DEI
DELITTI CONTRO L'ONORE
Art.
594
-
Ingiuria -
Chiunque
offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla
stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona
offesa.
La
pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due
milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le
pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più
persone.
Art.
595
-
Diffamazione -
Chiunque,
fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più
persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è
della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro
milioni.
Se
l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei
mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se
l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad
una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene
sono aumentate.
Art.
596
-
Esclusione della prova liberatoria -
Il
colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a
provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito
alla persona offesa.
Tuttavia,
quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la
persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata
sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla
verità del fatto medesimo.
Quando
l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della
verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1)
se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito
si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2)
se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia
contro di essa un procedimento penale;
3)
se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare
la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se
la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è
attribuito è, per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo,
l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non
rendano per sè stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma
primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo (1).
(1)
Articolo così modificato dal D.Lgs.Lgt. 14 novembre 1944, n. 288.
Art.
596 bis
-
Diffamazione col mezzo della stampa -
Se
il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o
vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati
preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595.
Art.
597
-
Querela della persona offesa ed estinzione del reato -
I
delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della
persona offesa.
Se
la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel
capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente
rinunciata o rimessa.
Se
la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la
querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre
querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e
altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la
querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, spetta
ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
Art.
598
-
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie
o amministrative -
Non
sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi
pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi
all'Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un'autorità amministrativa,
quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso
amministrativo.
Il
giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti
disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in
parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di
scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi,
è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.
Art.
599
-
Ritorsione e provocazione -
Nei
casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice
può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non
è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e
595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo
di esso.
La
disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche
all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
DEI
DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE
DEI
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
Art.
600
-
Riduzione in schiavitù -
Chiunque
riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla
schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art.
601
-
Tratta e commercio di schiavi -
Chiunque
commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in
condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a
venti anni.
Art.
602
-
Alienazione e acquisto di schiavi -
Chiunque,
fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona
che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla
schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di
schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre
a dodici anni.
Art.
603
-
Plagio -
Chiunque
sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato
di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1).
(1)
Con sentenza n. 96 del 9 aprile 1981 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo.
Art.
604
-
Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano -
Le
disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è
commesso all'estero in danno di cittadino italiano.
DEI
DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE
Art.
605
-
Sequestro di persona -
Chiunque
priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei
mesi a otto anni.
La
pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1)
in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2)
da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Art.
606
-
Arresto illegale -
Il
pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti
alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Art.
607
-
Indebita limitazione di libertà personale -
Il
pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario
o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura
di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o
non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero
indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza,
è punito con la reclusione fino a tre anni.
Art.
608
-
Abuso di autorità contro arrestati o detenuti -
Il
pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla
legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche
temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento
dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La
stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico
ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi
autorità sulla persona custodita.
Art.
609
-
Perquisizione e ispezione personali arbitrarie -
Il
pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la
reclusione fino ad un anno.
Art.
609 bis
-
Violenza sessuale -
Chiunque,
con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a
compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
Alla
stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1)
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona
offesa al momento dei fatto;
2)
traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad
altra persona.
Nei
casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due
terzi.
Articolo
aggiunto dell’art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
609 ter
-
Circostanze aggravanti -
La
pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo
609-bis sono commessi:
1)
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di
altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona
offesa;
3)
da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio;
4)
su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5)
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il
colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La
pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo
aggiunto dall’art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
609 quater
-
Atti sessuali con minorenne -
Soggiace
alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al
momento del fatto:
1)
non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è
affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non
è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo
609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni
tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre
anni.
Nei
casi di minore gravità le pena è diminuita fino a due terzi.
Si
applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona
offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo
aggiunto dall’art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
609 quinquies
-
Corruzione di minorenne -
Chiunque
compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al
fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo
aggiunto dall’art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
609 sexies
-
Ignoranza dell’età della persona -
Quando
i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies
sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchè nel
caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può
invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.
Articolo
aggiunto dall’art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
609-septies
-
Querela di parte -
I
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili
a querela della persona offesa.
Salvo
quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la
proposizione della querela è di sei mesi.
La
querela proposta è irrevocabile.
Si
procede tuttavia d’ufficio:
1)
se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di
persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui
convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia;
3)
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4)
se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d’ufficio;
5)
se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater,
ultimo comma.
Articolo
aggiunto dall’art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
609 octies
-
Violenza sessuale di gruppo -
La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più
persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.
Chiunque
commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da
sei a dodici anni.
La
pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste
dall’articolo 609-ter.
La
pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima
importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è
altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato
quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma
e dal terzo comma dell’articolo 112.
Articolo
aggiunto dall’art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
609 nonies
-
Pene accessorie ed altri effetti penali -
La
condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
1)
la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è
elemento costitutivo del reato;
2)
l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla
curatela;
3)
la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione
della persona offesa.
Articolo
aggiunto dall’art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
609-decies
-
Comunicazione al tribunale per i minorenni -
Quando
si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il
delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica
ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
Nei
casi previsti dal primo comma l’assistenza effettiva e psicologica della
persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del
procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate
dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede.
In
ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti
locali.
Dei
servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
Articolo
aggiunto dall’art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
DEI
DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE
Art.
610
-
Violenza privata -
Chiunque,
con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere
qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La
pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Art.
611
-
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato -
Chiunque
usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un
fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
La
pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Art.
612
-
Minaccia -
Chiunque
minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona
offesa, con la multa fino a lire centomila.
Se
la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339,
la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Art.
613
-
Stato di incapacità procurato mediante violenza -
Chiunque,
mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di
sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una
persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di
volere, è punito con la reclusione fino a un anno.
Il
consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579
non esclude la punibilità.
La
pena è della reclusione fino a cinque anni:
1)
se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2)
se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto
dalla legge come delitto.
DEI
DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO
Art.
614
-
Violazione di domicilio -
Chiunque
si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora,
o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha
il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla
stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa
volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene
clandestinamente o con inganno.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa.
La
pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è
palesemente armato.
Art.
615
-
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale -
Il
pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se
l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle
formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un
anno.
Art.
615 bis
-
Interferenze illecite nella vita privata -
Chiunque,
mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei
luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Alla
stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi
rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le
notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di
questo articolo.
I
delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede
d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione
d'investigatore privato (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98.
Art.
615 ter
-
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -
Chiunque
abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o
tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino
a tre anni.
La
pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1)
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di
operatore del sistema;
2)
se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se è palesemente armato;
3)
se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la
distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi
in esso contenuti.
Qualora
i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o
telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a
cinque anni e da tre a otto anni.
Nel
caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona
offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).
(1)Articolo
aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art.
615 quater
-
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici -
Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un
danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque
fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la
reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
La
pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci
milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri
1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art.
615 quinquies
-
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico -
Chiunque
diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da
altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un
sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti
o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o
l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due
anni e con la multa sino a lire venti milioni (1).
(1)Articolo
aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
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