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CODICE NAZIONI UNITE

Home - Canale Codici - Codice Nazioni Unite - Art. 52-54

ACCORDI REGIONALI

ART. 52

1.Nessuna disposizione del presente Statuto preclude la stipulazione di accordi od

organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento

della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un’azione regionale, purché tali

accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni

Unite.

2.I Membri delle Nazioni Unite che partecipano a tali accordi od organizzazioni devono fare

ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale

mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.

3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di

carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati

interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.

4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli artt. 34 e 35.

ART. .53

1.Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per

azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia. nessuna azione coercitiva potrà venire

intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza

l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato

nemico ai sensi della definizione data dal § 2 di questo articolo. Quali sono previste dall’art.

107, o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un

tale Stato, fino al momento in cui l’Organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato,

essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.

2.L’espressione “ Stato nemico” quale è usata nel § 1di questo articolo, si riferisce ad ogni

Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

ART. 54

Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato

dell’azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni

regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

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