DEI
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE
Art.
640
-
Truffa -
Chiunque,
con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La
pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
seicentomila a tre milioni:
1)
se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o
col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2)
se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'Autorità.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza
aggravante (1).
(1)
Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
640 bis
-
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -
La
pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il
fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.
Art.
640 ter
-
Frode informatica -
Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o
ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire centomila a due milioni.
La
pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal
numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante
(1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art.
641
-
Insolvenza fraudolenta -
Chiunque,
dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col
proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa,
qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni
o con la multa fino a lire un milione.
L'adempimento
della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
Art.
642
-
Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della
propria persona -
Chiunque,
al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione
contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua
proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
fino a lire due milioni.
Alla
stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sè stesso una lesione
personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta
dall'infortunio.
Se
il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso
all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua
industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela
della persona offesa.
Art.
643
-
Circonvenzione di persone incapaci -
Chiunque,
per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle
passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello
stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non
interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi
qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a
quattro milioni.
Art.
644
-
Usura -
Chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
lire trenta milioni.
Alla
stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità
facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso
usurario.
La
legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del
fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,
ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova
in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per
la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le
pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo
alla metà:
1)
se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2)
se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o
aziendali o proprietà immobiliari;
3)
se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4)
se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale;
5)
se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo
previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel
caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo,
è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la
disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore
degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei
danni.
Articolo
così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art.
644 bis
-
Usura impropria -
Chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di
difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività
imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o
di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni
a lire venti milioni.
Alla
stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto
dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività
imprenditoriale professionale e che versa in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo
dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso
usurario.
Si
applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.
Articolo
aggiunto dall’art. 11 quinquies, comma 2, D.L. 2 giugno 1992, n. 306 e
successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art.
644 ter
-
Prescrizione del reato di usura -
La
prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione
sia degli interessi che del capitale.
Articolo
aggiunto dall’art. 11, L. 7 marzo 1995, n. 108.
Art.
645
-
Frode in emigrazione -
Chiunque,
con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o
avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa
consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, come
compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
La
pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
Art.
646
-
Appropriazione indebita -
Chiunque,
per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro
o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è
punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a lire due milioni.
Se
il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la
pena è aumentata.
Si
procede d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso
precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.
Art.
647
-
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o
caso fortuito -
È
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o
con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
1)
chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria,
senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della
proprietà di cose trovate;
2)
chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la
quota dovuta al proprietario del fondo;
3)
chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore
altrui o per caso fortuito.
Nei
casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario
della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due
anni e della multa fino a lire seicentomila.
Art.
648
-
Ricettazione -
Fuori
dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri
un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od
occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da
lire un milione a lire venti milioni.
La
pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un
milione, se il fatto è di particolare tenuità.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del
delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è
punibile (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.
Art.
648 bis
-
Riciclaggio -
Fuori
dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre
utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione
aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola
l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a
lire trenta milioni.
La
pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla L. 19 gennaio 1990, n. 55.
Art.
648 ter
-
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648
e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o
altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione
aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La
pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.
DISPOSIZIONI
COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art.
649
-
Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno
di congiunti -
Non
è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso titolo
in danno:
1)
del coniuge non legalmente separato;
2)
di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero
dell'adottante, o dell'adottato;
3)
di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I
fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona
offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del
fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero
dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni
di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628,
629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con
violenza alle persone.
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