Art.
1
-
Reati e pene: disposizione espressa di legge -
Nessuno
può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.
Art.
2
-
Successione di leggi penali -
Nessuno
può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu
commesso, non costituiva reato.
Nessuno
può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e
gli effetti penali.
Se
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse,
si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se
si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le
disposizioni dei capoversi precedenti.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza
e di mancata ratifica di un decreto - legge e nei casi di un decreto - legge
convertito in legge con emendamenti (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui rende
applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel
secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen.
Art.
3
-
Obbligatorietà della legge penale -
La
legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si
trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto
pubblico interno o dal diritto internazionale.
La
legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o
stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla
legge medesima o dal diritto internazionale.
Art.
4
-
Cittadino italiano. Territorio dello Stato -
Agli
effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani"
i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine
o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi
residenti nel territorio dello Stato.
Agli
effetti della legge penale, è "territorio dello Stato" il
territorio "della Repubblica", quello delle colonie ed ogni altro
luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili
italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino,
salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge
territoriale straniera.
Art.
5
-
Ignoranza della legge penale -
Nessuno
può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
La
Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità
dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
Art.
6
-
Reati commessi nel territorio dello Stato -
Chiunque
commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge
italiana.
Il
reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o
l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero
si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Art.
7
-
Reati commessi all'estero -
È
punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in
territorio estero taluno dei seguenti reati:
1)
delitti contro la personalità dello Stato;
2)
delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo
contraffatto;
3)
delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello
Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4)
delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei
poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5)
ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni
internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Art.
8
-
Delitto politico commesso all'estero -
Il
cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto
politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente,
è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della
giustizia.
Se
si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre
tale richiesta, anche la querela.
Agli
effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un
interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È
altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in
tutto o in parte, da motivi politici.
Art.
9
-
Delitto comune del cittadino all'estero -
Il
cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti,
commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si
trovi nel territorio dello Stato.
Se
si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della
libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del
Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Nei
casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto
commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è
punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione
di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo
dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
10
-
Delitto comune dello straniero all'estero -
Lo
straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in
territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il
quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge
medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta
del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se
il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il
colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro
della giustizia, sempre che:
1)
si trovi nel territorio dello Stato;
2)
si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (1) o
dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore a un minimo di tre
anni;
3)
l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da
quello dello Stato a cui egli appartiene.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
11
-
Rinnovamento del giudizio -
Nel
caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello
Stato anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei
casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che
sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora
il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Art.
12
-
Riconoscimento delle sentenze penali straniere -
Alla
sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato
riconoscimento:
1)
per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero
per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a
delinquere;
2)
quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena
accessoria;
3)
quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona
condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure
di sicurezza personali;
4)
quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al
risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in
giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del
risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per
farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata
dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di
estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere
ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Ministro della
giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta
istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.
Art.
13
-
Estradizione -
L'estradizione
è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi
internazionali.
L'estradizione
non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione,
non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione
può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle
convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto.
Non
è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente
consentita nelle convenzioni internazionali.
Art.
14
-
Computo e decorrenza dei termini -
Quando
la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per
il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni
qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un
effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art.
15
-
Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima
legge penale -
Quando
più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano
la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito.
Art.
16
-
Leggi penali speciali -
Le
disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da
altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti
DELLE
PENE
DELLE
SPECIE DI PENE, IN GENERALE
Art.
17
-
Pene principali: specie -
Le
pene principali stabilite per i delitti sono:
1)
la morte (1) ;
2)
l'ergastolo;
3)
la reclusione;
4)
la multa.
Le
pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1)
l'arresto;
2)
l'ammenda.
La
Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.
(1)La
pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
18
-
Denominazione e classificazione delle pene principali -
Sotto
la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della
libertà personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e
l'arresto.
Sotto
la denominazione di "pene pecuniarie" la legge comprende: la multa
e l'ammenda.
Art.
19
-
Pene accessorie: specie -
Le
pene accessorie per i delitti sono:
1)
l'interdizione dai pubblici uffici;
2)
l'interdizione da una professione o da un'arte;
3)
l'interdizione legale;
4)
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
5)
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6)
la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Le
pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1)
la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2)
la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese.
Pena
accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione
della sentenza penale di condanna.
La
legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite
per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
Articolo
così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
20
-
Pene principali e accessorie -
Le
pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle
accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
DELLE
PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE
Art.
21
-
Pena di morte - (1)
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
22
-
Ergastolo -
La
pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a
ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il
condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (1).
La
Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.
(1)
Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
Art.
23
-
Reclusione -
La
pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed
è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del
lavoro e con l'isolamento notturno.
Il
condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può
essere ammesso al lavoro all'aperto.
Sono
applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due
capoversi dell'articolo precedente.
Art.
24
-
Multa -
La
pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni.
Per
i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la
pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila
a quattro milioni.
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
25
-
Arresto -
La
pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in
uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli
stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento
notturno.
Il
condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli
organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle
sue precedenti occupazioni.
Art.
26
-
Ammenda -
La
pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni.
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
27
-
Pene pecuniarie fisse e proporzionali -
La
legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in
cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite
massimo.
DELLE
PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE
Art.
28
-
Interdizione dai pubblici uffici -
L'interdizione
dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
L'interdizione
perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto,
priva il condannato:
1)
del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio
elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2)
di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico
servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o
d'incaricato di pubblico servizio;
3)
dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro
ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4)
dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di
altre pubbliche insegne onorifiche;
5)
degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello
Stato o di un altro ente pubblico (1) ;
6)
di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi,
gradi, o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri
precedenti;
7)
della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio,
servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna
onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione
temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare
o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi,
qualità, gradi, titoli e onorificenze (2) .
Essa
non può avere una durata inferiore a un anno, nè superiore a cinque.
La
legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è
limitata ad alcuni di questi.
(1)
La Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato
l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del presente
comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono
titolo da un rapporto di lavoro.
Successivamente
la stessa Corte, con sentenza del 19 luglio 1968, n. 113, ha dichiarato
l'illegittimità del comma per quanto attiene alle pensioni di guerra.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti
in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.
Art.
29
-
Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici -
La
condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai
pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a
tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque.
La
dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di
tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art.
30
-
Interdizione da una professione o da un'arte -
L'interdizione
da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di
esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un
commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso o una
speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la
decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza
anzidetta.
L'interdizione
da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un
mese, nè superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti
dalla legge.
Art.
31
-
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una
professione o di un'arte. Interdizione -
Ogni
condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a
taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso
di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la
violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o
mestiere.
Art.
32
-
Interdizione legale -
Il
condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.
La
condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei
genitori (1) .
Il
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è,
durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce
altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei
genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti (1) .
Alla
interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e
l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad esse
relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
(1)
Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
32 bis
-
Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese -
L'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il
condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni
altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore.
Essa
consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per
delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti
all'ufficio.
Articolo
aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
32 ter
-
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione -
L'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di
concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa
non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a tre anni.
Articolo
aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
32 quater
-
Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione -
Ogni
condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319
bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n.
1 - del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di
un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Articolo
aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente sostituito
dall'art. 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 ed infine così
modificato dell’art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art.
33
-
Condanna per delitto colposo -
Le
disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non
si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1) .
Le
disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per
delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione,
o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.
(1)
Comma così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
34
-
Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell'esercizio di essa -
La
legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della
potestà dei genitori.
La
condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa
la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio
della pena inflitta.
La
decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni
diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà
di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La
sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche
l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che
al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del
libro I del codice civile.
Nelle
ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione
condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al
tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni
nell'interesse dei minori (1) .
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
(1)
Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art.
35
-
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte -
La
sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il
condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione
o licenza dell'Autorità.
La
sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere
una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni .
Essa
consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso
della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con
violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è
inferiore a un anno d'arresto.
Art.
35 bis
-
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese -
La
sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la
sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa
non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due
anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse
con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Articolo
aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
36
-
Pubblicazione della sentenza penale di condanna -
La
sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo è pubblicata
mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il
delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La
sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o
più giornali designati dal giudice.
La
pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la
pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del
condannato.
La
legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere
pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei
due capoversi precedenti.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
37
-
Pene accessorie temporanee: durata -
Quando
la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea,
e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria
ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe
scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato.
Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello
massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Art.
38
-
Condizione giuridica del condannato alla pena di morte -
Il
condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per
quanto riguarda la sua condizione giuridica.
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