ART.
7
1.Sono
istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: una Assemblea
Generale, un
Consiglio
di Sicurezza, un Consiglio Economico c Sociale, un Consiglio di
Amministrazione
Fiduciaria,
una Corte Internazionale di Giustizia ed un Segretariato.
2.
Potranno essere istituiti, in conformità al presente Statuto, quegli organi
sussidiari che si
rivelassero
necessari.
ART.
8
Le
Nazioni Unite non potranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini
e donne nei loro
organi
principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizioni di
uguaglianza.
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