DELLE
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E LE
MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
Art.
650
-
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità -
Chiunque
non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
651
-
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale -
Chiunque,
richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni,
rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio
stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese
o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
652
-
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto -
Chiunque,
in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune
pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo,
di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le
informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico
ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio,
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Se
il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto
da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un
milioneduecentomila.
Art.
653
-
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati -
Chiunque,
senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati
è punito con l'arresto fino a un anno.
Art.
654
-
Grida e manifestazioni sediziose -
Chiunque,
in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3
dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico,
compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno.
Art.
655
-
Radunata sediziosa -
Chiunque
fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il
solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.
Se
chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore
a sei mesi.
Non
è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad
essa, si ritira dalla radunata.
Art.
656
-
Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a
turbare l'ordine pubblico -
Chiunque
pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali
possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire seicentomila.
Art.
657
-
Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata -
Chiunque,
con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico
ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali
possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con
l'ammenda fino a lire duecentomila.
Art.
658
-
Procurato allarme presso l'Autorità -
Chiunque,
annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme
presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico
servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
ventimila a un milione.
Art.
659
-
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone -
Chiunque,
mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Si
applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell'Autorità.
Art.
660
-
Molestia o disturbo alle persone -
Chiunque,
in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per
petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo
è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un
milione.
Art.
661
-
Abuso della credulità popolare -
Chiunque,
pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare
della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un
turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire due milioni.
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA
SUI
MEZZI DI PUBBLICITÀ
Art.
662
-
Esercizio abusivo dell'arte tipografica -
Chiunque,
senza la licenza dell'Autorità, o senza osservare le prescrizioni della
legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra
qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici
esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
sessantamila a un milione.
Articolo
abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art.
663
-
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni -
Chiunque,
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette
comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto
l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l'arresto fino a un
mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Alla
stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità e senza
osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico,
affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per
comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o
disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art.
663 bis
-
Divulgazione di stampa clandestina -
Salvo
che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo
divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni
di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non
periodica, è punito con l'ammenda fino a lire duecentocinquantamila o con
l'arresto fino ad un anno (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Art.
664
-
Distruzione o deterioramento di affissioni -
Chiunque
stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni,
fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito
con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Se
si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei
modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a
lire duecentomila.
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA
SU
TALUNE INDUSTRIE E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI
Art.
665
-
Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati -
Chiunque,
senza la licenza dell'Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla
medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari,
stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le
riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire un milione.
Se
la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e
dell'ammenda si applicano congiuntamente.
Qualora,
ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o
dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino
a lire seicentomila.
Articolo
abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art.
666
-
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza -
Chiunque,
senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli
o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire ventimila a
un milione.
Se
la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino
a un mese (1).
(1)
Con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i
trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti
nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del
questore.
Art.
667
-
Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo
-
Chiunque
fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni
destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato
preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire
duecentomila a un milione.
Alla
stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato,
ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza
averne dato il preventivo avviso all'Autorità.
Se
alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro
il divieto dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese.
Articolo
abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art.
668
-
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive -
Chiunque
recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni
teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità,
è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire
seicentomila.
Alla
stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole
cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.
Se
il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e
la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
Il
fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze
indicate nei nn. 2 e 3 dell'articolo 266.
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