Dei
delitti in particolare
Art.
1088 - Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico
Il
cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro
lo Stato
italiano
è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la
reclusione
per
un tempo non inferiore a cinque anni.
Art.
1089 - Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato
Se i
delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da
componenti
dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile in territorio estero la
pena
è aumentata:
1)
fino a un terzo se il componente dell'equipaggio è straniero;
2) da
un terzo alla metà se il componente dell'equipaggio è cittadino italiano;
3)
dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un
ufficiale
della
nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.
Art.
1090 - Pene accessorie
1. La
condanna per il delitto previsto nell'articolo 1088 importa l'interdizione
perpetua
dai
titoli ovvero dalla professione.
2. La
condanna per il delitto previsto nell'articolo 1089 importa l'interdizione
temporanea
dai titoli, ovvero dalla professione.
Art.
1091 - Diserzione
1. Il
componente dell'equipaggio, che non si reca a bordo della nave o
dell'aeromobile
ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole
difficoltà
nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un anno.
2. Se
dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica
necessità,
la pena è della reclusione da uno a due anni.
3. Se
dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone
ovvero per
la
sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena è
della
reclusione
da uno a tre anni.
4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto
come più
grave
reato da altra disposizione di legge.
Art.
1092 - Circostanze aggravanti
1. La
pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso:
1)
per fine politico;
2)
con violenza o minaccia;
3)
all'estero;
4) da
persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave
ovvero
al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;
5)
collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio.
2.
Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi
è
aumentata
da un terzo alla metà.
Art.
1093 - Causa di non punibilità
Nel
caso previsto nel primo comma dell'articolo 1091, ancorchè ricorrano le
aggravanti
previste nell'articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave
prima
che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in
cui si
sarebbe
dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile prima dell'involo.
Art.
1094 - Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio
1. Il
componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore
concernente
un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è
punito
con la reclusione fino a tre mesi.
2.Se
si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da
uno a
sei
mesi.
3. Se
dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione
ovvero un
grave
turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero un
pericolo
per
la vita o per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del
galleggiante,
dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei
mesi
a tre anni.
4. Se
l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile o
per
soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo,
la
pena
è della reclusione da uno a quattro anni.
Art.
1095 - Inosservanza di ordine da parte di passeggero
Il
passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o
dell'aeromobile,
è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
400.000.
Art.
1096 - Inosservanza di ordine di arresto
Il
componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile non
esegue
un
ordine di arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino a
lire
400.000
Art.
1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante
1. Il
comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile
in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la
reclusione
fino a due anni.
2. Se
dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del
galleggiante,
ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile è adibito a
trasporto
di persone, la pena è da tre a dodici anni.
Art.
1098 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente
dell'equipaggio
1. Il
componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona
la
nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un
anno.
2.
Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che
senza
il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona
l'aeromobile
in pericolo.
3. Se
dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del
galleggiante
ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da
due
ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone,
la pena
è da
tre a dodici anni.
Art.
1099 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra
Il
comandante della nave, che nei casi previsti nell'articolo 200 non obbedisce
all'ordine
di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due
anni.
Art.
1100 - Resistenza o violenza contro nave da guerra
1. Il
comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di
violenza
contro
una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci
anni.
2. La
pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla
metà.
Art.
1101 - Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso
Il
comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o
stranieri,
che
imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o
altro
delitto,
è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due
anni.
Art.
1102 - Navigazione in zone vietate
Fuori
dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, è punito con la
reclusione
fino
a due anni e con la multa fino a lire un milione:
1) il
comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non
osserva
il
divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83;
2) il
comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di
sorvolo
stabilito
nell'articolo 793.
Art.
1103 - Pene accessorie
1. La
condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101,
1102
importa
l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2.
Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100
l'interdizione
è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore
a
cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque
anni.
Art.
1104 - Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di
un
graduato
1. Il
componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore
o
il
prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio
delle di lui
funzioni,
è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. La
stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica
o telefonica, o con scritto o disegno diretti al superiore e a causa delle
di
lui
funzioni.
3. La
pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste
nell'attribuzione
di un
fatto determinato.
4. Le
pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza
o
minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più
persone.
5. Se
il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o
un
sottufficiale
della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile,
qualora
non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni
precedenti, ma
le
pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Art.
1105 - Ammutinamento
1. Se
il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione
da sei
mesi
a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che in
numero
non inferiore al terzo:
1)
disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del
comandante;
2) si
abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
2.
Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal
partecipare
alla
manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti,
qualora
questi
costituiscano per sè un reato diverso.
Art.
1106 - Aggravanti
1. La
pena è da uno a cinque anni:
1) se
il fatto previsto dall'articolo precedente è commesso in condizioni nelle
quali
non
è possibile ricorrere alla forza pubblica;
2)
se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne
un
servizio
attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso
al
fine
d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere
la
sicurezza
della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;
3)
se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle
persone è
palesemente
armata ovvero il fatto è commesso con minaccia.
2.
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un
terzo.
Art.
1107 - Mancato intervento per impedire un reato
1. Il
componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi
presente
ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore
nell'esercizio
delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la
reclusione
fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione.
2.
Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o
dell'aeromobile,
che, trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa
i
mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la
manifestazione.
Art.
1108 - Complotto contro il comandante
1. I
componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di
tre o
più,
si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumità
personale,
la libertà individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono
puniti,
se il
delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni.
2.
Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo.
3. Il
componente dell'equipaggio che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne
avviso
al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno.
4.
Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella
stabilita
per
il delitto al quale si riferisce l'accordo.
Art.
1109 - Omesso rimpatrio di cittadini
Il
comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che senza
giustificato
motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il
trasporto
di cittadini ai sensi dell'articolo 197, è punito con la reclusione fino a
sei
mesi
ovvero con la multa fino a lire 600.000.
Art.
1110 - Circostanza aggravante
Nei
casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata
fino a un
terzo
se il fatto è commesso durante la navigazione.
Art.
1111 - Pene accessorie
1. La
condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa
l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. La
condanna per il delitto aggravato ai sensi dell'articolo 1106 importa
l'interdizione
perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Art.
1112 - Esecuzione o rimozione arbitratia e omissione di segnali
1.
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte
per la
navigazione
marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è
punito
con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire due
milioni.
2.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare
i
segnali
predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque
di
provvedere alle misure imposte a tale scopo.
3. Se
dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o
di
un
galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena
è della
reclusione
da uno a cinque anni.
4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto
come più
grave
reato da altra disposizione di legge.
Art.
1113 - Omissione di soccorso
Chiunque,
nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto
dall'autorità
competente,
omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una
nave,
di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero
all'estinzione
di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art.
1114 - Rifiuto di servizio da parte di pilota
1. Il
pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si
rifiuta di
prestare
l'opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa
fino
a lire un milione.
2. Se
la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art.
1115 - Abbandono di pilotaggio
Il
pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua
opera prima
del
momento previsto nell'articolo 92, è punito con la reclusione fino a un
anno
ovvero
con la multa fino a lire un milione.
Art.
1116 - Abbandono abusivo di comando
1. Il
comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o
dell'aeromobile
in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non
ha i
requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero
con la
multa
da lire 400.000 a un milione.
2. La
pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui
il
comandante
della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
L'importo
della sanzione pecuniaria risulta dalla moltiplicazione per quaranta in base
all'art.
3 l. 12 luglio 1961 n. 603 e successivamente per cinque ai sensi dell'art.
113
c. 1
l. 24 novembre 1981 n. 689.
Art.
1117 - Usurpazione del comando di nave o di aeromobile
1.
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un
aeromobile
è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2.
Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto è commesso da
persona
provvista
di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena è
da
sei
mesi a due anni.
Art.
1118 - Abbandono del posto
Il
componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile
che
durante
un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto,
è
punito
con la reclusione da tre mesi a un anno.
Art.
1119 - Componente dell'equipaggio che si addormenta
Il
componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile,
che
durante
un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è
punito
con
la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire 400.000.
Art.
1120 - Ubriachezza
1. Il
comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota
dell'aeromobile,
che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso
fortuito
o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o
al
pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
2. Il
componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile
ovvero
il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della
navigazione
o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di
ubbriachezza,
non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o
menomare
la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno
a
sei
mesi.
3. Le
precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o
al
servizio
è esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.
4. La
pena è aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso di sostanze
stupefacenti
sono abituali.
Art.
1121 - Condizioni di maggiore punibilità
Nei
casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena è:
1)
della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il
naufragio o la
sommersione
di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la
perdita
di un aeromobile;
2)
della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero
precedente,
la
nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.
Art.
1122 - Aggravante per l'incendio, il naufragio e il disastro aviatorio
1. Se
un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o
stranieri
o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o
aerea,
avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli
articoli
425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di
un
terzo.
2. Le
pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dal
comandante
in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.
Art.
1123 - Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro
aviatorio
1.
Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un
aeromobile
in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa
fino a lire un milione, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio,
sommersione
o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita
o
urto dell'aeromobile.
2.
Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi
ovvero
con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un
galleggiante
ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato
nel
comma precedente.
3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto
come più
grave
reato da altra disposizione di legge.
Art.
1124 - Delitti colposi
Se
alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 è commesso per colpa,
le pene
sono
ridotte della metà.
Art.
1125 - Pene accessorie
1. La
condanna per delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124,
importa
l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. La
condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa
l'interdizione
perpetua
dai titoli ovvero dalla professione.
3. Se
il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale è commesso da
appartenenti
al personale marittimo o alla gente dell'aria in danno rispettivamente di
una
nave o di un galleggiante o di un aeromobile, la condanna importa
l'interdizione
temporanea
dai titoli ovvero dalla professione.
Art.
1126 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
Agli
effetti indicati nell'articolo 491 del codice penale, la polizza di carico,
gli altri titoli
rappresentativi
di merci e la lettera di trasporto aereo sono equiparati all'atto
pubblico.
Art.
1127 - Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle
relazioni
1. Il
comandante della nave che, al fine di procurare a sè o ad altri un
vantaggio o di
recare
ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell'articolo 479
del
codice
penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle
prescritte
relazioni
all'autorità è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
reato, con
la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. La
stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto
previsto
dal comma precedente nel giornale di bordo.
Art.
1128 - Uso di atto falso
1.
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti
falsi previsti
nell'articolo
1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.
2. Si
applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale.
Art.
1129 - Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità
1.
Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante
o di
un
aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana,
è punito con
la
reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 400.000 a un
milione.
2.
Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società, il quale
dichiara
falsamente
l'esistenza dei requisiti previsti nell'articolo 751, lettera c), allo scopo
di
far
attribuire all'aeromobile la nazionalità italiana.
Art.
1130 - Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità
Chiunque
inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su
aeromobile
non nazionale la marca di nazionalità italiana è punito con la reclusione
fino
a un anno ovvero con la multa da lire 100.000 a un milione.
Art.
1131 - Uso di falso contrassegno d'individuazione
1.
Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad
altri un
danno,
appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione
è
punito
con la reclusione fino a un anno.
2. La
pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire un
milione, se il
colpevole
adopera le carte di bordo della nave o dall'aeromobile di cui ha usurpato il
contrassegno.
Art.
1131 bis - Marche di bordo libero abusive
La
contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo
libero
sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma
dell'articolo
469
del codice penale.
Art.
1132 - Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di
aeromobile
1.
Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di
aeromobili o
dei
relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non
autorizzata,
è punito con da lire 200.000 a due milioni.
2.
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
3. Se
la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.
Art.
1133 - Uso di libretto di navigazione
Chiunque,
al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno,
si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad
altra
persona è punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro
la fede
pubblica,
con la reclusione fino a un anno.
Art.
1134 - Pene accessorie
La
condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per
alcuno
dei
delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale,
in relazione
ad
uno dei documenti indicati nell'articolo 1126 di questo codice, importa
l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
Art.
1135 - Pirateria
1. Il
comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di
depredazione
in danno di una nave nazionale o straniera o del carico ovvero a scopo
di
depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave
nazionale
o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
2.
Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non
eccedente
un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.
Art.
1136 - Nave sospetta di pirateria
1. Il
comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente
di
armi,
che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la
reclusione
da
cinque a dieci anni.
2. Si
applica il secondo comma dell'articolo precedente.
Art.
1137 - Rapina ed estorsione sul litorale della Repubblica da parte
dell'equipaggio
1. Il
comandante di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della
Repubblica
commette
alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è
punito a
norma
dell'articolo 1135 del presente codice.
2. Si
applica il secondo comma dell'articolo predetto.
Art.
1138 - Impossessamento della nave o dell'aeromobile
1. I
componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne
impossessano,
sono puniti:
1)
con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante
violenza o
minaccia
in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati
dell'aeromobile;
2)
con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso
clandestinamente o
con
mezzi fraudolenti.
2.
Per i promotori o per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.
3. Se
il fatto è commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono
ridotte di
un
terzo.
Art.
1139 - Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile
1. I
componenti dell'equipaggio, che in numero di tre o più si accordano al fine
di
commettere
il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non
è
commesso,
con la reclusione fino a tre anni.
2.
Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.
Art.
1140 - Falsa rotta
1. Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri
un
ingiusto
profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la
reclusione
da uno a sei anni e con la multa fino a lire due milioni.
2. Se
dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave
ovvero
di incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena è aumentata di un
terzo.
3. Se
dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero
l'incendio,
la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è della reclusione da due a
dieci
anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena
è
della
reclusione da tre a quindici anni.
Art.
1141 - Danneggiamento della nave o dell'aeromobile
1.
Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice penale in
danno di
una
nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo
è
punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se
il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del
galleggiante
o dell'aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un
terzo;
se è commesso dal comandante la pena è aumentata fino alla metà.
3. Si
applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.
4. Si
procede in ogni caso d'ufficio.
Art.
1142 - Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo
1. Il
componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile,
che
distrugge,
disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli
attrezzi,
i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei
mesi a
tre
anni e con la multa fino a lire due milioni.
2. Si
applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.
Art.
1143 - Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile
1. Il
comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il
galleggiante
o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da
sei
mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni.
2.
Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola
quantità.
Art.
1144 - Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante
Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri
un
ingiusto
profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli
articoli
307,
892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a
lire due
milioni.
Art.
1145 - Appropriazione indebita del carico
Il
competente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, per procurare
a sè o
ad
altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è
punito con la
reclusione
da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni.
Art.
1146 - Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei
1.
Chiunque si appropria i relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in
cui ha
l'obbligo
della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la
multa
fino
a lire due milioni.
2.
Per gli appartenenti al personale marittimo e alla gente dell'aria e per le
persone
addette
in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano
una
delle attività indicate nell'articolo 68, la pena è aumentata fino a un
terzo.
Art.
1147 - Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
1.
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati,
sommersi o
naufragati
ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la
reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni.
2.
Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena
è
aumentata
fino a un terzo.
Art.
1148 - Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio
Per
il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o
dell'aeromobile
la pena è aumentata fino a un terzo.
Art.
1149 - Pene accessorie
1. La
condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo
comma;
1142
a 1145; 1147, e per il furto aggravato ai sensi dell'articolo 1148, importa
l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. La
condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138 importa
l'interdizione
perpetua
dai titoli ovvero dalla professione.
Art.
1150 - Omicidio del superiore
Se il
fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale è commesso da un
componente
dell'equipaggio
della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa
dell'adempimento
delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a
trenta
anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena
dell'ergastolo.
Art.
1151 - Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore
Se
alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è
commesso da
un
componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore
nell'atto
o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono
aumentate
di un terzo.
Art.
1152 - Tratta e commercio di schiavi
La
pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che
commette
il delitto previsto nell'articolo 601 del codice pienale o vi concorre, è
aumentata
fino a un terzo.
Art.
1153 - Nave destinata alla tratta
Il
componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima
della
partenza
o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato
compiuto
alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a
dieci
anni.
Art.
1154 - Abuso d'autorità
1. Il
comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile,
che
sottopone
a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un
passeggero
ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la
custodia
o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un
provvedimento
dell'autorità competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un
più
grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica
a
coloro
ai quali comunque è stata data in consegna o affidata tale persona.
2. La
pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per
un
motivo
personale, ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni
diciotto
o
maggiore dei settanta, ovvero contro donne.
Art.
1155 - Sbarco e abbandono arbitrario di persone
1. Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio
nazionale,
arbitrariamente
sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li
abbandona
impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o
dell'aeromobile,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire
duecentomila a seicentomila.
2. La
pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o
abbandonata
è priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.
3. La
pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione
personale;
da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art.
1156 - Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito
1. Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti
dalla
legge un componento dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo
dei
mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire
seicentomila
a due
milioni.
2. La
pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso
all'estero.
3. La
pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione
personale;
da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art.
1157 - Omissione di aiuto
1. Il
comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non
siano
autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo
di
dargli
ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei
mesi
ovvero
con la multa fino a lire seicentomila.
2. Se
l'omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata.
3. Si
applica il terzo comma dell'articolo precedente.
Art.
1158 - Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo
1. Il
comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri,
che
omette
di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne
ha
l'obbligo
a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. La
pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione
personale;
da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
3. Se
il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi;
nei
casi
indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.
Art.
1159 - Mancanza di viveri necessari
1. Il
comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone
imbarcate,
è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se
il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese a un
anno
ovvero
della multa fino a lire un milione.
Art.
1160 - Pene accessorie
1. La
condanna per il delitto previsto dall'articolo 1150 importa l'interdizione
perpetua
dai
titoli ovvero dalla professione.
2. La
condanna per i delitti previsti negli articoli 1152, 1153 importa, per il
comandante,
l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti
dell'equipaggio,
l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
3.
Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa
l'interdizione
temporanea
dai titoli ovvero dalla professione.
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