Assemblea
Generale
Composizione
ART.
9
1.L’Assemblea
Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2.Ogni
Membro ha non più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.
Funzioni
e poteri
ART.
10
L’Assemblea
Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei
fini del
presente
Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi
previsti dal
presente
Statuto, e, salvo quanto disposto dall’art. 12, può fare raccomandazioni
ai Membri
delle
Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su
qualsiasi di tali
questioni
od argomenti.
ART.
11
1.L’Assemblea
Generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il
mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, ~ compresi i principi regolanti
il
disarmo
e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi,
raccomandazioni
sia
ai Membri. sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro.
2.L’Assemblea
Generale può discutere ogni questione relativa ai mantenimento della pace e
della
sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle
Nazioni Unite o
dal
Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni
Unite in
conformità
all’art. 35, ~ 2, e, salvo quanto disposto nell’art. 12, può fare
raccomandazioni
riguardo
a qualsiasi questione del genere allo Stato od a2li Stati interessati, od al
Consiglio di
Sicurezza,
o agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda
necessaria
un’azione
deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea
Generale,
prima
o dopo la discussione.
3.L’Assemblea
Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle
situazioni
che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza
internazionale.
4.I
poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in quest’articolo non limitano
la portata generale
dell’art.
10.
ART.
12
1.Durante
l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni
assegnategli dal
presente
Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l’Assemblea
Generale
non
deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione,
a meno che
non
ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
2.Il
Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l’Assemblea
Generale,
ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace
e della
sicurezza
internazionale, di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza, ed informa
del pari
l’Assemblea
Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l’Assemblea Generale non è in
sessione,
non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dai trattare tali questioni.
ART.
13
1.L’Assemblea
Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
a)promuovere
la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo
sviluppo
progressivo
del diritto internazionale e la su. codificazione;
b)sviluppare
la cooperazione internazionale nei campi economico sociale, culturale,
educativo
e
della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà
fondamentali
per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
2.Gli
ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale rispetto alle
materie indicate
nel
precedente § 1 b) sono stabiliti nei capitoli IX e X.
ART.
14
Subordinatamente
alle disposizioni dell’art. 12, l’Assemblea Generale può raccomandare
misure
per il regolamento pacifico di qualsiasi sanzione che, indipendentemente
dalla sua
origine,
essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le
relazioni amichevoli
tra
le nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle
disposizioni del
presente
Statuto che enunciano i fini ed i principi delle Nazioni Unite.
ART.
15
1.L’Assemblea
Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di
Sicurezza;
queste relazioni comprendono un reso conto delle misure decise od intraprese
dal
Consiglio
di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
2.L’Assemblea
Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni
Unite.
ART.
16
L’Assemblea
Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di
amministrazione
fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa
l’approvazione
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate
come
strategiche.
ART.
17
1.L’Assemblea
Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione.
2.Le
spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la
ripartizione fissata
dall’Assemblea
Generale.
3.L’Assemblea
Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con
gli
istituti
specializzati previsti all’art. 57, ed esamina i bilanci amministrativi di
tali istituti
specializzati
al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
ART.
18
1.Ogni
membro dell‘Assemblea Generale dispone di un voto.
2.Le
decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a
maggioranza di
due
terzi dei membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le
raccomandazioni
riguardo
al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione
dei membri
non
permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei membri del Consiglio
Economico e
Sociale,
l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma
del § 1 c)
dell’art.
86, l’ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei
diritti e dei
privilegi
di Membro, l’espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento
del regime
di
amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
3.Le
decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie
addizionali di
questioni
da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei membri
presenti
e votanti.
ART.
19
Un
Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi
contributi
finanziari
all’Organizzazione non ha voto nell’Assemblea Generale se l’ammontare
dei suoi
arretrati
eguagli o superi l’ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni
interi
precedenti.
L’Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare,
se
riconosca
che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
Procedura
ART.
20
L’Assemblea
Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali
ove le
circostanze
lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale
su
richiesta
del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni
Unite.
ART.
21
L’Assemblea
Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente
per ogni
sessione.
ART.
22
L’Assemblea
Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per
l’adempimento
delle sue funzioni.
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