DEL
REATO
DEL
REATO CONSUMATO E TENTATO
Art.
39
-
Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni -
I
reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie
delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art.
40
-
Rapporto di causalità -
Nessuno
può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione.
Non
impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.
Art.
41
-
Concorso di cause -
Il
concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto
di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le
cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da
sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od
omissione precedentemente commessa costituisce per sè un reato, si applica
la pena per questo stabilita.
Le
disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o
simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art.
42
-
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilità obiettiva -
Nessuno
può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come
reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno
può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non
l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente preveduti dalla legge.
La
legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico
dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle
contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Art.
43
-
Elemento psicologico del reato -
Il
delitto:
è
doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è
il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere
l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza
della propria azione od omissione;
è
preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione
deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto
dall'agente;
è
colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è
voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline.
La
distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo
per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per
queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi
effetto giuridico.
Art.
44
-
Condizione obiettiva di punibilità -
Quando,
per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una
condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui
dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Art.
45
-
Caso fortuito o forza maggiore -
Non
è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Art.
46
-
Costringimento fisico -
Non
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto,
mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque
sottrarsi.
In
tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della
violenza.
Art.
47
-
Errore di fatto -
L'errore
sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente.
Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non
è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore
sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità
per un reato diverso.
L'errore
su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha
cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
Art.
48
-
Errore determinato dall'altrui inganno -
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul
fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in
tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha
determinata a commetterlo.
Art.
49
-
Reato supposto erroneamente e reato impossibile -
Non
è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione
erronea che esso costituisca reato.
La
punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per
l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o
pericoloso.
Nei
casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli
elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per
il reato effettivamente commesso.
Nel
caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato
prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Art.
50
-
Consenso dell'avente diritto -
Non
è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della
persona che può validamente disporne.
Art.
51
-
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere -
L'esercizio
di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o
da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se
un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde
del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto,
abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non
è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
Art.
52
-
Difesa legittima -
Non
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo
attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa.
Art.
53
-
Uso legittimo delle armi -
Ferme
le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il
pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio,
fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione
fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o
di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la
consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro
aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e
sequestro di persona (1) .
La
stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La
legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o
di un altro mezzo di coazione fisica.
(1)Comma
così modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.
Art.
54
-
Stato di necessità -
Non
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa
disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di
esporsi al pericolo.
La
disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo
stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso,
del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo.
Art.
55
-
Eccesso colposo -
Quando,
nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si
eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine
dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni
concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come
delitto colposo.
Art.
56
-
Delitto tentato -
Chi
compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si
verifica.
Il
colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a
trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte
(1); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è
l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto,
diminuita da un terzo a due terzi.
Se
il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla
pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato
diverso.
Se
volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il
delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
57
-
Reati commessi col mezzo della stampa periodica -
Salva
la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di
concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di
esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo
necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi
reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena
stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Articolo
così modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Art.
57 bis
-
Reati commessi col mezzo della stampa non periodica -
Nel
caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo
si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non
imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è
imputabile.
Articolo
aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Art.
58
-
Stampa clandestina -
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state
osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della
stampa periodica e non periodica.
L'articolo
comprendeva un secondo comma abrogato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Art.
58 bis
-
Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa -
Se
il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o
richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli
precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La
querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o
vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei
confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
Non
si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è
necessaria un'autorizzazione di procedimento per il reato commesso
dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è
concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è
stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della
pubblicazione.
Articolo
aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
DELLE
CIRCOSTANZE DEL REATO
Art.
59
-
Circostanze non conosciute o erroneamente supposte -
Le
circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore
dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute
inesistenti (1) .
Le
circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente
soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute
inesistenti per errore determinato da colpa (2).
Se
l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o
attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se
l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della
pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di
errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto
è preveduto dalla legge come delitto colposo.
(1)
Comma così modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
(2)
Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art.
60
-
Errore sulla persona dell'offeso -
Nel
caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico
dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o
qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono
invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente
supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di
circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o
psichiche, della persona offesa.
Art.
61
-
Circostanze aggravanti comuni -
Aggravano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti
speciali, le circostanze seguenti:
1)
l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2)
l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il
prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3)
l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4)
l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5)
l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6)
l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di
arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7)
l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato
alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8)
l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto
commesso;
9)
l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla
qualità di ministro di un culto;
10)
l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro
del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un
agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11)
l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di
coabitazione, o di ospitalità.
Art.
62
-
Circostanze attenuanti comuni -
Attenuano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti
speciali, le circostanze seguenti:
1)
l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2)
l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3)
l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta
di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il
colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o
delinquente per tendenza;
4)
l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di
speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro,
l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di
speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di
speciale tenuità (1);
5)
l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione
del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6)
l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante
risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o
l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo
capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
(1)
Numero così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art.
62 bis
-
Attenuanti generiche -
Il
giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può
prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga
tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in
ogni caso, ai fini della applicazione di questo capo, come una sola
circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze
indicate nel predetto articolo 62.
Articolo
aggiunto dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
Art.
63
-
Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena -
Quando
la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti
determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa,
che il giudice applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la
circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se
concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti,
l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa
risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
Quando
per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale,
l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena
ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.
Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una
diminuzione della pena superiore ad un terzo (1).
Se
concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo
capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la
circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.
Se
concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo
capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave
stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.
(1)
Comma così modificato dalla L. 31 luglio 1984, n. 400.
Art.
64
-
Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante -
Quando
ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato
dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere
inflitta per il reato commesso.
Nondimeno,
la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può
superare gli anni trenta.
(1)
Art.
65
-
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante -
Quando
ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la
diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1)
alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
anni;
2)
alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni;
3)
le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
66
-
Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze
aggravanti -
Se
concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto
degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge
per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo
capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:
1)
gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2)
gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3)
e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della
multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o
dodici milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel
capoverso dell'articolo 133 bis.
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
67
-
Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze
attenuanti -
Se
concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto
delle diminuzioni non può essere inferiore:
1)
a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena
di morte (1);
2)
a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo.
Le
altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle
circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non
può essere applicata in misura inferiore a un quarto.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
68
-
Limiti al concorso di circostanze -
Salvo
quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante
comprende in sè un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza
attenuante comprende in sè un'altra circostanza attenuante, è valutata a
carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la
circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggior
aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Se
le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la
stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola
diminuzione di pena.
Art.
69
-
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -
Quando
concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le
prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle
diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo
soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se
le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze
aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste
ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti.
Se
fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi
sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse
alcuna di dette circostanze.
Le
disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla
persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge
stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in
modo indipendente da quella ordinaria del reato (1).
In
tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma
dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva (2).
(1)Comma
così modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99. Successivamente la Corte
costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in
applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui
prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la
disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso
tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o
più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonchè
nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano
applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69,
in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del
codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato
per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo.
(2)Comma
abrogato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art.
70
-
Circostanze oggettive e soggettive -
Agli
effetti della legge penale:
1)
sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i
mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la
gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità
personali dell'offeso;
2)
sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o
il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole,
o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla
persona del colpevole.
Le
circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità
e la recidiva.
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