ART.
33
1.
Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il
mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne
una
soluzione
mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato,
regolamento
giudiziale,
ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di
loro scelta.
2.Il
Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a
regolare la loro
controversia
mediante tali mezzi.
ART.
34
Il
Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su
qualsiasi situazione
che
possa portare ad un attrito internazionale o dare luogo ad una controversia,
allo scopo di
determinare
se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile
di mettere
in
pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ART.
35
1.Ogni
Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o
situazione della
natura
indicata nell’art. 34 all’attenzione Col Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea
Generale.
2.Uno
Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione
del
Consiglio
di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso
sia parte,
se
accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di
regolamento pacifico
previsti
dal presente Statuto.
3.I
procedimenti dell’Assemblea Generale, rispetto alle questioni sottoposte
alla sua attenzione
in
virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli art. 11 e
12.
ART.
36
1.
Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della
natura indicata
nell’art.
33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o
metodi di
sistemazione
adeguati.
2.Il
Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la
soluzione della
controversia
che siano già state adottate dalle parti.
3.Nel
fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza
deve inoltre
tener
presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale,
essere deferite
dalle
parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle
disposizioni dello Statuto
della
Corte.
ART.
37
1.Se
le parti di una controversia della natura indicata nell’ant. 33 non
riescono a regolarla con i
mezzi
indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2.Se
il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia
sia in fatto
suscettibile
di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale,
esso
decide se agire a norma dell’art. 36, o raccomandare quella soluzione che
ritenga
adeguata.
ART.
38
Senza
pregiudizio delle disposizioni degli artt. 33 e 37, il Consiglio di
Sicurezza può, se tutte le
parti
di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una
soluzione
pacifica
della controversia.
Capitolo
VII
Azione
rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di
aggressione
ART.
39
Il
Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di
una violazione della
pace,
o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure
debbano essere
prese
in conformità agli artt. 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza
internazionale.
ART.
40
Al
fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza,
prima di fare le
raccomandazioni
o di decidere sulle misure previste dall’art. 41, può invitare le parti
interessate
ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o
desiderabili.
Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la
posizione
delle
parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il
mancato
ottemperamento
a tali misure provvisorie.
ART.
41
Il
Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego
della forza
armata,
debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare
i Membri
delle
Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione
totale
o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie,
marittime,
aeree,
postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni
diplomatiche.
ART.
42
Se
il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’art. 41
siano inadeguate o si
siano
dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o
terrestri, ogni
azione
che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale. Tale
azione
può
comprendere
blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di
Membri
delle
Nazioni Unite.
ART.
43
1.Al
fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i
Membri
delle Nazioni Unite s’impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di
Sicurezza,
a
sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le
forze armate,
l’assistenza
e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il
mantenimento
della
pace e della sicurezza internazionale.
2.L’accordo
o gli accordi sopraindicati determineranno il numero ed i tipi di forze
armate. il loro grado di preparazione e
la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e
dell’assistenza
dia fornirsi.
3.L’accordo
o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del
Consiglio di
Sicurezza.
Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri,
oppure tra il
Consiglio
di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte
degli Stati
firma
tari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
ART.
44
Quando
il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza. esso, prima di
richiedere
ad
un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in
esecuzione degli
obblighi
assunti a norma dell’art. 43, inviterà tale Membro, ove questo lo
desideri, a
partecipare
alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di
contingenti di
forze
armate del Membro stesso.
ART.
43
Al
fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari
urgenti, i Membri
terranno
ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l’esecuzione
combinata
di una azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di
preparazione di
questi
contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati,
entro i limiti
stabiliti
nell’accordo o negli accordi speciali previsti dall’art. 43, dal
Consiglio di Sicurezza
coadiuvato
dal Comitato di Stato Maggiore.
ART.
46
I
piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di
Sicurezza coadiuvato dal
Comitato
di Stato Maggiore.
ART.
47
1.E’
costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il
Consiglio di
Sicurezza
in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di
Sicurezza per il
mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, l’impiego ed il comando delle
forze
poste
a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l’eventuale disarmo.
2.Il
Comitato di Stato Maggiore è composto dei capi di Stato Maggiore dei membri
permanenti
del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle
Nazioni
Unite
non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal
Comitato stesso
ad
associarsi ad esso quando l’efficace adempimento dei compiti del Comitato
richieda la
partecipazione
di tale membro alla sua attività.
3.Il
Comitato di Stato Maggiore ha. alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza,
la
responsabilità
della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del
Consiglio
di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno
trattate in
seguito.
4.Con
l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e previa consultazione con le
organizzazioni
regionali
competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati
regionali.
ART.
48
1.L’azione
necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il
mantenimento
della
pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle
Nazioni Unite o
da
alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
2.Tali
decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o
mediante la loro
azione
nelleorganizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.
ART.
49
I
Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell’eseguire
le
misure
deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
ART.
50
Se
il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato,
ogni altro Stato,
sia
o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari
difficoltà
economiche
derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il
Consiglio di
Sicurezza
riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
ART.
51
Nessuna
disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di
autodifesa
individuale
o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro
delle
Nazioni
Unite, fìntantocbé il Consiglio di Sicurezza non abbia preso 1e misure
necessarie per
mantenere
Li pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio
di
questo
diritto di autodifesa sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio
di
Sicurezza
e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo
il
presente
Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento
quella
azione
che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza
internazionale
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