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CODICE PENALE

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Dei reati in generale

DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

 

Art. 120

- Diritto di querela -

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

 

Art. 121

- Diritto di querela esercitato da un curatore speciale -

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

 

Art. 122

- Querela di uno fra più offesi -

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

 

Art. 123

- Estensione della querela -

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

 

Art. 124

- Termine per proporre la querela. Rinuncia -

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

 

Art. 125

- Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante -

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

 

Art. 126

- Estinzione del diritto di querela -

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

 

Art. 127

- Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica -

Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

Art. 128

- Termine per la richiesta di procedimento -

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

 

Art. 129

- Irrevocabilità ed estensione della richiesta -

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

 

Art. 130

- Istanza della persona offesa -

Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

 

Art. 131

- Reato complesso. Procedibilità di ufficio -

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

 

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE

ED ESECUZIONE DELLA PENA

DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA

Art. 132

- Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti -

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

 

Art. 133

- Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena -

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

 

Art. 133 bis

- Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria -

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 133 ter

- Pagamento rateale della multa o dell'ammenda -

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 134

- Computo delle pene -

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pena pecuniaria, delle frazioni di lira.

 

Art. 135

- Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive -

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 136

- Modalità di conversione di pene pecuniarie -

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1979, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 137

- Custodia cautelare -

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

 

Art. 138

- Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero -

Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

Art. 139

- Computo delle pene accessorie -

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, nè del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

 

Art. 140

Articolo abrogato dall'art. 217 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale.

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