Composizione
ART.
86
1.
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri
delle Nazioni
Unite:
a)i
Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b)quelli,
tra i Membri menzionati nominativamente nell’art. 23, che non amministrano
territori
in
amministrazione fiduciaria;
c)tanti
altri Membri eletti per la durata di tre anni dall’Assemblea
Generale
quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei membri del
Consiglio di
Amministrazione
Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che
amministrano
territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.
2.Ogni
membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona
particolarmente
qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.
Funzioni
e poteri
ART.
87
L’Assemblea
Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria,
nell’esercizio
delle loro funzioni, possono:
a)esaminare
le relazioni sottoposte dall’autorità amministratrice;
b)ricevere
petizioni ed esaminarle consultandosi al riguardo con l’autorità
amministratrice;
c)disporre
visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in
epoche
concordate
con l’autorità amministratrice;
d)esercitare
queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria.
ART.
88
Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul
progresso politico,
economico
sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione
fiduciaria, e
l’autorità
amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell’Assemblea
Generale.
presenta a quest’ultima una relazione annuale redatta in base a tale
questionario
Votazione
ART.
89
1.
Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone un voto.
2.Le
decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a
maggioranza dei
membri
presenti e votanti.
Procedura
ART.
90
1.Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisceil proprio rergolamento
che comprende
le
norme relative alla designazione del suo Presidente.
2.Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in
conformità al
proprio
regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la
convocazione di
riunioni
a richiesta della maggioranza dei suoi membri.
ART.
91
IlConsigliodi
Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso. dell’assistenza del
Consiglio
Economico
e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle
loro
rispettive
competenze.
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