ART.
52
1.Nessuna
disposizione del presente Statuto preclude la stipulazione di accordi od
organizzazioni
regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento
della
pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un’azione
regionale, purché tali
accordi
od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi
delle Nazioni
Unite.
2.I
Membri delle Nazioni Unite che partecipano a tali accordi od organizzazioni
devono fare
ogni
sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di
carattere locale
mediante
tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di
Sicurezza.
3.
Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica
delle controversie di
carattere
locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa
degli Stati
interessati,
sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
4.
Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli artt. 34
e 35.
ART.
.53
1.Il
Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per
azioni
coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia. nessuna azione coercitiva
potrà venire
intrapresa
in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l’autorizzazione
del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato
nemico
ai sensi della definizione data dal § 2 di questo articolo. Quali sono
previste dall’art.
107,
o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica
aggressiva da parte di un
tale
Stato, fino al momento in cui l’Organizzazione potrà, su richiesta del
Governo interessato,
essere
investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto
Stato.
2.L’espressione
“ Stato nemico” quale è usata nel § 1di questo articolo, si riferisce
ad ogni
Stato
che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari
del presente Statuto.
ART.
54
Il
Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente
informato
dell’azione
intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di
organizzazioni
regionali
per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
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