DEI
DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE
Art.
545
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
546
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
547
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
548
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
549
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
550
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
551
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
552
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
553
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
554
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art.
555
Abrogato
dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
DEI
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
DEI
DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO
Art.
556
-
Bigamia -
Chiunque,
essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur
avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con
persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La
pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la
quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se
il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo,
ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia,
il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e,
se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Art.
557
-
Prescrizione del reato -
Il
termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente
decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato
nullo il secondo per bigamia.
Art.
558
-
Induzione al matrimonio mediante inganno -
Chiunque,
nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti
occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello
derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è
annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un
anno ovvero con la multa da lire quattrocentomila a due milioni.
Art.
559
-
Adulterio -
La
moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno (1).
Con
la stessa pena è punito il correo dell'adultera (1).
La
pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina
(2).
Il
delitto è punibile a querela del marito (2).
(1)
Con sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità del primo e del secondo comma.
(2)
Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità del terzo e del quarto comma.
Art.
560
-
Concubinato -
Il
marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove,
è punito con la reclusione fino a due anni.
La
concubina è punita con la stessa pena.
Il
delitto è punibile a querela della moglie (1).
(1)
Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo.
Art.
561
-
Casi di non punibilità. Circostanza attenuante -
Nel
caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito
l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto
vantaggio dalla prostituzione di lei.
Nei
casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge
legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo
ingiustamente abbandonato.
Se
il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per
colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è
diminuita (1).
(1)
Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo.
Art.
562
-
Pena accessoria e sanzione civile -
La
condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa
la perdita dell'autorità maritale (1).
Con
la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può,
sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di
indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della
prole (2).
Tali
provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se,
entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è
presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale (2).
(1)
Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità del primo comma nella parte relativa alla perdita
dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di
concubinato.
(2)
Con la sentenza di cui alla nota precedente la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità del secondo e del terzo comma.
Art.
563
-
Estinzione del reato -
Nei
casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche
se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono
altresì il reato:
1)
la morte del coniuge offeso;
2)
l'annullamento del matrimonio del colpevole adulterino o di concubinato.
L'estinzione
del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni
persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali (1).
(1)
Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo.
DEI
DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE
Art.
564
-
Incesto -
Chiunque,
in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente
o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un
fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La
pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione
incestuosa.
Nei
casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da
persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è
aumentata per la persona maggiorenne.
La
condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà
dei genitori o della tutela legale.
Art.
565
-
Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica -
Chiunque
nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad
essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità
sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali
da offendere la morale familiare, è punito con la multa da lire
duecentomila a un milione.
DEI
DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA
Art.
566
-
Supposizione o soppressione di stato -
Chiunque
fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla
stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime
lo stato civile.
Art.
567
-
Alterazione di stato -
Chiunque,
mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito
con la reclusione da tre a dieci anni.
Si
applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione
di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false
certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
Art.
568
-
Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto -
Chiunque
depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato
civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di
trovatelli o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Art.
569
-
Pena accessoria -
La
condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da
questo capo importa la perdita della potestà dei genitori o della tutela
legale.
DEI
DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE
Art.
570
-
Violazione degli obblighi di assistenza familiare -
Chiunque,
abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta
contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi
di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o
alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le
dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1)
malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2)
fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero
inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente
separato per sua colpa.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti
dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal
numero 2 del precedente comma (1) .
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto
come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
(1)
Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
571
-
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina -
Chiunque
abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona
sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una
professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una
malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se
dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli
articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la
reclusione da tre a otto anni.
Art.
572
-
Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli -
Chiunque,
fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona
della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta
alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di
un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se
dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da
quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da
sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
venti anni.
Art.
573
-
Sottrazione consensuale di minorenni -
Chiunque
sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di
esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo
ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a
querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La
pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è
aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si
applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544.
Art.
574
-
Sottrazione di persone incapaci -
Chiunque
sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore
esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la
vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi,
è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del
tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla
stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene
un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di
esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si
applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544.
DEI
DELITTI CONTRO LA PERSONA
DEI
DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
Art.
575
-
Omicidio -
Chiunque
cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad
anni ventuno.
Art.
576
-
Circostanza aggravanti. Pena di morte -
.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto preveduto dall'articolo
precedente è commesso:
1)
col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2)
contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle
circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato
un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è
premeditazione;
3)
dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione
ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4)
dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o
alla carcerazione;
5)
nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520
e 521.
È
latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni
indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
577
-
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo -
Si
applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è
commesso:
1)
contro l'ascendente o il discendente;
2)
col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3)
con premeditazione;
4)
con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'articolo 61.
La
pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è
commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.
Art.
578
-
Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale -
La
madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto,
o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di
abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione
da quattro a dodici anni.
A
coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la
reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al
solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a
due terzi.
Non
si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale (1).
(1)Articolo
così sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art.
579
-
Omicidio del consenziente -
Chiunque
cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la reclusione
da sei a quindici anni.
Non
si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si
applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
1)
contro una persona minore degli anni diciotto;
2)
contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di
deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze
alcooliche o stupefacenti;
3)
contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con
violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Art.
580
-
Istigazione o aiuto al suicidio -
Chiunque
determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio,
ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio
avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non
avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal
tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le
pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle
condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se
la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva
della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni
relative all'omicidio.
Art.
581
-
Percosse -
Chiunque
percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella
mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Tale
disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art.
582
-
Lesione personale -
Chiunque
cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se
la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577,
il delitto è punibile a querela della persona offesa (1).
(1)Articolo
così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma è stato
successivamente così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
583
-
Circostanze aggravanti -
La
lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1)
se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2)
se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3)
se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento
del parto (1).
La
lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici
anni, se dal fatto deriva:
1)
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2)
la perdita di un senso;
3)
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile,
ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare,
ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4)
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5)
l'aborto della persona offesa (1).
(1)
Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.
Art.
584
-
Omicidio preterintenzionale -
Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e
582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a
diciotto anni.
Art.
585
-
Circostanze aggravanti -
Nei
casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo
alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute
dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è
commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli
effetti della legge penale, per "armi" s'intendono:
1)
quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa
alla persona;
2)
tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il
porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono
assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art.
586
-
Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto -
Quando
da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non
voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le
disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590
sono aumentate.
Art.
587
Abrogato
dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art.
588
-
Rissa -
Chiunque
partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila.
Se
nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per
il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre
mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione
personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Art.
589
-
Omicidio colposo -
Chiunque
cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Se
il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel
caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni dodici (1).
(1)
Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
Art.
590
-
Lesioni personali colpose -
Chiunque
cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se
la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire
seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se
i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire
quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni
gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire
un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1).
Nel
caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la
pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti
nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale (2).
(1)
Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
(2)
Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
591
-
Abbandono di persone minori o incapaci -
Chiunque
abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona
incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra
causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba
avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla
stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore
degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni
di lavoro.
La
pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione
personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le
pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal
tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Art.
592
Abrogato
dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art.
593
-
Omissione di soccorso -
Chiunque,
trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o
un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e
di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso
all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a lire seicentomila.
Alla
stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di
prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Se
da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è
aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
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