DEL
CONCORSO DI REATI
Art.
71
-
Condanna per più reati con unica sentenza o decreto -
Quando,
con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna
per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli
articoli seguenti.
Art.
72
-
Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene
detentive temporanee -
Al
colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena
dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi
a tre anni.
Nel
caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o
più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo
complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con
l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
L'ergastolano
condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.
Articolo
così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
Art.
73
-
Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o
pene
pecuniarie della stessa specie -
Se
più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si
applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle
pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando
concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena
della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo
(1) .
Le
pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
(1)La
Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in
applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di concorso di
più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni,
prevede la pena dell'ergastolo.
Art.
74
-
Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa -
Se
più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si
applicano tutte distintamente e per intero.
La
pena dell'arresto è eseguita per ultima.
Art.
75
-
Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa -
Se
più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano
tutte distintamente e per intero.
Nel
caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma
pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della
multa.
Art.
76
-
Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte -
Salvo
che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti
a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto
giuridico.
Le
pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si
considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della
specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti
della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni
altro caso stabilito dalla legge.
Se
una legge pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene
si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.
Art.
77
-
Determinazione delle pene accessorie -
Per
determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna,
si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e
alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero
infliggere per ciascuno di essi.
Se
concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte
per intero.
Art.
78
-
Limiti degli aumenti delle pene principali -
Nel
caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a
norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della
più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:
1)
trenta anni per la reclusione;
2)
sei anni per l'arresto;
3)
lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire
centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda,
se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso
dell'articolo 133 bis.
Nel
caso di concorso di reato preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene
da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta.
La parte della pena eccedente tale limite, è detratta in ogni caso
dall'arresto.
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
79
-
Limiti degli aumenti delle pene accessorie -
La
durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel
complesso, i limiti seguenti:
1)
dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o
dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2)
cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte.
Art.
80
-
Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi -
Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui,
dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa
persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla
condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono
eseguire più sentenze o più decreti di condanna.
Art.
81
-
Concorso formale. Reato continuato -
È
punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima
disposizione di legge.
Alla
stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei
casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella
che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Articolo
così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art.
82
-
Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta -
Quando,
per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa,
è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era
diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno
della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le
circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.
Qualora,
oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era
diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave,
aumentata fino alla metà.
Art.
83
-
Evento diverso da quello voluto dall'agente -
Fuori
dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei
mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento
diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa,
dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come
delitto colposo.
Se
il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole
sul concorso dei reati.
Art.
84
-
Reato complesso -
Le
disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge
considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un
solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.
Qualora
la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si
riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non
possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.
DEL
REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
DELLA
IMPUTABILITÀ
Art.
85
-
Capacità d'intendere e di volere -
Nessuno
può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al
momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È
imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
Art.
86
-
Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far
commettere un reato -
Se
taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al
fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa
incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.
Art.
87
-
Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere -
La
disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è
messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere
il reato, o di prepararsi una scusa.
Art.
88
-
Vizio totale di mente -
Non
è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per
infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o
di volere.
Art.
89
-
Vizio parziale di mente -
Chi,
nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato
di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere
o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.
Art.
90
-
Stati emotivi o passionali -
Gli
stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità.
Art.
91
-
Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore -
Non
è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la
capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata
da caso fortuito o da forza maggiore.
Se
l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente,
senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è
diminuita.
Art.
92
-
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata -
L'ubriachezza
non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce
l'imputabilità.
Se
l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di
prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
Art.
93
-
Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti -
Le
disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto
è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Art.
94
-
Ubriachezza abituale -
Quando
il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena
è aumentata.
Agli
effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito
all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento
di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche
quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi
è dedito all'uso di tali sostanze.
Art.
95
-
Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti -
Per
i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool
ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 88 e 89.
Art.
96
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Sordomutismo -
Non
è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva, per causa della sua infermità la capacità d'intendere o di volere.
Se
la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non
esclusa, la pena è diminuita.
Art.
97
-
Minore degli anni quattordici -
Non
è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i quattordici anni.
Art.
98
-
Minore degli anni diciotto -
È
imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i
quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e
di volere; ma la pena è diminuita.
Quando
la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena
pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di
pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici
uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti
dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o
dell'autorità maritale.
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