DEI
DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO
Art.
449
-
Delitti colposi di danno -
Chiunque
cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo
di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La
pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di
sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un
aeromobile adibito a trasporto di persone.
Art.
450
-
Delitti colposi di pericolo -
Chiunque,
con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il
pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o
della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con
la reclusione fino a due anni.
La
reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una
particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.
Art.
451
-
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
-
Chiunque,
per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un
milione.
Art.
452
-
Delitti colposi contro la salute pubblica -
Chiunque
commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è
punito:
1)
con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette
disposizioni stabiliscono la pena di morte (1);
2)
con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse
stabiliscono l'ergastolo;
3)
con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439
stabilisce la pena della reclusione.
Quando
sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441,
442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite
ridotte da un terzo a un sesto.
(1)La
pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E
IN VALORI DI BOLLO
Art.
453
-
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate -
È
punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un
milione a sei milioni;
1)
chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello
Stato o fuori;
2)
chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse
l'apparenza di un valore superiore;
3)
chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma
di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel
territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione
monete contraffatte o alterate;
4)
chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da
chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o
alterate.
Art.
454
-
Alterazione di monete -
Chiunque
altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone
in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo
alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto
articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire duecentomila a un milione.
Art.
455
-
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel
territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate,
al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti
in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da
un terzo alla metà.
Art.
456
-
Circostanze aggravanti -
Le
pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi
preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di
Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Art.
457
-
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede -
Chiunque
spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate,
da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a lire due milioni.
Art.
458
-
Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete -
Agli
effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico
credito.
Per
"carte di pubblico credito" si intendono, oltre quelle che hanno
corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi,
e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
Art.
459
-
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati -
Le
disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla
contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel
territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione
di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli
effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la
carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori
equiparati a questi da leggi speciali.
Art.
460
-
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo -
Chiunque
contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle
carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o
aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire
seicentomila a due milioni.
Art.
461
-
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -
Chiunque
fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati
esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
duecentomila a un milione.
Art.
462
-
Falsificazione di biglietti di pubblica impresa di trasporto -
Chiunque
contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese
di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o
nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o
mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con
la reclusione fino a un anno e con la multa da lire ventimila a
quattrocentomila.
Art.
463
-
Casi di non punibilità -
Non
è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la
contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose
indicate negli articoli stessi.
Art.
464
-
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati -
Chiunque,
non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di
valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire un milione.
Se
i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita
nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Art.
465
-
Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto -
Chiunque,
non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di
biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto,
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
Se
i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa
fino a lire sessantamila.
Art.
466
-
Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli
oggetti così alterati -
Chiunque
cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da
biglietti di strade ferrate o di altre di pubbliche imprese di trasporto, i
segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne
faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
Alla
stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei
valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a
lire sessantamila, se le cose sono state ricevute in buona fede.
Capo
II: DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,
CERTIFICAZIONE
O RICONOSCIMENTO
Art.
467
-
Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto -
Chiunque
contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del
Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale
sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni
e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.
Art.
468
-
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica
autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti
contraffatti -
Chiunque
contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero,
non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo
contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire duecentomila a due milioni.
La
stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica
autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione, fa uso di tali strumenti.
Art.
469
-
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o
certificazione -
Chiunque,
con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti,
contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione,
ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che
reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite
nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Art.
470
-
Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica
autenticazione o certificazione -
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti,
pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte
di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite per i detti reati.
Art.
471
-
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri -
Chiunque,
essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica
autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sè
o degli altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire seicentomila.
Art.
472
-
Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta -
Chiunque
fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con la impronta legale
contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La
stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attività commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con
l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli
effetti della legge penale, nella denominazione di "misure" o di
"pesi" è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
Art.
473
-
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno
o di prodotti industriali -
Chiunque
contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle
opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso
nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a lire quattro milioni.
Alla
stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
Le
disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le
norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.
Art.
474
-
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi -
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente,
introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per
vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere
dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni.
Si
applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art.
475
-
Pena accessoria -
La
condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti
importa la pubblicazione della sentenza.
DELLA
FALSITÀ IN ATTI
Art.
476
-
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici -
Il
pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto
o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione
da uno a sei anni.
Se
la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Art.
477
-
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative -
Il
pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o
altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante
contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste
per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art.
478
-
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di
atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti -
Il
pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo
esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in
forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato
diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se
la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se
la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto
di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art.
479
-
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici -
Il
pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle
sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è
avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a
lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o
comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Art.
480
-
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative -
Il
pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta
falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.
Art.
481
-
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio
di pubblica necessità -
Chiunque,
nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio
di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a
un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali
pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Art.
482
-
Falsità materiale commessa dal privato -
Se
alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un
privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue
funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo.
Art.
483
-
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico -
Chiunque
attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei
quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione
fino a due anni.
Se
si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione
non può essere inferiore a tre mesi.
Art.
484
-
Falsità in registri e notificazioni -
Chiunque,
essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione
all'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità
stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali,
scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Art.
485
-
Falsità in scrittura privata -
Chiunque,
al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una
scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri
ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si
considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura
vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Art.
486
-
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato -
Chiunque,
al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso
per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o
fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da
quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia
uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si
considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia
lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito.
Art.
487
-
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico -
Il
pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale
abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa
l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto
pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle
pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Art.
488
-
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle
disposizioni sulle falsità materiali -
Ai
casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti
dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità
materiali in atti pubblici o in scritture private.
Art.
489
-
Uso di atto falso -
Chiunque,
senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle
pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora
si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto
se ha agito al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno.
Art.
490
-
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri -
Chiunque,
in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una
scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli
artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si
applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Art.
491
-
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena -
Se
alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un
testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per
la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene
rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e
nell'articolo 482.
Nel
caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne
fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita
nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
Art.
491 bis
-
Documenti informatici -
Se
alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento
informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal
fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico
contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi
specificamente destinati ad elaborarli (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art.
492
-
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti -
Agli
effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti
pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti
originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano
luogo degli originali mancanti.
Art.
493
-
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico -
Le
disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici
ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro
ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti
che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Art.
493 bis
-
Casi di perseguibilità a querela -
I
delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli
488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a
querela della persona offesa.
Si
procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente
comma riguardano un testamento olografo (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
DELLA
FALSITÀ PERSONALE
Art.
494
-
Sostituzione di persona -
Chiunque,
al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria
all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso
stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è
punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede
pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Art.
495
-
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o
su qualità personali proprie o di altri -
Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona
è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla
stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad
essere riprodotta in un atto pubblico.
La
reclusione non è inferiore ad un anno:
1)
se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2)
se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle
proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria,
ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale
una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La
pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sè
o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative
sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
Art.
496
-
False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di
altri -
Chiunque,
fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità,
sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa
mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.
Art.
497
-
Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso
indebito di tali certificati -
Chiunque
si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro
certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo
diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Art.
498
-
Usurpazione di titoli o di onori -
Chiunque
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio
o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,
ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito
ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Alla
stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli,
decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti
ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione
precedente.
La
condanna importa la pubblicazione della sentenza.
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