DEI
DELITTI IN PARTICOLARE
DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
Art.
414
-
Istigazione a delinquere -
Chiunque
pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo
fatto dell'istigazione:
1)
con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a
commettere delitti.
2)
con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire
quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se
si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più
contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla
pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di
uno o più delitti.
Art.
415
-
Istigazione a disobbedire alle leggi -
Chiunque
pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico,
ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni (1).
(1)
Con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo, riguardante l'istigazione all'odio fra
le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione
deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.
Art.
416
-
Associazione per delinquere -
Quando
tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per
il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione
da uno a cinque anni.
I
capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se
gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la
reclusione da cinque a quindici anni.
La
pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Art.
416 bis
-
Associazione di tipo mafioso -
Chiunque
fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone,
è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro
che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione
è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali
(1).
Se
l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a
dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal secondo comma.
L'associazione
si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se
le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere
il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto,
o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono
aumentate da un terzo alla metà.
Nei
confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono
il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di
commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le
concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonchè le
iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui
il condannato fosse titolare (2) .
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso (3) .
(1)
Comma così modificato dall'art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2)
La seconda parte di questo comma è stata abrogata dall'art. 36 , secondo
comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55.
(3)
Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art.
416 ter
-
Scambio elettorale politico-mafioso -
La
pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi
ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo
416 bis in cambio della erogazione di denaro (1) .
(1)
Articolo inserito dall'art. 11 ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
417
-
Misura di sicurezza -
Nel
caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è
sempre ordinata una misura di sicurezza (1).
(1)
Articolo così modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936.
Art.
418
-
Assistenza agli associati -
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione è
punito con la reclusione fino a due anni.
La
pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non
è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Art.
419
-
Devastazione e saccheggio -
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o
di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La
pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri
esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Art.
420
-
Attentato a impianti di pubblica utilità -
Chiunque
commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica
utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da uno a quattro anni.
La
pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto
a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi
pertinenti.
Se
dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del
sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione
anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è
della reclusione da tre a otto anni (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art.
421
-
Pubblica intimidazione -
Chiunque
minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti
di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è
punito con la reclusione fino a un anno.
DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA
Art.
422
-
Strage -
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti
tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto
deriva la morte di più persone, con la morte (1).
Se
è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni
altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
423
-
Incendio -
Chiunque
cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La
disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa
propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
Art.
424
-
Danneggiamento seguito da incendio -
Chiunque,
al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa
propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con
la reclusione da sei mesi a due anni.
Se
segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma
la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Art.
425
-
Circostanze aggravanti -
Nei
casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto
è commesso:
1)
su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e
loro dipendenze;
2
su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali
o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti
destinati a raccogliere e condurre le acque;
3
su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4
su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri
depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti,
infiammabili o combustibili;
5
su boschi, selve e foreste.
Art.
426
-
Inondazione, frana o valanga -
Chiunque
cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è
punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Art.
427
-
Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga -
Chiunque
rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse,
sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le
acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque,
al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo
di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con
la reclusione da uno a cinque anni.
Se
il disastro si verifica, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
Art.
428
-
Naufragio, sommersione o disastro aviatorio -
Chiunque
cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio
natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito
con la reclusione da cinque a dodici anni.
La
pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso
distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali,
ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il
naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante,
ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva
pericolo per la incolumità pubblica.
Art.
429
-
Danneggiamento seguito da naufragio -
Chiunque,
al solo scopo di danneggiare una nave, un'edificio natante o un aeromobile,
ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo
deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se
dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro
aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se
dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è
della reclusione da tre a dieci anni.
Art.
430
-
Disastro ferroviario -
Chiunque
cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a
quindici anni.
Art.
431
-
Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento -
Chiunque,
al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli,
strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li
distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o
in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un
disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se
dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci
anni.
Per
"strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate
ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino
veicoli mossi dal vapore, dalla elettricità o da altro mezzo di trazione
meccanica.
Art.
432
-
Attentati alla sicurezza dei trasporti -
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la
sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Si
applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti
o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per
terra, per acqua o per aria.
Se
dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci
anni.
Art.
433
-
Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas,
ovvero delle pubbliche comunicazioni -
Chiunque
attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di
altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia
elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito,
qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la
reclusione da uno a cinque anni.
La
stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche
comunicazioni telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la
pubblica incolumità.
Se
dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci
anni.
Art.
434
-
Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi -
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto
diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa
ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la
pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La
pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro
avviene.
Art.
435
-
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti -
Chiunque,
al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene
dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o
infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla
fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art.
436
-
Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da
infortuni -
Chiunque,
in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un
naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o
rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati
all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di
soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio
sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito
con la reclusione da due a sette anni.
Art.
437
-
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro -
Chiunque
omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se
dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da
tre a dieci anni.
DEI
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE
Art.
438
-
Epidemia -
Chiunque
cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con
l'ergastolo.
Se
dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (1) .
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
439
-
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari -
Chiunque
avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano
attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non
inferiore a quindici anni.
Se
dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di
morte di più persone, si applica la pena di morte (1) .
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
440
-
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari -
Chiunque
corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che
siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla
salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La
stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute
pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La
pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Art.
441
-
Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
-
Chiunque
adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose
destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non
inferiore a lire seicentomila.
Art.
442
-
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate -
Chiunque,
senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti,
detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il
consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte,
adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace
alle pene rispettivamente stabilite dai detti articoli.
Art.
443
-
Commercio o somministrazione di medicinali guasti -
Chiunque
detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti
o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore a lire duecentomila.
Art.
444
-
Commercio di sostanze alimentari nocive -
Chiunque
detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il
consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè
adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila.
La
pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona
che le acquista o le riceve.
Art.
445
-
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica -
Chiunque,
esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le
somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle
ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila
a due milioni.
Art.
446
-
Confisca obbligatoria -
In
caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440,
441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima
di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma
dell'articolo 240 è obbligatoria (1).
(1)
L'originario articolo era stato abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685.
L'attuale articolo è stato inserito dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.
Art.
447
Abrogato
dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685.
Art.
448
-
Pene accessorie -
La
condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la
pubblicazione della sentenza.
La
condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442
importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte,
industria, commercio o mestiere nonchè l'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La
condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale (1).
(1)Comma
aggiunto dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.
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