ART.
73
I
Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità
dell’amministrazione
di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena
autonomia,
riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori
sono
preminenti,
ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo,
nell’ambito
de] sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente
Statuto, il
benessere
degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l’obbligo:
a)di
assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni
interessate, il loro
progresso
politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la
loro
protezione
contro gli abusi;
b)di
sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prenderne in debita
considerazione le
aspirazioni
politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere
istituzioni
politiche,
in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue
popolazioni, e
del
loro diverso grado di sviluppo;
c)di
rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d)di
promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di
collaborare tra
loro,
e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali
specializzati, per il pratico
raggiungimento
dei 1ml sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;
e)di
trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e
con le
limitazioni
che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni
costituzionali, dati
statistici
ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche,
sociali ed
educative
nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per
quei territori
cui
si applicano i capitoli XII a XIII.
ART.
74
I
Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei
riguardi dei territori
cui
si riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori
metropolitani, deve
basarsi
sui principio generale del buon vicinato in materia sociale, economica e
commerciale,
tenuto
il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.
Regime
internazionale di amministrazione fiduciaria
ART.
75
Le
Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale
di
amministrazione
fiduciaria per l’amministrazione ed il controllo di quei territori che
potranno
essere
sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi
territori sono qui
di
seguito indicati con l’espressione “territori in amministrazione
fiduciaria”
ART.
76
Gli
obbiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in
conformità ai fini delle
Nazioni
Unite enunciati nell’art. 1 del presente Statuto, sono i seguenti:
a)rinsaldare
la pace e la sicurezza internazionale;
b)promuovere
il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei
territori
in
amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all’autonomia
od
all’indipendenza,
tenendo conto del aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni
interessate,
e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di
amministrazione
fiduciaria;
c)incoraggiare
il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti
senza
distinzione
di razza, sesso, lingua o religione, incoraggiare il riconoscimento della
indipendenza
dei popoli del mondo
d)assicurare
parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i
Membri
delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di
trattamento a questi
ultimi
nell’amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per il
conseguimento dei
sopraindicati
obbiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell’art. 80.
ART.
77
1.Il
regime di amministrazione fiduciaria san applicato ai territori delle
seguenti categorie che
vi
siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:
a)territori
attualmente sottoposti a mandato;
b)territori
che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra
mondiale;
c)territori
sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro
amministrazione.
2.Sarà
oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti
categorie saranno
sottoposti
al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.
ART.
78
Il
regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che
siano divenuti Membri
delle
Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto
del principio
della
sovrana uguaglianza.
ART.
79
Le
condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da
sottoporre al regime di
amministrazione
fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno
convenuti
tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel
caso di
territori
sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo
le
disposizioni
degli artt. 83 e 85.
ART.
80
1.
Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di
amministrazione fiduciaria,
stipulate
a norma degli artt. 77, 79 ed 81, per sottoporre ciascun territorio al
regime di
amministrazione
fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse,
nessuna
disposizione
di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in
alcun
modo
i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti
internazionali vigenti,
di
cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.
2.Il
paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar
motivo a ritardo
o
rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzioni per sottoporre al
regime di
amministrazione
fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto
dall’art
77 .
ART.
81
La
convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le
condizioni in
base
alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l’autorità
che eserciterà
l’amministrazione
del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l’espressione
“
autorità
amministratrice ”, potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o
dall’Organizzazione
stessa.
ART.
82
In
ogni convenzione di . amministrazione fiduciaria potranno essere designate
una o più zone
strategiche
che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all’amministrazione
fiduciaria
od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell’accordo degli accordi
speciali stipulati
a
norma dell’art. 43.
ART.
83
1.Tutte
le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione
delle
disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro
mutamenti od
emendamenti,
sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza
2.Gli
obbiettivi fondamentali indicati nell’art 76 valgono per popolazione di
ogni zona
strategica.
3.Il
Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle
convenzioni di
amministrazione
fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell’ausilio
del
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare nelle zone
strategiche, quelle
funzioni
che, in base al regime di amministrazione fiduciaria, spettano alle Nazioni
Unite in
materia
politica, economica, sociale ed educativa.
ART.
84
L’autorità
amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato
prenda la
sua
parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo
fine l’autorità
amministratrice
può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza
da parte
del
territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi
da essa assunti a
tale
riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e
per il
mantenimento
dell’ordine nel territorio in amministrazione.
ART.
85
1.Le
funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzionidi amministrazione
fiduciaria
per
tutte le zone non definite come strategiche, compresa l’approvazione delle
disposizioni
delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od
emendamenti, sono
esercitate
dall’Assemblea Generale.
2.Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea
Generale
coadiuva quest’ultima nell’adempimento di tali funzioni.
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