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CODICE PENALE

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Dei DELITTI in PARTICOLARE

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO

E CONTRO LA PIETĄ DEI DEFUNTI

DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO

E I CULTI AMMESSI

 

Art. 402

- Vilipendio della religione dello Stato -

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato č punito con la reclusione fino a un anno.

 

Art. 403

- Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone -

Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, č punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.

 

Art. 404

- Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose -

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, č punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

 

Art. 405

- Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico -

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, č punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.

 

Art. 406

- Delitti contro i culti ammessi nello Stato -

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405 contro un culto ammesso nello Stato, č punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena č diminuita.

 

DEI DELITTI CONTRO LA PIETĄ DEI DEFUNTI

 

Art. 407

- Violazione di sepolcro -

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna č punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

Art. 408

- Vilipendio delle tombe -

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, č punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Art. 409

- Turbamento di un funerale o servizio funebre -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre č punito con la reclusione fino a un anno.

 

Art. 410

- Vilipendio di cadavere -

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri č punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalitą o di oscenitą, č punito con la reclusione da tre a sei anni.

 

Art. 411

- Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere -

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, č punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena č aumentata se il fatto č commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

 

Art. 412

- Occultamento di cadavere -

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, č punito con la reclusione fino a tre anni.

 

Art. 413

- Uso illegittimo di cadavere -

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, č punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

La pena č aumentata se il fatto č commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato, occultato o sottratto.

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