DISPOSIZIONE
COMUNE AI CAPI PRECEDENTI
Art.
518
-
Pubblicazione della sentenza -
La
condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e
517 importa la pubblicazione della sentenza.
DEI
DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME
DEI
DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE
Art.
519
-
Della violenza carnale -
Chiunque,
con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito
con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla
stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al
momento del fatto:
1)
non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il
tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni
di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
3)
è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle
proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è
indipendente dal fatto del colpevole;
4)
è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
Art.
520
-
Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale
-
Il
pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente,
si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la
custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui
affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La
stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico
ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità
sopra taluna delle persone suddette.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
521
-
Atti di libidine violenti -
Chiunque,
usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli
precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione
carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un
terzo.
Alle
stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni
indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere
gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
522
-
Ratto a fine di matrimonio -
Chiunque,
con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio,
una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se
il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso,
non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto,
la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
523
-
Ratto a fine di libidine -
Chiunque,
con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine,
un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da
tre a cinque anni.
La
pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha
ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
524
-
Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine
o di matrimonio -
Le
pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche
a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno,
in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che
non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie
condizioni d'infermità psichica o fisica, anche se questa è indipendente
dal fatto del colpevole.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
525
-
Circostanze attenuanti -
Le
pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole,
prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di libidine in danno
della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà,
riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o
collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
526
-
Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata -
Chiunque,
con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in
errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Vi
è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
DELLE
OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE
Art.
527
-
Atti osceni -
Chiunque,
in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se
il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da lire sessantamila a
seicentomila.
Art.
528
-
Pubblicazioni e spettacoli osceni -
Chiunque,
allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli
pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista,
detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od
altri atti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
Alla
stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti
indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone
pubblicamente.
Tale
pena si applica inoltre a chi:
1)
adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il
commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2)
dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o
recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel
caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso
nonostante il divieto dell'Autorità.
Art.
529
-
Atti e oggetti osceni: nozione -
Agli
effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli
oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non
si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per
motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o
comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Art.
530
-
Corruzione di minorenni -
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di
libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla
stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a
commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su
altri.
La
punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
Art.
531
Abrogato
dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.
Art.
532
Abrogato
dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.
Art.
533
Abrogato
dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.
Art.
534
Abrogato
dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.
Art.
535
Abrogato
dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.
Art.
536
Abrogato
dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.
Art.
537
-
Tratta di donne e di minori commessa all'estero -
I
delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se
commessi da un cittadino in territorio estero (1).
(1)
In quanto le convenzioni internazionali lo prevedano (art. 3, L. 20 febbraio
1958, n. 75).
Art.
538
-
Misure di sicurezza -
Alla
condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una
misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre
aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
DISPOSIZIONI
COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art.
539
-
Età della persona offesa -
Quando
i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore
degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa
l'ignoranza dell'età dell'offeso.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
540
-
Rapporto di parentela -
Agli
effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato
come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come
causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla
filiazione legittima.
Il
rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova
indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento
dello stato delle persone.
Art.
541
-
Pene accessorie ed altri effetti penali -
La
condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la
perdita della potestà dei genitori o della autorità maritale o
l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla
cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è
elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La
condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e
dei diritti successori verso la persona offesa.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
542
-
Querela dell'offeso -
I
delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela
della persona offesa.
La
querela proposta è irrevocabile.
Si
procede tuttavia d'ufficio:
1)
se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
2)
se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
543
-
Diritto di querela -
Quando
la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro
che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto
di querela spetta ai genitori e al coniuge.
Tale
disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato,
espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.
Articolo
abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
544
Abrogato
dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
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