Delle
contravvenzioni in particolare
Art.
1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla
proprietà
privata
1.
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o
aeronautico
o
delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o
vi fa
innovazioni
non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714
e
716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un
milione,
sempre
che il fatto non costituisca un più grave reato.
2. Se
l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica
la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un
milione
duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata
del
veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54.
Art.
1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali
Chiunque
estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio
marittimo
o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione
interna,
senza
la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con l'arresto fino a
due mesi
ovvero
con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Art.
1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti
1.
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel
primo
comma
dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta
concessione,
ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con
l'arresto
fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2.
Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze
infiammabili
o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma
dell'articolo
52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma
dell'articolo
723, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a
lire
un milione.
Art.
1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici
Chiunque
non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un
provvedimento
legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del
demanio
marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione
interna
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino a tre
mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
E'
punito con [l'ammenda] fino a lire un milione:
1)
chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli
50, 57,
723,
primo comma, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del
relativo
canone;
2)
chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
Art.
1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali
Chiunque
non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con [l'ammenda]
fino
a lire duecentomila.
Art.
1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura
di
cave
E'
punito con [l'ammenda] da lire quarantamila a quattrocentomila:
1)
chiunque non esegue le disposizioni dell'autorità competente sulla
costruzione e
sulla
manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua
sboccanti in
un
porto, delle opere previste nell'articolo 77;
2)
chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di
pietre o
altro
lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di
acqua
sboccanti
in un porto.
Art.
1168 - Pesca abusiva
Chiunque,
senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei
porti
e
nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con
[l'ammenda] fino a
lire
centomila.
Art.
1169 - Uso d'armi e accensioni di fuochi
Chiunque
non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con l'arresto fino a
tre
mesi
ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila.
Art.
1170 - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota
Il
comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il
pilotaggio è
obbligatorio,
è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire
centomila
a un milione.
Art.
1171 - Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
E'
punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due
milioni:
1)
abrogato;
2)
chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta
nell'articolo
101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate
dall'autorità
competente;
3)
chiunquè, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio
senza patente o
autorizzazione.
Art.
1172 (abrogato)
[
Articolo abrogato dall'art. 27 l. 28 gennaio 1994 n. 84 come modificato dal
D.L. 22
dicembre
1994, n. 696. ]
Art.
1173 - Inosservanza di tariffe
Chiunque
richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe
approvate
dall'autorità
competente è punito con [l'ammenda] fino a lire quattrocentomila.
Art.
1174 - Inosservanza di norme di polizia
1.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un
provvedimento
legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei
porti
o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con
l'arresto
fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Se
l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di
circolazione
nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.
Art.
1175 - Pene accessorie
La
condanna, per le contravvenzioni previste negli articoli 1170, 1173, 1174
importa
la
sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
Art.
1176 - Inosservanza del divieto di mediazione
Chiunque
richiede o riceve per sè o per altri, in danaro o altra utilità, una
retribuzione
per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o
galleggianti
marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto
non
costituisca
un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda
fino
a lire un milione.
Art.
1177 - Aggravanti
La
pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire
duecentomila a
un
milione:
1) se
il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di
più
persone;
2) se
il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla
gente
di
mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attività, anche
indiretta,
intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del
personale
di volo;
3) se
il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per
la gente
di
mare o del personale di volo;
4) se
il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico.
In tal
caso
la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.
Art.
1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di
equipaggio
1.
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che
ammette a
far
parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare ovvero
arruola
una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica,
ovvero
imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la
relativa
annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con l'ammenda
fino
a lire duecentomila.
2.
Alla stessa pena soggiace l'armatore o il comandante della nave o del
galleggiante
addetti
alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il
quale,
fuori
dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una
persona
non
iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo
ovvero
senza
l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di
volo.
Art.
1179 - Assunzione irregolare di minori
1.
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far
parte
dell'equipaggio
una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi
di
macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con l'ammenda da
lire
centomila
a un milione.
2.
Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che
ammette
a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici
ovvero
adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.
Art.
1180 - Assunzione abusiva di stranieri
1.
L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti
negli articoli
294,
319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave
o
dell'aeromobile,
è punito con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila.
2. La
stessa pena si applica all'armatore, all'esercente o al comandante che non
sbarca
lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni
predette.
Art.
1181 - Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi
di
leva
Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli
articoli
196,
813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente
dell'equipaggio
soggetto
agli obblighi di leva o richiamato alle armi, è punito, se il fatto non
costituisce
un più grave reato, con [l'ammenda fino a lire un milione.
Art.
1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o
aeromobile,
ovvero al varo della nave
E'
punito con [l'ammenda] da lire centomila a un milione, qualora il fatto non
costituisca
un più grave reato:
1)
chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un
aeromobile
o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta
patente,
autorizzazione o abilitazione;
2)
chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia
la
costruzione
o la riparazione prevista nel n. 1;
3)
chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la
dichiarazione
prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la
dichiarazione
e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
4)
chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista
nell'articolo
243;
5) il
costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di
sospensione
della
costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.
Art.
1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile
1. Il
proprietario deella nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo
non
esegue
nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorità marittima o
di
quella
preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare
ad
altro
uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con [l'ammenda] da
lire
sessantamila
a un milione.
2.
Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali,
senza
l'autorizzazione
prescritta negli articoli 160, 760, è punito con [l'ammenda] da lire
centomila
a un milione.
Art.
1184 - Inosservanze relative alla dismissione della bandiera della nave e
alla
perdita
dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile
1.
Chiunque aliena la nave o l'aeromobile senza l'autorizzazione prescritta
negli
articoli
156, 758 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a
lire
due milioni.
2.
Alla stessa pena soggiace chiunque omette le denunce prescritte negli
articoli 157,
759.
Art.
1185 - Inosservanze relative alla dismissizione della bandiera della nave e
alla
perdita
dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile
Il
proprietario dell'aeromobile che ne chiede l'iscrizione oltre il termine
prescritto
nell'articolo
754 è punito con [l'ammenda] fino a lire quattrocentomila.
Art.
1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili
Chiunque
non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei
regolamenti
o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle
navi,
dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con [l'ammenda] da loire
duecentomila
a un milione.
Art.
1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna
1.
Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un
pubblico
servizio
di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione
interna
è punito con [l'ammenda] da lire duecentomila a un milione.
2.
Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un
servizio di
trasporto,
di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di
cui
al comma precedente, è punito con [l'ammenda] da lire quarantamila a
quattrocentomila.
Art.
1188 - Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo
E'
punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire due
milioni:
1)
chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la
concessione
prescritta
nell'articolo 776;
2)
chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o
occasionale
ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta
nell'articolo
788.
Art.
1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna
Chiunque
nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in
navigazione
interna, previsti nell'articolo 226, non osserva le modalità stabilite
dall'autorità
competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle
tariffe
massime o minime fissate dall'autorità medesima è punito con [l'ammenda]
fino
a lire quattrocentomila.
Art.
1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio
E'
punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire due
milioni:
1)
chiunque esercita una scuola di pilotaggio aereo, senza la licenza
prescritta
nell'articolo
788;
2)
chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha
conseguito
il prescritto certificato di idoneità psicofisiologica, ovvero un allievo
di
minore
età, senza il consenso dell'esercente la patria potestà o la tutela.
Art.
1191 - Abusiva istituzione e cessazione dell'esercizio di aerodromi o
impianti
privati
E'
punito con [l'ammenda] da lire un milione a quattro milioni:
1)
chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico privato,
senza
l'autorizzazione
prescritta nell'articolo 704, ovvero ne continua l'esercizio dopo la
revoca
dell'autorizzazione;
2)
chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali,
senza
l'autorizzazione
prescritta nell'articolo 709, primo comma, ovvero ne continua
l'esercizio
dopo la revoca dell'autorizzazione;
3)
chiunque cessa dall'esercizio di un aerodromo o di un altro impianto
aeronautico
privato,
senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 713, ovvero prima della
scadenza
del termine fissato nel secondo comma del detto articolo.
Art.
1192 - Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome
E'
punito con [l'ammenda] fino a lire quattrocentomila:
1) il
comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
2)
l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome
o del
numero
di individuazione della nave o del galleggiante;
3)
l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei
contrassegni di
individuazione
prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili
di
Stato.
Art.
1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo
1. Il
comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i
documenti
prescritti, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda
fino
a
lire quattrocentomila.
2.
Alla stessa pena soggiace il comandante di nave o di aeromobile che tiene
irregolarmente
i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.
Art.
1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo
L'armatore
della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova
tempestivamente
i documenti di bordo è punito con [l'ammenda] fino a lire un
milione.
Art.
1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in
aerodromo
Il
comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza
o
all'arrivo
in porto o in aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo
codice
e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
reato,
con [l'ammenda] fino a lire un milione.
Art.
1196 - Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di
consultazione
dell'equipaggio
1. Il
comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in
pericolo
non
osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, qualora il fatto
non
costituisca
un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda
fino
a lire un milione.
2. La
stessa pena si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei
componenti
dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto.
Art.
1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero
Il
componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del
galleggiante
ovvero
di perdita dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante o
dall'autorità
competente,
rifiuta di prestare la propria opera per il recupero dei relitti, è punito,
qualora
il fatto non costituisca un più grave reato, con [l'ammenda] fino a lire
quattrocentomila.
Art.
1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto
Il
comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di
urto non
osserva
le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con l'arresto
fino
a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi
1. Il
comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri
armi
e
munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione
prescritta
negli articoli 193, 816 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda
da lire centomila a due milioni.
2.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o
stranieri
armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o
altre
materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o
per le
persone,
è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire
sessantamila
a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente
dell'equipaggio,
la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila.
3. Le
disposizioni di questo articolo non si applicano, se il fatto è previsto
come più
grave
reato da altra disposizione di legge.
Art.
1200 - Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o
radiotrasmittenti
1.
Chiunque non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo
degli
aeromobili
di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta ed
usa
apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito
con
l'arresto
fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
2.
Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di
radiocomunicazioni a
bordo
di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814.
3. Se
il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio,
la
pena è aumentata fino a un terzo.
Art.
1201 - Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile
E'
punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila
a un
milione
il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
1)
abrogato;
2)
parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799,
841, 844;
3)
parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
4)
approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da
un
aeroporto
doganale o sanitario.
Art.
1201 bis - Inosservanza dell'ordine di approdo
1. Il
comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il
territorio
dello
Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o,
avendo
sorvolato
una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito
con
l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni
quando
si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.
2.
Con le stesse pene è punito, a richiesta del ministro di grazia e
giustizia, il
comandante
di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato
estero,
non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità
dello
Stato
il cui territorio è sorvolato.
3. Ai
fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali
gli
aeromobili
immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la
residenza
permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello
Stato.
Art.
1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto
E'
punito con [l'ammenda] fino a lire duecentomila:
1) il
comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in località
diversa da
un
aeroporto, omette di dare l'avviso previsto dall'articolo 804;
2) il
possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell'approdo, o della
partenza
di un
aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli articoli 799, 804.
Art.
1203 - Atterramento in aerodromo privato
Il
comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di
necessità,
approda in un aerodromo privato, senza il consenso di chi lo esercita, è
punito
con [l'ammenda] fino a lire quattrocentomila.
Art.
1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta irregolare
1. Il
comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti
nell'articolo
794, sorvola il territorio della Repubblica, è punito con l'arresto fino a
un
anno
ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.
2.
Alla stessa pena soggiace il comandante di un aeromobile nazionale o
straniero,
che
senza giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'articolo
821, le
rotte
ivi prescritte.
Art.
1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di
beni di
persone
morte
Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni
degli
articoli
195; 204 a 208; 818, 834, 835, 836, è punito, qualora il fatto non
costituisca
un
più grave reato, con [l'ammenda] da lire centomila a un milione.
Art.
1206 - Impedimento alla presentazione di reclami
Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo,
impedisce
a un
componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per
presentare
reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave
reato,
con [l'ammenda] da lire ventimila a un milione.
Art.
1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione
Il
comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia
stata
verificata
la relazione di eventi straordinari, è punito con l'arresto fino a sei mesi
ovvero
con l'ammenda fino a lire un milione.
Art.
1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera
1. Il
componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese
estero,
potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle
autorità
straniere,
è punito con [l'ammenda] fino a lire duecentomila.
2. Se
il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell'arresto fino a un anno
ovvero
dell'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato
Il
comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a
richiesta
dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di
trasportare, nei
limiti
prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri
oggetti, atti e
documenti
riguardanti procedimenti penali, è punito con l'arresto fino a sei mesi
ovvero
con l'ammenda fino a lire un milione.
Art.
1210 - Inosservanza del divieto di asilo
Il
comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a
persone,
anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità
per
aver
commesso un reato comune, è punito con [l'ammenda] fino a lire un milione.
Art.
1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica
Il
comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'articolo 201, è
punito
con
l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.
Art.
1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto
Chi
non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, è punito, qualora il
fatto non
costituisca
un più grave reato, con [l'ammenda] fino a lire un milione.
Art.
1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo
Chiunque
non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un
provvedimento
legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di
bordo
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino a tre
mesi,
ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
1214 - Pene accessorie
La
condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1193, 1198, 1199,
1204,
secondo
comma, 1207, 1209 importa la sospensione dai titoli o dalla professione.
Art.
1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità
1.
L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile
nazionali
o stranieri che si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno
degli
arredi,
apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con
l'arresto
da un
mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire un milione a due milioni.
2.
L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o
straniera
che
non si trovi in stato di navigabilità è punito con [l'ammenda] da lire
duecentomila
a un
milione.
3.
L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della
navigazione
interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla pena
stabilita
rispettivamente nel primo e nel secondo comma.
4. Il
comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori
dei casi
di
necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con
un
aeromobile
nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a
sei
mesi ovvero l'ammenda da lire centomila a un milione.
Art.
1216 - Navigazione senza abilitazione
1.
L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla
navigazione
ovvero
senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei
requisiti
di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con
l'ammenda
fino
a lire due milioni.
2.
Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non
abilitato alla
navigazione
ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in vigore.
3. La
stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile,
ma
la
pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.
Art.
1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero
1. Il
comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è
punito
con [l'ammenda] non inferiore a lire quindicimila per tonnellata in
sovraccarico.
2.
Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il
dovuto
controllo
per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di
colpa,
con
[l'ammenda] non inferiore a lire centocinquantamila.
3. Le
norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante
di
nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme
del titolo
VI,
capo I, libro I, parte I del presente codice.
Art.
1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni
1. Il
comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile,
nazionali
o
stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla
circolazione
marittima
o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da
lire
centomila a due milioni.
2. Se
il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione
interna
la
pena è [dell'ammenda] da lire ventimila a quattrocentomila.
Art.
1218 bis - Omissione di esercitazione
1. Il
comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le
esercitazioni
prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con
l'arresto
fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quarantottomila.
2. In
caso di recidiva la condanna importa la sospensione dal titolo ovvero dalla
professione
da uno a sei mesi.
Art.
1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o
dell'aeromobile
1.
Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla
struttura
dello
scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito
con
[l'ammenda]
da lire centomila a un milione.
2.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce
nella
struttura
di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche
risultanti
dal certificato di navigabilità o di collaudo.
Art.
1220 - Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione
1.
Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i
limiti della
sua
abilitazione al comando è punito con [l'ammenda] da lire quattrocentomila a
un
milione.
2. Se
la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del
territorio
nazionale,
la pena è aumentata fino a un terzo.
Art.
1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minore
dell'equipaggio
1.
L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del
regolamento
e le
disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima
dell'equipaggio,
è punito con [l'ammenda] da lire sessantamila a seicentomila.
2.
Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non
osserva
le norme sulla composizione dell'equipaggio.
Art.
1222 - Mancata direzione personale della nave
Il
comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in
cui
ne ha
l'obbligo, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino
a
lire
un milione.
Art.
1223 - Assegnazione indebita di funzioni
L'armatore,
l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile,
che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni
a
persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito,
qualora il fatto
non
costituisca un più grave reato, con [l'ammenda] da lire centomila a un
milione.
Art.
1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri
1. Il
vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non
osserva
le
disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con [l'ammenda] da
lire
centomila,
per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro
il
Mediterraneo, di lire duecentomila, se si tratta di viaggio fuori del
Mediterraneo.
2. Se
il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita all
navigazione
interna la pena è [dell'ammenda] fino a lire quattrocentomila; qualunque
sia
il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.
Art.
1225 - Omissione di provvedimenti profilattici
1. Il
comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare
la
salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è
punito con
l'arresto
fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione.
2.
Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le
disposizioni
sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.
Art.
1226 - Imbarco di passeggeri infermi
1. Il
vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità
competente o
senza
l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un
passeggero
manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la
sicurezza
della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una
persona
della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla
competente
autorità,
è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire
centomila
a duecentomila.
2.
Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non
osserva
le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri
infermi.
Art.
1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti
Chiunque,
avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o
un
relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità
indicata
negli
articoli 510, 993, è punito con [l'ammenda] fino a lire duecentomila.
Art.
1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo
E'
punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione:
1) il
comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di
persone
o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini
dell'autorità
competente;
2)
chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile
in volo
oggetti
o materie che non siano zavorra regolamentare.
Art.
1229 - Omessa segnalazione di ostacoli
1.
Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, primo comma,
omette di
apporre
i segnali alle opere, costruzioni, o piantagioni, che costituiscano
intralcio per
la
navigazione aerea, è punito con [l'ammenda] fino a lire quattrocentomila.
2.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi
dell'articolo 715,
secondo
comma, omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della
navigazione.
Art.
1230 - Discesa o lancio col paracadute
1.
Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell'articolo
820, è
punito
con [l'ammenda fino a lire seicentomila.
2. Se
il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena è aumentata
fino
a un terzo.
Art.
1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione
Chiunque
non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un
provvedimento
legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della
navigazione
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino
a tre
mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art.
1232 - Pene accessorie e misure di sicurezza
1. La
condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222,
1228
importa
la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
2.
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma
dell'articolo
1216, può essere ordinata la confisca dell'aeromobile.
Art.
1233 - Omessa assicurazione di dipendenti
L'esercente
dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti
l'assicurazione
prevista nell'articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo
contratto,
è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con
[l'ammenda]
fino a lire due milioni.
Art.
1234 - Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di
passeggeri
1.
L'esercente, che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto
l'assicurazione
prescritta
nell'articolo 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo contratto, è
punito
con [l'ammenda] fino a lire due milioni.
2.
Alla stessa pena soggiace l'esercente dell'aeromobile, che trasporta
passeggeri
senza
aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 941.
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