ART.
102
1.
Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle
Nazioni Unite
dopo
l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più
presto possibile presso
il
Segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo.
2.Nessuno
dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato
registrato in
conformità
alle disposizioni del § 1 di questo articolo, potrà invocare il detto
trattato o accordo
davanti
ad un organo delle Nazioni Unite.
ART.
103
In
caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite
con il presente
Statuto
e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo
internazionale
prevarranno
gli obblighi derivanti dal presente Statuto.
ART.
104
L’Organizzazione
gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica
necessaria
per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.
ART.
105
1.L’Organizzazione
gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle
immunità
necessari per il conseguimento dei suoi fini.
2.I
rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione
godranno
parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio
indipendente delle
loro
funzioni inerenti all’Organizzazione.
3.L’Assemblea
Generale può fare raccomandazioni allo Scopo di determinare i particolari
dell’applicazione
dei § 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite
delle
convenzioni
a tal fine.
ART.
106
In
attesa che entrino in vigore accordi speciali previsti all’art. 43. tali,
secondo il parere del
Consiglio
di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l’esercizio delle
proprie funzioni
a
norma dell’art. 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle
Quattro Potenze firmata a
Mosca
il 30 ottobre 1943. e la Francia, giusta le disposizioni: del § 5 di quella
Dichiarazione, si
consulteranno
tra loro e, quando lo :richiedano le circostanze, con altri Membri delle
Nazioni
Unite,
in vista di quell’azione comune in nome dell’Organizzazione che possa
essere
necessaria
al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
ART.
107
Nessuna
disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere. nei confronti
di uno
Stato
che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del
presente
Statuto,
un’azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella
guerra. da parte dei Governi che hanno
la responsabilità di una tale azione.
ART.
108
Gli
emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore- per tutti i Membri
delle Nazioni
Unite
quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei membri dell’Assemblea
Generale
e ratificati, in conformità alle rispettive- norme costituzionali, da due
terzi dei
Membri
delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza.
ART.
109
1.Una
Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del
presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi
con un voto a maggioranza dei due terzi dei membri dell’Assemblea Generale
e con un voto di nove membri qualsiasi del
Consiglio
di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla
Conferenza.
2.Qualunque
modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla
maggioranza
dei
due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità
alle rispettive norme
costituzionali,
dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri
permanenti
del Consiglio di Sicurezza.
3.Se
tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione annuale
dell’Assemblea Generale susseguente all’entrata in vigore del presente
Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza
dovrà essere iscritta all’ordine del giorno di quella Sessione dell’Assemblea
Generale, e la Conferenza sarà tenuta
se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei membri
dell’Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi del
Consiglio di Sicurezza.
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