DEI
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO
Art.
241
-
Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato -
Chiunque
commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte
di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare
l'indipendenza dello Stato è punito con la morte (1).
Alla
stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere
l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un
altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
242
-
Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano -
Il
cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze
armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con
l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è
punito con la morte (1).
Non
è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello
Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo
impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli
effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato
"cittadino" anche chi ha perduto per qualunque causa la
cittadinanza italiana.
Agli
effetti della legge penale, sono considerati "Stati in guerra"
contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo
Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento
di belligeranti.
(1)La
pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
243
-
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato italiano -
Chiunque
tiene intelligenze con lo straniero affinchè uno Stato estero muova guerra
o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri
fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni.
Se
la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si
verificano, si applica l'ergastolo.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
244
-
Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al
pericolo di guerra -
Chiunque,
senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili
contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di
una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la
guerra avviene, è punito con l'ergastolo.
Qualora
gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo
estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque
residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della
reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni
diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è
della reclusione da tre a dieci anni.
Art.
245
-
Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla
neutralità o alla guerra -
Chiunque
tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti
diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento
della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni.
La
pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col
mezzo della stampa.
Art.
246
-
Corruzione del cittadino da parte dello straniero -
Il
cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo
straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne
accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi
nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a
quattro milioni.
Alla
stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
La
pena è aumentata:
1)
se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2)
se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo
della stampa.
Art.
247
-
Favoreggiamento bellico -
Chiunque,
in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le
operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere
altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette
altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte (1).
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
248
-
Somministrazione al nemico di provvigioni -
Chiunque,
in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico
provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello
Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale
disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Art.
249
-
Partecipazione a prestiti a favore del nemico -
Chiunque,
in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato
nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale
disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Art.
250
-
Commercio col nemico -
Il
cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in
tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia,
anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti,
ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è
punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al
quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire
duemilioni.
Art.
251
-
Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra -
Chiunque,
in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli
derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo
Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi
pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello
Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e
con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli
avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni.
Se
l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene
sono ridotte alla metà.
Le
stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai
rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi
contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
Art.
252
-
Frode in forniture in tempo di guerra -
Chiunque,
in tempo di guerra, commette frode nella esecuzione dei contratti di
fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati
nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci
anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che
avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire quattro
milioni.
Art.
253
-
Distruzione o sabotaggio di opere militari -
Chiunque
distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente,
navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere
militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con
la reclusione non inferiore a otto anni.
Si
applica la pena di morte (1):
1)
se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo
Stato italiano;
2)
se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Stato, ovvero le operazioni militari.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
254
-
Agevolazione colposa -
Quando
l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa
possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la
custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Art.
255
-
Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti
la sicurezza dello Stato -
Chiunque,
in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o
distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza
dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello
Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si
applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
256
-
Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato -
Chiunque
si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o,
comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato,
debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli
effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono
rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle
contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine
politico, interno o internazionale.
Se
si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la
divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Si
applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
257
-
Spionaggio politico o militare -
Chiunque
si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che,
nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse
politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete,
è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si
applica la pena di morte (1):
1)
se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
italiano;
2)
se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Stato, ovvero le operazioni militari.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
258
-
Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione -
Chiunque
si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui
l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
Si
applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in
guerra con lo Stato italiano.
Si
applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
259
-
Agevolazione colposa -
Quando
l'esecuzione di alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e
258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in
possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si
applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la
preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni
militari.
Le
stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata
resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la
vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali
è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
Art.
260
-
Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di
mezzi di spionaggio -
È
punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1)
si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di
acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello
Stato;
2)
è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso
ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti
dagli articoli 256, 257 e 258;
3)
è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa
atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
Se
alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di
guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Art.
261
-
Rivelazione di segreti di Stato -
Chiunque
rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256
è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se
il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la
preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari,
la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
Se
il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica,
nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena
dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte
(1).
Le
pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi
ottiene la notizia.
Se
il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a
due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre
a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo
capoverso.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
262
-
Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione -
Chiunque
rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la
divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se
il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la
preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la
pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se
il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica,
nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non
inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena
di morte (1).
Le
pene stabilite nelle disposizioni precedenti ai applicano anche a chi
ottiene la notizia.
Se
il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a
due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre
a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo
capoverso.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
263
-
Utilizzazione dei segreti di Stato -
Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a
proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove
applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o
servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza
dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con
la multa non inferiore a lire due milioni.
Se
il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte
(1).
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
264
-
Infedeltà in affari di Stato -
Chiunque,
incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si
rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento
all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Art.
265
-
Disfattismo politico -
Chiunque,
in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o
tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito
pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al
nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli
interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque
anni.
La
pena è non inferiore a quindici anni:
1)
se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2)
se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La
pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze
col nemico.
Art.
266
-
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi -
Chiunque
istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o
i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato,
ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento,
alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il
fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre
anni.
La
pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso
pubblicamente.
Le
pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
Agli
effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente
quando il fatto è commesso:
1)
col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2)
in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3)
in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli
intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione
non privata.
La
Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la
pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena
stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.
Art.
267
-
Disfattismo economico -
Chiunque,
in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o
ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo
da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è
punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non
inferiore a lire sei milioni.
Se
il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la
reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La
reclusione non è inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in
seguito a intelligenze col nemico.
Art.
268
-
Parificazione degli Stati alleati -
Le
pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il
delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine
di guerra, con lo Stato italiano.
Art.
269
-
Attività antinazionale del cittadino all'estero -
Il
cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o
notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato,
per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o
svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi
nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Art.
270
-
Associazioni sovversive -
Chiunque
nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe
sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o,
comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali
costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Alla
stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione
violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le
pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o
forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo
scioglimento.
Art.
270 bis
-
Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico -
Chiunque
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il
compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto
anni.
Articolo
aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.
Art.
271
-
Associazioni antinazionali -
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello
Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si
propongono di svolgere o che svolgono un'attività diretta a distruggere o
deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni.
Si
applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art.
272
-
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale -
Chiunque
nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della
dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta
di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli
ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda
per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se
la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale,
la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1).
Alle
stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni
precedenti.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma.
Art.
273
-
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale -
Chiunque
senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige
nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere
internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se
l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o
reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa
non inferiore a lire due milioni.
La
Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
Art.
274
-
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale -
Chiunque
partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o
sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata
conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire
duecentomila a due milioni.
La
stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato,
che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o
istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.
La
Corte costiuzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
Art.
275
-
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico -
Il
cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi
o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne
onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità,
titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un
anno.
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