ART.
1
I
fini delle Nazioni Unite sono:
I.Mantenere
la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere
efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e
per
reprimere
gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con
mezzi pacifici,
ed
in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la
composizione o la
soluzione
delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare
ad una
violazione
della pace.
2.
Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sui rispetto dei
principio
dell’eguaglianza
dei diritti e dell’autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte
a
rafforzare
la pace universale.
3.
Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi
internazionali di
carattere
economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed
incoraggiare il
rispetto
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza
distinzione di razza, di
sesso,
di lingua o di religione.
4
Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni
volta al conseguimento di
questi
fini comuni.
ART.
2
L’Organizzazione
ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1, devono
agire in
conformità
ai seguenti principi:
1.Nessuna
disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire
in
questioni
che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né
obbliga i
Membri
a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione
delpresente
Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure
coercitive a
norma
del capitolo VII.
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