ART.
55
Al
fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono
necessarie per avere rapporti
pacifici
ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell’uguaglianza
dei diritti
o
dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a)un
più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e
condizioni di progresso
e
di sviluppo economico e sociale;
b)la
soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili,
e la
collaborazione
internazionale culturale ed educativa;
c)il
rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali per tutti,
senza
distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
ART.
56
I
Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in
cooperazione con
l’Organizzazione
per raggiungere i fini indicati all’art. 55.
ART.
57
1.I
vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed
aventi, in conformità ai
loro
statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale,
culturale, educativo,
sanitario
e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle
disposizioni dell’art.
63.
2.
Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito
indicati con l’espressione
“istituti
specializzati.
ART.
58
L’Organizzazione
fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività
degli
istituti specializzati.
ART.
59
L’Organizzazione
promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione
di
nuovi
istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell’art. 3
ART.
60
Ilcompito
di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo capitolo
spetta
all’Assemblea
Generale e, sotto la sua direzione al Consiglio Economico e Sociale, che a
tale
scopo
dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X
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