Disposizioni
processuali
Art.
1235 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
1.
Agli effetti dell'articolo 221 del codice civile di procedura penale sono
ufficiali di
polizia
giudiziaria:
1) i
comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli
ufficiali del corpo
equipaggi
militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali
del
corpo
equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i
direttori
e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati
previsti
dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o
nell'aerodromo,
se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi
in
cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le
funzioni
di
ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto
nella cui
circoscrizione
l'aerodromo è compreso;
2) i
comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo
in
corso
di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinari e
alle
delegazioni
disposte dall'autorità giudiziaria;
3) i
consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all'estero,
oltre che
negli
altri casi contemplari dalla legge consolare;
4) i
comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su
richiesta
dell'autorità
consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi
vigilano
sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia
giudiziaria
esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
2.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente
codice,
nonché
riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici
di
pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari
marittimi
appartenenti
alla categoria servizi portuali.
3.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni
di altre
categorie
del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di
porto
e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali
o
privati,
in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di
polizia
giudiziaria.
4.
Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di
porto ovvero di
aerodromo
statale o privato in servizio di ronda.
Art.
1236 - Obbligo di denuncia e di relazione
1. I
funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione
della
navigazione
interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell'equipaggio
hanno
l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne
abbiano
notizia,
i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto,
nell'aerodromo
o a bordo, anche durante la navigazione.
2. I
comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare
relazione
di
ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del
porto o al
direttore
dell'aeroporto di primo approdo.
Art.
1237 - Reati in corso di navigazione
1.
Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante
della
nave
o dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo, e
comunque,
entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in
istato
di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti
compilati, i
referti
e i corpi di reato all'autorità marittima o a quella preposta alla
navigazione
interna
o all'autorità aeronautica locale della Repubblica; ovvero, all'estero,
all'autorità
consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si
trovino
nel luogo.
2.
Dell'eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che
trasmettono
immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente
procuratore
della Repubblica. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le
persone
in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.
3. Il
comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate
o
indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo
approdo in un
porto
della Repubblica è tenuto a consegnarli all'ufficiale di polizia
giudiziaria. Se
approda
in un paese estero, provvede d'accordo con l'autorità consolare.
Art.
1238 - Competenza per le contravvenzioni
1.
Salvo i casi in cui appartiene all'autorità consolare, la cognizione delle
contravvenzioni
previste dal presente codice in materia di navigazione marittima
appartiene
ai comandanti di porto capi di circondario.
2.
Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di
procedura
penale
relative ai procedimenti di competenza del pretore, esclusa l'assistenza del
pubblico
ministero nel giudizio.
3.
L'appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso
dal codice
di
procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto
nei
termini
e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.
4.
Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso
l'appello, può
proporsi
ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.
Art.
1239 - Oblazione nelle contravvenzioni marittime
1.
Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola
pena
dell'ammenda,
il contravventore può, prima dell'apertura del dibattimento ovvero
prima
del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di
porto
competente.
2. Il
comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti
dell'ammenda
stabilita dalla legge, la somma che l'istante deve pagare per
l'oblazione
e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve
essere
eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.
3. Il
provvedimento del comandante di porto è notificato o comunicato verbalmente
all'interessato.
Nel caso di comunicazione verbale l'ufficiale di porto che vi ha
proceduto
ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.
4. Il
pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese,
eseguito
nel termine prescritto, estingue il reato.
5.
Nei casi di competenza dell'autorità consolare, la domanda di oblazione è
diretta a
tale
autorità, la quale provvede a norma dei commi precedenti.
Art.
1240 - Competenza per territorio
1. La
competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi
all'estero
ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al
giudice
del
luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica
il
primo
approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al
momento
del commesso reato.
2.
Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuoto luogo la presentazione
del
rapporto,
della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di
navi
da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia
giudiziaria,
ovvero
se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma
precedente,
la competenza appartiene al giudice del luogo di iscrizione della nave o
di
abituale ricovero dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al
momento del
commesso
reato.
3.
Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della
partenza della
nave
o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata
ancora
pronunciata
la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per
territorio
a norma dei commi precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità
consolare
conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.
Art.
1241 - Conclusioni dell'inchiesta formale sui sinistri
1. Se
la commissione per l'inchiesta formale sui sinistri marittimi esprime il
parere
che
il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d'inchiesta è inviato
al
procuratore
della Repubblica.
2. Il
verbale d'inchiesta ha valore di rapporto.
Art.
1242 - Decreto di condanna
1.
Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura penale il
comandante di
porto
può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si
osservano
gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale.
2.
Sull'opposizione decide il comandante di corpo. La sentenza che decide
sull'opposizione
è impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di
procedura
penale.
3.
L'appello, nei casi in cui è ammesso, viene portato a cognizione del
tribunale.
Art.
1243 - Dichiarazione di opposizione e d'impugnazione
1. Le
dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di
competenza
dei
comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell'ufficio di porto che
ha
emesso
il provvedimento impugnato.
2. Le
parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono, dopo
avvenuta la
notificazione,
fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice di
procedura
penale, anche davanti il cancelliere dell'ufficio di porto o del pretore del
luogo
in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il
provvedimento;
ovvero avanti l'autorità consolare all'estero. L'ufficiale che riceve
l'atto
lo trasmette immediatamente al cancelliere dell'ufficio di porto che ha
emesso il
provvedimento
impugnato.
Art.
1244 - Computo speciale di termini
Nel
procedimento per reati previsti dal presente codice a carico di persone che
si
trovano
in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della
decorrenza
dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del
primo
approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in aerodromo della
Repubblica
ovvero di località estera ove si trovi un'autorità consolare.
Art.
1245 - Letture permesse di deposizioni testimoniali
Oltre
i casi indicati nell'articolo 462 del codice di procedura penale, nei
giudizi relativi
ai
reati previsti dal presente codice può essere data lettura anche senza il
consenso
delle
parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non
comparsi
sono
in navigazione, purchè siano indicati nelle liste.
Art.
1246 - Esercizio dell'azione civile
1.
Nei procedimenti di competenza dell'autorità marittima è ammessa la
costituzione
di
parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di
procedura
penale.
2.
Tale autorità decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le
lire
diecimila;
in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti,
rimette
le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489 del
codice
di procedura penale.
3. In
ogni caso, l'autorità predetta deve, anche in mancanza della costituzione
di
parte
civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull'ammontare del
danno
prodotto dai reati di sua competenza.
Art.
1247 - Conversione delle pene pecuniarie
Alla
conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede,
a
norma
dell'articolo 586 c.p.p., il pretore della circoscrizione, nella quale ha
sede
l'ufficio
portuale che ha emesso la condanna.
Art.
1248 - Notificazioni ai passeggeri e alle persone dell'equipaggio
1. Ai
fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio
la nave
è
considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello
sbarco.
2. Le
notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che
siano
componenti
dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale
non
è possibile, mediante consegna della copia al comandante.
|