DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA
POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI
Art.
718
-
Esercizio di giuochi di azzardo -
Chiunque,
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque
specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da
tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila.
Se
il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà
vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Art.
719
-
Circostanze aggravanti -
La
pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1)
se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2)
se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3)
se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4)
se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni
diciotto.
Art.
720
-
Partecipazione a giuochi di azzardo -
Chiunque,
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque
specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo
718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
La
pena è aumentata:
1)
nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2)
per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
Art.
721
-
Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco -
Agli
effetti delle disposizioni precedenti:
sono
"giuochi di azzardo" quelli nei quali ricorre il fine di lucro e
la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono
"case da giuoco" i luoghi di convegno destinati al giuoco
d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto
qualsiasi forma dissimulato.
Art.
722
-
Pena accessoria e misura di sicurezza -
La
condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli
precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la
confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso
destinati.
Art.
723
-
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo -
Chiunque,
essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi
si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è
punito con l'ammenda da lire diecimila a duecentomila.
Nei
casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino
a tre mesi o l'ammenda da lire centomila a un milione.
Per
chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a
lire centomila.
Art.
724
-
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti -
Chiunque
pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la
Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è
punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (1).
Alla
stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione
oltraggiosa verso i defunti.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente
alle parole "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello
Stato".
Art.
725
-
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
-
Chiunque
espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre
in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto
figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire
ventimila a due milioni.
Art.
726
-
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio -
Chiunque,
in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari
alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire ventimila a quattrocentomila.
Soggiace
all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al
pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.
Art.
727
-
Maltrattamento di animali -
Chiunque
incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive
fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti
per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a
seicentomila (1).
Alla
stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti
tali da destare ribrezzo.
La
pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli
pubblici, i quali importino strazio o sevizie.
Nel
caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un
conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del
mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.
(1)
L'ammenda è stata elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a
lire 3 milioni dall'art. 5, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281.
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA
Art.
728
-
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui -
Chiunque
pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue
su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito,
se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto
da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
Tale
disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o
di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Art.
729
Abrogato
dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685.
Art.
730
-
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive -
Chiunque,
essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a
persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su
prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.
Soggiace
all'ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra tabacco a persona
minore degli anni quattordici.
DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art.
731
-
Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori -
Chiunque,
rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette,
senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione
elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.
Art.
732
-
Omesso avviamento dei minori a lavoro -
Chiunque,
rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha
compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio
sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito
con l'ammenda fino a lire sessantamila.
Art.
733
-
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale -
Chiunque
distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa
propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto
deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico
nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire
quattro milioni.
Può
essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Art.
734
-
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali -
Chiunque,
mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o
altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione
dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici
milioni.
Art.
734 bis
-
Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti
di violenza sessuale -
Chiunque,
nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di
comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa
senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.
Articolo
aggiunto dall’art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
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