DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO
E CONTRO LA PIETĄ DEI DEFUNTI
DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO
E I CULTI AMMESSI
Art.
402
-
Vilipendio della religione dello Stato -
Chiunque
pubblicamente vilipende la religione dello Stato č punito con la reclusione
fino a un anno.
Art.
403
-
Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone -
Chiunque
pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi
la professa, č punito con la reclusione fino a due anni.
Si
applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello
Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.
Art.
404
-
Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose -
Chiunque,
in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino
oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate
necessariamente all'esercizio del culto, č punito con la reclusione da uno
a tre anni.
La
stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni
religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.
Art.
405
-
Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico -
Chiunque
impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose
del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro
del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico
o aperto al pubblico, č punito con la reclusione fino a due anni.
Se
concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la
reclusione fino a tre anni.
Art.
406
-
Delitti contro i culti ammessi nello Stato -
Chiunque
commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405 contro un
culto ammesso nello Stato, č punito ai termini dei predetti articoli, ma la
pena č diminuita.
DEI
DELITTI CONTRO LA PIETĄ DEI DEFUNTI
Art.
407
-
Violazione di sepolcro -
Chiunque
viola una tomba, un sepolcro o un'urna č punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
Art.
408
-
Vilipendio delle tombe -
Chiunque,
in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe,
sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o
ad ornamento dei cimiteri, č punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Art.
409
-
Turbamento di un funerale o servizio funebre -
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o
un servizio funebre č punito con la reclusione fino a un anno.
Art.
410
-
Vilipendio di cadavere -
Chiunque
commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri č punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Se
il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo
atti di brutalitą o di oscenitą, č punito con la reclusione da tre a sei
anni.
Art.
411
-
Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere -
Chiunque
distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne
sottrae o disperde le ceneri, č punito con la reclusione da due a sette
anni.
La
pena č aumentata se il fatto č commesso in cimiteri o in altri luoghi di
sepoltura, di deposito o di custodia.
Art.
412
-
Occultamento di cadavere -
Chiunque
occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, č
punito con la reclusione fino a tre anni.
Art.
413
-
Uso illegittimo di cadavere -
Chiunque
disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi
scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, č punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La
pena č aumentata se il fatto č commesso su un cadavere, o su una parte di
esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato, occultato o
sottratto.
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