Composizione
ART.
61
1.Il
Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle
Nazioni
Unite
eletti dall’Assemblea Generale,
2.Salve
le- disposizioni del § 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale
sono eletti
ogni
anno per un periodo di tre anni. i membri uscenti sono immediatamente
rieleggibili.
3.Alla
prima elezione saranno eletti diciotto membri del Consiglio Economico e
Sociale. Sei di
essi
scadranno al termine di un anno, ed altri sei al termine di due anni, in
conformità alle
disposizioni
stabilite dall’Assemblea Generale.
4.Ogni
membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.
Funzioni
e poteri
ART.
62
1.Il
Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni
su questioni
internazionali
economiche, sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare
raccomandazioni
riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni
Unite,
ed agli istituti specializzati interessati.
2.Esso
può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza
dei diritti
dell’uomo
e delle libertà fondamentali per tutti.
3.Esso
può preparare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea
Generale riguardo a
questioni
che rientino nella sua competenza.
4.Esso
può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite,
conferenze
internazionali
su questioni che rientrino nella sua competenza.
ART.
63
1.Il
Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto
di quelli
indicati
all’art. 37 per definire le condizioni in base alle quali l’istituto
considerato sarà
collegato
con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all’approvazione dell’Assemblea
Generale.
2.Esso
può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante
consultazioni con tali
istituti
e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all’Assemblea
Generale ed
ai
Membri delle Nazioni Unite.
ART.
64
1.Il
Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per
ricevere rapporti
regolari
dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri
delle Nazioni
Unite
e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure
prese per attuare le
sue
raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale su
questioni che
rientrino
nella sua competenza.
2.Esso
può comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali
relazioni.
ART.
65
Il
Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di
Sicurezza e
coadiuvarlo
ove esso lo richieda.
ART.
66
1.Il
Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua
competenza
relativamente
all’esecuzione delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale.
2.
Esso può, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, eseguire servizi
che siano richiesti
da
Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.
3.Esso
adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del
presente Statuto e che
possano
essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale.
ART.
67
1.Ogni
membro de Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
2.Le
decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei
membri
presenti
e votanti.
Procedura
ART.
68
Il
Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni
economiche e sociali e
per
promuovere i diritti dell’uomo, nonché quelle altre commissioni me
possano essere
richieste
per l’adempimento delle sue funzioni.
ART.
69
Il
Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a
partecipare
senza
diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di
particolare interesse per
tale
Membro.
ART.
70
Il
Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché
rappresentanti degli istituti
specializzati
partecipino, senza diritto di voto alle sue deliberazioni ed a quelle delle
commissioni
da esso istituite, e perché suoi rappresentanti partecipino alle
deliberazioni degli
istituti
specializzati.
ART.
71
IlConsiglio
Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le
organizzazioni
non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua
competenza.
Tali
accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del
caso, con
organizzazioni
nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite
interessato.
ART.
72
1.
Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che
comprende le norme
relative
alla designazione del suo Presidente.
2.Il
Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in
conformità al proprio
regolamento;
quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni
a
richiesta
della maggioranza dei suoi Membri.
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