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CODICE NAZIONI UNITE

Home - Canale Codici - Codice Nazioni Unite - Art. 92-96

Corte internazionale di Giustizia 

ART. 92

La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle

Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto

della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente

Statuto.

ART. 93

1.Tuttii Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte

Internazionale di Giustizia.

2.Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte

Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall’Assemblea

Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

ART. 94

1.Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte

Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.

2. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per

effetto di una sentenza resa dalla Corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il

quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fate raccomandazioni o di decidere circa le

misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.

ART. 95

Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire

la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che

possano essere conclusi in avvenire.

ART. 96

1.L’Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte

Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.

2.Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in

qualunque momento dall’Assemblea Generale.

Hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte che sorgano nell’ambito delle loro attività

 

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