Se
la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se
non interviene la remissione di tutti i querelanti.
Se
tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la
remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle
altre.
Art.
155
-
Accettazione della remissione -
La
remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o
tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto
fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La
remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno
commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia
ricusata.
Per
quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le
disposizioni dell'articolo 153.
Se
il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la
rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di
interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un
curatore speciale.
Art.
156
-
Estinzione del diritto di remissione -
Il
diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal
reato.
La
Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi
della persona offesa dal reato, allorchè tutti vi consentano.
Art.
157
-
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere -
La
prescrizione estingue il reato:
1)
in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2)
in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3)
in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni;
4)
in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena
della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5)
in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la
pena dell'arresto;
6)
in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la
pena dell'ammenda (1) .
Per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo
della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto
conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e
della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel
caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si
applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
Quando
per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena
detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
N.B.:
La Corte costituzioanle, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
prevede che l'imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.
(1)
Numero così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
158
-
Decorrenza del termine della prescrizione -
Il
termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della
consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività
del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è
cessata la permanenza o la continuazione.
Quando
la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una
condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la
condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela,
istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del
commesso reato.
Art.
159
-
Sospensione del corso della prescrizione -
Il
corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a
procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui
la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare
è imposta da una particolare disposizione di legge (1).
La
sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a
procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero effettua la relativa richiesta.
La
prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa
della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della
prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la
richiesta.
Articolo
modificato dall'art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320.
(1)Comma
così modificato dall'art. 15, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art.
160
-
Interruzione del corso della prescrizione -
Il
corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal
decreto di condanna.
Interrompono
pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e
quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti
al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico
ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla
richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di
fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il
giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il
decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (1).
La
prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della
interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157
possono essere prolungati oltre la metà.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 239 delle disposizioni di coordinamento del
codice di procedura penale.
Art.
161
-
Effetti della sospensione e della interruzione -
La
sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti
coloro che hanno commesso il reato.
Quando
per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la
interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli
altri.
Art.
162
-
Oblazione nelle contravvenzioni -
Nelle
contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda,
il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento,
ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza
parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione
commessa, oltre le spese del procedimento.
Il
pagamento estingue il reato.
Articolo
così sostituito dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679.
Art.
162 bis
-
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative -
Nelle
contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare,
prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna,
una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con
la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione
non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso
dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, nè quando
permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte
del contravventore.
In
ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di
oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La
domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado.
Il
pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo
estingue il reato.
Articolo
aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
163
-
Sospensione condizionale della pena -
Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo
non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta
alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che
l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la
condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se
il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione
può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a tre anni.
Se
il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto
ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
164
-
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena -
La
sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo
alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole
si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La
sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1)
a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto,
anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o
contravventore abituale o professionale;
2)
allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza
personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente
pericolosa.
La
sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di
sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La
sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una
volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può
disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata
con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi
i limiti stabiliti dall'articolo 163 (1).
Articolo
così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma di questo articolo nella
parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale
della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva
per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella
irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art.
163 del codice penale.
Art.
165
-
Obblighi del condannato -
La
sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo
di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno;
può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti,
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo
le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La
sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha
già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli
obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.
Il
giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi
devono essere adempiuti.
Articolo
così sostituto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
166
-
Effetti della sospensione -
La
sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La
condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso,
di per sè sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, nè
d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi
specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di
licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Articolo
così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art.
167
-
Estinzione del reato -
Se,
nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una
contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il
reato è estinto.
Il
tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).
(1)Comma
così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art.
168
-
Revoca della sospensione -
Salva
la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale
della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il
condannato:
1)
commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui
venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2)
riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che,
cumulata a quella pecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti
dall'art. 163.
Qualora
il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente
commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera
i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e
della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale
della pena.
Articolo
così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art.
169
-
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto -
Se,
per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce
una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a
due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire tre
milioni (1) , anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal
pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze
indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal
commettere ulteriori reati.
Qualora
si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi
motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le
disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del
primo capoverso dell'articolo 164.
Il
perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta (2) .
La
Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si
legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato
concesso il beneficio.
(1)
Importo ora stabilito dall'art. 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nel
testo modificato dall'art. 112, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato
commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena che,
cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del
beneficio.
Art.
170
-
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o
circostanza
aggravante di un altro reato -
Quando
un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non
si estende all'altro reato.
La
causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza
aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
L'estinzione
di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento
di pena derivante dalla connessione.
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