ART.
92
La
Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo
giurisdizionale delle
Nazioni
Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo
Statuto
della
Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del
presente
Statuto.
ART.
93
1.Tuttii
Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte
Internazionale
di Giustizia.
2.Uno
Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte
Internazionale
di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall’Assemblea
Generale
su proposta del Consiglio di Sicurezza.
ART.
94
1.Ciascun
Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della
Corte
Internazionale
di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.
2.
Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le
incombono per
effetto
di una sentenza resa dalla Corte, l’altra parte può ricorrere al
Consiglio di Sicurezza, il
quale
ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fate raccomandazioni o di
decidere circa le
misure
da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.
ART.
95
Nessuna
disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di
deferire
la
soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi
già esistenti o che
possano
essere conclusi in avvenire.
ART.
96
1.L’Assemblea
Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte
Internazionale
di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.
2.Gli
altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a
ciò autorizzati in
qualunque
momento dall’Assemblea Generale.
Hanno
anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte che sorgano nell’ambito
delle loro attività
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