ART.
110
1.
Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità
alle rispettive norme
costituzionali.
2.
Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America,
che
notificherà
ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale
dell’Organizzazione
non appena questi sia stato nominato.
3.
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da
parte della
Repubblica
della Cina, della Francia, dell’Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del
Regno
Unito di Gran Bretagna ed Irlanda
Settentrionale, degli Stati Uniti d’America e della
maggioranza
degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle
ratifiche sarà
quindi
redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d’America che ne comunicherà
copia a tutti
gli
Stati firmatari.
4.
Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua
entrata in vigore
diventeranno
Membri originati delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro
rispettive
ratifiche.
ART.
111
Il
presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo
fanno ugualmente
fede,
depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie
debitamente
autenticate
saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.
In
fede di che i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato
il presente
Fatto
a San Francisco il ventisei giugno mille novecento quaranta cinque.
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