ART.
3
Membri
originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo partecipato alla
Conferenza
delle
Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od
avendo
precedentemente
firmato‘ la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942, firmino
il
presente
Statuto e lo ratifichino in conformità all’art. 110.
ART.
4
1.Possono
diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace
che
accettino
gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione,
siano capaci di
adempiere
tali obblighi e disposti a farlo.
2.L’ammissione
quale Membro delle Nazioni Unite di unoStato che adempia a tali condizioni
è
effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio
di Sicurezza.
ART.
5
Un
Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte
del Consiglio di
Sicurezza,
un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei
diritti e dei
privilegi
di Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza.
L’esercizio
di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di
Sicurezza.
ART.
6
Un
Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi
enunciati nel
presente
Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea
Generale su
proposta
del Consiglio di Sicurezza.
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