DEI
DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA
Art.
499
-
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di
mezzi di produzione -
Chiunque,
distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi
di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far
venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con
la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire
quattro milioni.
Art.
500
-
Diffusione di una malattia delle piante o degli animali -
Chiunque
cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa
all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della
nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se
la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila
a quattro milioni.
Art.
501
-
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di
commercio -
Chiunque,
al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o
altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri
artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle
merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel
pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da uno a cinquanta milioni di lire.
Se
l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica,
le pene sono aumentate.
Le
pene sono raddoppiate:
1)
se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2)
se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli
dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le
pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto
è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici
italiani.
La
condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla L. 27 novembre 1976, n. 787.
Art.
501 bis
-
Manovre speculative su merci -
Fuori
dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di
qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative
ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di
largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinare la
rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Alla
stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o
rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del
presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla
utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L'autorità
giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria, procedono al sequestro delle merci, osservando le
norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la
vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui
all'articolo 625 del codice di procedura penale.
La
condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o
industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la
pubblicazione della sentenza (1) .
(1)Articolo
aggiunto dalla L. 27 novembre 1976, n. 787.
Art.
502
-
Serrata e sciopero per fini contrattuali -
Il
datore di lavoro che, col solo scopo di imporre ai suoi dipendenti
modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali
patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o
usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti,
aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire due milioni
(1).
I
lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o
più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da
turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai
datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a
modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa
applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire
duecentomila (1).
(1)
Con sentenza n. 29 del 4 maggio 1960 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità del primo e del secondo comma di questo articolo, in
riferimento agli artt. 39 e 40 Cost.
Art.
503
-
Serrata e sciopero per fini non contrattuali -
Il
datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono,
rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono
puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire
due milioni, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione
fino a sei mesi e con la multa fino a lire duecentomila, se si tratta di
lavoratori (1).
(1)
Con sentenza n. 290 del 27 dicembre 1974 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui punisce anche lo
sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento
costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei
poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
Art.
504
-
Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero -
Quando
alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di
costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo
scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della
reclusione fino a due anni (1).
(1)
Con sentenza n. 165 del 13 giugno 1983 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui punisce lo sciopero
il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un
provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che
non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire
o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime
la sovranità popolare.
Art.
505
-
Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta -
Il
datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due
articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502
soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori
ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Art.
506
-
Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci -
Gli
esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo
lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono
collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli
precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i
datori di lavoro, ridotte alla metà (1).
(1)
Con sentenza n. 222 del 17 luglio 1975 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo in relazione all'art. 505, nella parte
in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli
esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno
lavoratori alla loro dipendenza.
Art.
507
-
Boicottaggio -
Chiunque,
per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante
propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o
associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a
non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non
acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la
reclusione fino a tre anni.
Se
concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a
sei anni (1).
(1)
Con sentenza n. 84 del 17 aprile 1969 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo per la parte relativa all'ipotesi della
propaganda qualora questa non assuma dimensioni tali nè raggiunga un grado
tale di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole.
Art.
508
-
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.
Sabotaggio -
Chiunque,
col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro,
invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di
altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione
agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa non inferiore a lire duecentomila.
Soggiace
alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire
un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi
danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero
un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
Art.
509
-
Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro - (1)
Il
datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli
derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi
corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a
lire un milione (2) .
Il
datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di
eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una
controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (3) .
(1)
Rubrica così modificata dall'art. 1, lett. a) , D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
Testo
della rubrica prima della modifica apportata dall'art. 1, lett. a), D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758
(Inosservanza
delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del
magistrato del lavoro)
(2)
Comma così modificato dall'art. 1, lett. b), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
Testo
del comma 1 prima della modificata apportata dall'art. 1, lett. b), D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758
Il
datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli
derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi
corporativi, è punito con la multa fino a lire un milione.
(3)
Comma abrogato dall'art. 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a
decorrere dal 26 aprile 1995.
Art.
510
-
Circostanze aggravanti -
Quando
i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di
guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari,
le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.
Art.
511
-
Pena per i capi, promotori e organizzatori -
Le
pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono
raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita
dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a
due anni.
Art.
512
-
Pena accessoria -
La
condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti
importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni
cinque.
DEI
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Art.
513
-
Turbata libertà dell'industria o del commercio -
Chiunque
adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della
persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la
reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due
milioni.
Art.
513 bis
-
Illecita concorrenza con minaccia o violenza -
Chiunque
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque
produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito
con la reclusione da due a sei anni.
La
pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività
finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri
enti pubblici (1).
(1)Articolo
aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art.
514
-
Frodi contro le industrie nazionali -
Chiunque,
ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati
nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria
nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
non inferiore a lire un milione.
Se
per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi
interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli
articoli 473 e 474.
Art.
515
-
Frode nell'esercizio del commercio -
Chiunque,
nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da
quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un
più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a
lire quattro milioni.
Se
si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o
della multa non inferiore a lire duecentomila.
Art.
516
-
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine -
Chiunque
pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire due milioni.
Art.
517
-
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -
Chiunque
pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o
esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o
qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto
come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno
o con la multa fino a lire due milioni.
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