Consiglio
di Sicurezza
Composizione
ART.
23
1.Il
Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La
Repubblica
di
Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il
Regno Unito di Gran
Bretagna
e Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d’America sono membri
permanenti del
Consiglio
di Sicurezza. L’Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni
Unite
quali
membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo,
in primo
luogo,
al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e
della
sicurezza
internazionale ed agli altri fini dell’Organizzazione, ed inoltre ad un’equa
distribuzione
geografica.
2.I
membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo
di due anni.
Tuttavia,
nella prima elezione dei membri non permanenti, tre saranno scelti per il
periodo di
un
anno. I membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3.Ogni
membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Funzioni
e poteri
ART.
24
1.Al
fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni
Unite, i Membri
conferiscono
al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento
della pace
e
della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza,
nell’adempiere i
suoi
compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
2.Nell’adempimento
di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed
ai
principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di
Sicurezza per
l’adempimento
di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII VIT e XII.
3.Il
Consiglio di Sicurezza sottopone le relazioni annuali e, quando sia
necessario, relazioni
speciali
all’esame dell’Assemblea Generale.
ART.
25
I
Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le
decisioni del Consiglio
di
Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
ART.
26
Al
fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della
sicurezza
internazionale
col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli
armamenti,
il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l’ausilio del
Comitato di
Stato
Maggiore previsto dall’art. 46, piani da sottoporre a: Membri delle
Nazioni Unite per
l’istituzione
di un sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
ART.
27
1.Ogni
membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2.Le
decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese
con un voto
favorevole
di nove membri.
3.Le
decisioni del Consiglio di 9curezza su ogni altra questione sono prese con
un voto
favorevole
di ;e membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti;
tuttavia, nelle
decisioni
previste dal capitolo VI e dal § 3 dell’art. 52, un membro che sia parte
in una
controversia
deve astenersi dal voto.
Procedura
ART.
28
1.Il
Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionate in
permanenza. Ogni
membro
del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un
rappresentante
nella sede dell’Organizzazione.
2.Il
Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi
membri può,
ove
lo desideri, essere rappresentato da un membro del Governo o da un altro
rappresentante
appositamente
designato.
3.Il
Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse
dalla sede
dell’Organizzazione
che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.
ART.
29
IlConsiglio
di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritiene necessari per
l’adempimento
delle sue funzioni.
ART.
30
IlConsiglio
di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme
concernenti
il
sistema di scelta del suo Presidente.
ART.
31
Ogni
Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza
può
partecipare,
senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al
Consiglio
di
Sicurezza, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che gli interessi di tale
Membro siano
particolarmente
coinvolti.
ART.
32
Ogni
Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od
ogni
Stato
che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una
controversia in esame
avanti
al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di
voto, alla
discussione
relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le
condizioni che
ritiene
opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle
Nazioni Unite.
|