Disposizioni
generali
Art.
1080 - Applicabilità delle disposizioni penali
1. Il
cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un
aeromobile
nazionale,
commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è
punito
a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero, è
giudicato
nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia
richiesta.
2. Le
disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti
dell'equipaggio
e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia
diversamente
stabilito.
Art.
1081 - Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice
1.
Fuori del caso regolato nell'articolo 117 del codice penale, quando per
l'esistenza
di un
reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità
personale,
coloro
che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono
se
hanno
avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.
2.
Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non
sussiste la
predetta
qualità.
Art.
1082 - Pene accessorie
1. Le
pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre
quelle
stabilite
dal codice penale:
1)
l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si
tratta di delitti
commessi
da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123,
739;
2)
l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di
delitti
commessi
dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla gente
dell'aria.
2. Le
pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono,
oltre
quelle
stabilite dal codice penale:
1) la
sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o
aeronautici,
se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1
del
comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della
navigazione
interna;
2) la
sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione
della
navigazione
interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate
nel
n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della
navigazione
interna.
Art.
1083 - Effetti e durata delle pene accessorie
1.
L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici
priva il
condannato
della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia
richiesto
uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739. L'interdizione temporanea
priva
della
detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a
cinque
anni.
L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai
titoli
anzidetti.
2.
L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il
condannato
della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica.
L'interdizione
temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un
mese
e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza
dell'abilitazione
relativa alla professione anzidetta.
3. La
sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o
aeronautici
priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio,
per i
quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739,
per un tempo
non
inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
4. La
sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione
della
navigazione
interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un
tempo
non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
5. La
durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente
determinata
dalla
legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe
scontrarsi,
nel
caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun
caso
essa
può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna
specie
di
pena accessoria.
6.
Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel
presente
articolo
si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da
una
professione
e alla sospensione dall'esercizio di una professione.
Art.
1084 - Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o
dai
graduati
Se
alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o
da
un
ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile,
la
pena
è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento
costitutivo o
circostanza
aggravante del delitto.
Art.
1085 - Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore
1. Se
un delitto non previsto dal presente codice è commesso da un componente
dell'equipaggio
della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa
dell'adempimento
delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a un terzo, quando la
qualità
della persona offesa non è elemento costitutivo o circostanza aggravante
del
delitto.
2. La
stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non
previsto
dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero
contro
il comandante o un graduato dell'aeromobile nell'atto o a causa
dell'adempimento
delle di lui funzioni.
Art.
1086 - Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie
La
metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti
dal
presente
codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al
fondo
per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del
personale
della
navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente
dell'aria.
Art.
1087 - Navigazione interna
Alla
navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 1088 a
1160.
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