DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA
SUI
MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO
Art.
669
-
Esercizio abusivo di mestieri girovaghi -
Chiunque
esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza
osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la
sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila.
Alla
stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri
girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la
licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
La
pena è della sanzione amministrativa (1) da lire ventimila a lire
cinquantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1)
se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita;
2)
se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato
una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
(1)
Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
670
-
Mendicità -
Chiunque
mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino
a tre mesi.
La
pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo
ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o
adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
Art.
671
-
Impiego di minori nell'accattonaggio -
Chiunque
si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o,
comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o
affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona
mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da
tre mesi a un anno.
Qualora
il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la
sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di
tutore.
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE
NEI
LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI
Art.
672
-
Omessa custodia e malgoverno di animali -
Chiunque
lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da
lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la
sanzione amministrativa (1) da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Alla
stessa pena soggiace:
1)
chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o
da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti,
o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica,
ovvero li affida a persona inesperta;
2)
Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità
delle persone.
(1)
Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
673
-
Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari -
Chiunque
omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o
dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico
transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali
collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire un milione.
Alla
stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli
indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o
di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
Art.
674
-
Getto pericoloso di cose -
Chiunque
getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di
comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare
persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di
gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
675
-
Collocamento pericoloso di cose -
Chiunque,
senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di
pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso,
possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda
fino a lire duecentomila.
Art.
676
-
Rovina di edifici o di altre costruzioni -
Chiunque
ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra
costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non
inferiore a lire duecentomila.
Se
dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a
sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila.
Art.
677
-
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina -
Il
proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero
chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o
della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per
rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore a lire
duecentomila.
Alla
stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il
pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se
dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le
persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non
inferiore a lire seicentomila.
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI
NELLE
INDUSTRIE O NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI
Art.
678
-
Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti -
Chiunque,
senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o
introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie
esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di
esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a
lire quattrocentottantamila.
Art.
679
-
Omessa denuncia di materie esplodenti -
Chiunque
omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di
qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro
qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con
l'ammenda fino a lire settecentoventimila.
Soggiace
all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che
in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne
denuncia all'Autorità.
Nel
caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di
consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è
dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a
un milioneduecentomila.
Art.
680
-
Circostanze aggravanti -
Le
pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono
aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la
legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o
revocata.
Art.
681
-
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento -
Chiunque
apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo,
senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della
incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda non inferiore a lire duecentomila.
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA
PREVENZIONE DI TALUNE SPECIE DI REATI
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA PREVENTIVA DEI SEGRETI
Art.
682
-
Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse
militare dello Stato -
Chiunque
si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse
militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire
centomila a seicentomila.
Art.
683
-
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle
Camere -
Chiunque,
senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei
mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle
discussioni o delle deliberazioni segrete, del Senato o della Camera dei
deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato,
con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a
cinquecentomila (1).
(1)Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
684
-
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale -
Chiunque
pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione,
atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la
pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda
da lire centomila a cinquecentomila (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
685
-
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale -
Chiunque
pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad
essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale,
è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
cinquantamila a duecentomila (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE
DELL'ALCOOLISMO
E DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA
Art.
686
-
Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze
destinate alla loro composizione -
Chiunque,
contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della
legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o
altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un
milione (1).
Alla
stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o
dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla
composizione di liquori o droghe.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art.
687
-
Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita -
Chiunque
acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del
tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione
amministrativa (1) fino a lire centomila.
(1)
Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
688
-
Ubriachezza -
Chiunque,
in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta
ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
ventimila a quattrocentomila.
La
pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha
già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o
l'incolumità individuale.
La
pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.
Art.
689
-
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente -
L'esercente
un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale
somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a
un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di
mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa
di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
Se
dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La
condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Art.
690
-
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza -
Chiunque,
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui,
somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.
Art.
691
-
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza -
Chiunque
somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta
ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora
il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o
bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.
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