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CODICE NAZIONI UNITE

Home - Canale Codici - Codice Nazioni Unite - Art. 73-85

Dichiarazione concernente i territori non autonomi

ART. 73

I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità

dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena

autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono

preminenti, ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo,

nell’ambito de] sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il

benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l’obbligo:

a)di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro

progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro

protezione contro gli abusi;

b)di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prenderne in debita considerazione le

aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni

politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e

del loro diverso grado di sviluppo;

c)di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

d)di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra

loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico

raggiungimento dei 1ml sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;

e)di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le

limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati

statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed

educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori

cui si applicano i capitoli XII a XIII.

ART. 74

I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori

cui si riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve

basarsi sui principio generale del buon vicinato in materia sociale, economica e commerciale,

tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.

Regime internazionale di amministrazione fiduciaria

ART. 75

Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di

amministrazione fiduciaria per l’amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno

essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui

di seguito indicati con l’espressione “territori in amministrazione fiduciaria”

ART. 76

Gli obbiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle

Nazioni Unite enunciati nell’art. 1 del presente Statuto, sono i seguenti:

a)rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

b)promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori

in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all’autonomia od

all’indipendenza, tenendo conto del aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni

interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di

amministrazione fiduciaria;

c)incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza

distinzione di razza, sesso, lingua o religione, incoraggiare il riconoscimento della

indipendenza dei popoli del mondo

d)assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i

Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi

ultimi nell’amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per il conseguimento dei

sopraindicati obbiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell’art. 80.

ART. 77

1.Il regime di amministrazione fiduciaria san applicato ai territori delle seguenti categorie che

vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:

a)territori attualmente sottoposti a mandato;

b)territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;

c)territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro

amministrazione.

2.Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno

sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

ART. 78

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri

delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio

della sovrana uguaglianza.

ART. 79

Le condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di

amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno

convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di

territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le

disposizioni degli artt. 83 e 85.

ART. 80

1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria,

stipulate a norma degli artt. 77, 79 ed 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di

amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna

disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun

modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti,

di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

2.Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo

o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzioni per sottoporre al regime di

amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto

dall’art 77 .

ART. 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in

base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l’autorità che eserciterà

l’amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l’espressione “

autorità amministratrice ”, potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o

dall’Organizzazione stessa.

ART. 82

In ogni convenzione di . amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone

strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all’amministrazione

fiduciaria od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell’accordo degli accordi speciali stipulati

a norma dell’art. 43.

ART. 83

1.Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione

delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od

emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza

2.Gli obbiettivi fondamentali indicati nell’art 76 valgono per popolazione di ogni zona

strategica.

3.Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di

amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell’ausilio

del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare nelle zone strategiche, quelle

funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria, spettano alle Nazioni Unite in

materia politica, economica, sociale ed educativa.

ART. 84

L’autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la

sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l’autorità

amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte

del territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi da essa assunti a

tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il

mantenimento dell’ordine nel territorio in amministrazione.

ART. 85

1.Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzionidi amministrazione fiduciaria

per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni

delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono

esercitate dall’Assemblea Generale.

2.Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea

Generale coadiuva quest’ultima nell’adempimento di tali funzioni.

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