Dell'esecuzione
forzata e delle misure cautelari
Art.
643 - Competenza
1.
L'esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella
circoscrizione
dei
quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano
navi
maggiori
ovvero navi minori o galleggianti.
2. Il
sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è
autorizzato dai
giudizi
competenti a norma del codice di procedura civile.
Art.
644 - Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari
1.
Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare
oggetto di
espropriazione
forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati e le
loro
pertinenze separabili.
2. Se
oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi,
il
giudice
competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il
pignoramento
o il sequestro dell'intera nave, quando la quota del proprietario
debitore
eccede la metà; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non
debitori
sui
carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente
parte del
prezzo
di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure
esecutive
e cautelari.
Art.
645 - Navi non soggette a pignoramento e a sequestro
Non
possono formare oggetto di espropriazione forzata nè di misure cautelari:
a) le
navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina
militare
nazionale;
b) le
navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse
nazionale
dal ministro dei trasporti e della navigazione, se non sia intervenuta
l'autorizzazione
del ministro medesimo;
c) le
navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione
interna,
se
non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro dei trasporti e della
navigazione;
d) le
navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purchè
non si
tratti
di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono.
La
nave
marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le
spedizioni,
e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato
la
relativa autorizzazione.
Art.
646 - Provvedimenti per impedire la partenza della nave
Il
giudice competente ai sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra l'urgenza, il
comandante
del porto, o l'autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si
trova la
nave,
possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della
nave.
Art.
647 - Precetto
Il
precetto è regolato dalle disposizioni del codice di procedure civile, ma
il termine
ad
adempiere è ridotto a ventiquattro ore.
Art.
648 - Notificazione del precetto
1. Il
precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore
proprietario.
2. Il
precetto diviene inefficace trascorsi trenta giorni senza che si sia
proceduto al
pignoramento.
Art.
649 - Giudice dell'esecuzione
1.
L'espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il
tribunale la
nomina
del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione, a
cura
del
cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro
due giorni
da
che è stato formato.
2.
Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte più magistrati,
la nomina
è
fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al
giudice
dell'esecuzione
gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.
Art.
650 - Forma del pignoramento di navi o di carati di navi
1.
L'atto di pignoramento deve contenere:
1)
l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale
si
procede,
e della sua spedizione in forma esecutiva;
2) la
data della notificazione del precetto;
3)
l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto
diretto a
sottrarre
alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave
o
il
galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le
relative
pertinenze;
4)
l'intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto
dell'espropriazione
è una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave
dal
porto di arrivo;
5)
gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.
2. Il
pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante
notificazione
dell'atto al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in
corso
di navigazione, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643 può
prescrivere
che
la notificazione dell'atto al comandante sia eseguita per mezzo di
telegramma
collazionato
con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione
radiotelegrafica
degli estremi del pignoramento.
3.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare
della
comunicazione
telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica
dell'atto
all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, il quale provvede
alla
trascrizione
nel registro d'iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche
all'annotazione
sull'atto di razionalità. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del
pignoramento
si esegue nel registro delle navi in costruzione.
4. Il
detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale
risulti
l'espletamento
delle formalità indicate nel precedente comma.
Art.
651 - Forma del pignoramento di pertinenze separabili
Il
pignoramento di pertinenze separabili è autorizzato dal pretore della
circoscrizione,
nella
quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i
creditori
ipotecari.
Esso è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile,
riguardanti
il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il
deposito
delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un
custode.
Art.
652 - Amministrazione della nave pignorata
1. Il
capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 643, su
istanza di chi
vi ha
interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che la nave
pignorata per
interno
o per carati, intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le
garanzie
e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia
stipulata
una adeguata assicurazione.
2. Il
viaggio non può essere incominciato sino a che l'ordinanza non sia stata
resa
pubblica
con le forme previste dall'articolo 250, e il richiedente non abbia
anticipato,
nei
modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie
per
intraprendere
e condurre a termine il viaggio o i viaggi.
3. Il
nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell'effettuato depositato,
al
richiedente,
va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti
eccedono
il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza, e per il pagamento di
questa
il giudice può emettere decreto di ingiunzione.
4. Il
giudice può anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o
privilegiati,
decreto
d'ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori
contemplati
negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga
dell'assicuratore.
5.
Con il decreto d'ingiunzione è nominato il curatore della nave, nei
confronti del
quale
il richiedente o i debitori possono proporre opposizione.
6. I
crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresì quelli
per la
differenza
dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal
giudice
a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo
di
aggiudicazione.
Art.
653 - Domanda di vendita
1.
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore
pignorante
o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita
della
nave
o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 643.
2. Il
ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai
creditori
intervenuti
a norma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far
pervenire
le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave
straniera,
al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
3.
Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni
dal
pignoramento,
il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del
giudice
competente ai sensi dell'articolo 643 il ricorso notificato e l'estratto del
registro
di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma,
a
norma
dell'articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con
l'atto di
pignoramento,
con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 650 di questo
codice,
e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni
di
vendita.
Art.
654 - Designazione del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto
1.
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita
dal
cancelliere,
il giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, provvede alla nomina del
giudice
dell'esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave e
fissa
un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione.
2. Se
siano stati osservati gli ademimenti di cui all'articolo 652, secondo comma,
non
si fa
luogo alla designazione dell'esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta
giorni
dal compimento del viaggio.
Art.
655 - Ordinanza di vendita
Trascorsi
cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice
dell'esecuzione,
sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i
creditori
ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato di cui la
nave
batte
la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.
Art.
656 - Contenuto dell'ordinanza
L'ordinanza
deve contenere la descrizione della nave espropriandola in tutto o per
carati,
e stabilire.
1) il
prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto;
2) il
giorno e l'ora dell'incanto;
3)
l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il
decimo
del
prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese di incanto e di
registrazione
del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la
cauzione
stessa deve essere prestata dagli offerenti;
4) la
misura minima dell'aumento delle offerte;
5) il
termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva,
entro il
quale
il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.
Art.
657 - Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita
1.
L'ordinanza di vendita è notificata, a cura del cancelliere del giudice
dell'esecuzione,
alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse.
2.
L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine
al
pignoramento
e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è affissa,
almeno
dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l'ufficio della
cancelleria.
3. Il
giudice dell'esecuzione può nella stessa ordinanza disporre le altre forme
di
pubblicità
che ritiene opportune.
Art.
658 - Persone ammesse a fare offerte
1.
Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita
nell'ordinanza
di vendita.
2. Le
offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di
procura
speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
3.
Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
Art.
659 - Modalità dell'incanto
1.
L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle
udienze, col
sistema
della candela vergine.
2. La
nave o i carati sono aggiudicati a chi abbia fatto l'offerta maggiore.
3.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è
superata
da
altra valida.
4.
L'incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel
giorno
seguente
non festivo.
Art.
660 - Aggiudicazione per persona da nominare
Il
procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare,
deve,
nei
tre giorni dall'incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per
la quale
ha
fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione
diviene
definitiva
al nome del procuratore.
Art.
661 - Ulteriori incanti, vendita senza incanto
1.
Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il
giudice
dell'esecuzione,
sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si
proceda
ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore
almeno
del venti per cento a quello precedente.
2.
Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo
base, la
vendita
all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice
dell'esecuzione,
sentiti
i creditori interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda
alla
vendita
senza incanto, prescrivendone le condizioni.
Art.
662 - Offerte di aumento
1.
Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice
dell'esecuzione
offerte
di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di
aggiudicazione.
2.
L'offerta deve essere accompagnata dal deposito d'una cauzione pari al venti
per
cento
del prezzo offerto.
3. Il
giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalità,
stabilisce
un nuovo incanto a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo
aumentato.
Art.
663 - Versamento del prezzo
L'aggiudicatario,
entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, deve versare il
residuo
prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in
cancelleria
il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Art.
664 - Trasferimento della nave
1.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto
trasferisce
all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge
all'ufficio
competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
2. Il
decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o
del
galleggiante,
è reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come
titolo
esecutivo per il rilascio della nave.
3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza
incanto.
Art.
665 - Trasferimento dei carati di nave
1.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto,
trasferisce
all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge
all'ufficio
competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di
espropriazione.
2. Il
decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o
del
galleggiante
per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.
3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza
incanto.
Art.
666 - Inadempienza dell'aggiudicatario
1. Se
il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice
dell'esecuzione, con
ordinanza
pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell'articolo 657, dispone che si
proceda
a nuovo incanto.
2.
L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente,
dedotte le
spese,
si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.
3. Se
il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell'incanto precedente,
il
giudice
dell'esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico
dell'aggiudicatario
inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro
il
termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari;
l'aggiudicatario
può
proporre opposizione nei confronti del creditore istante.
Art.
667 - Opposizione all'esecuzione
L'opposizione,
con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione
forzata, e quella che riguarda la pignorabilità della nave o dei carati, si
propongono
con ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto, con citazione al
giudice
competente a sensi dell'articolo 643, salva l'applicazione dell'articolo
480,
terzo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice dell'esecuzione, se è
competente
per la causa, provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e
seguenti
del codice di procedura civile, altrimenti fissa con decreto l'udienza di
comparizione
avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il termine
perentorio
per la notificazione del ricorso e del decreto.
Art.
668 - Opposizioni agli atti esecutivi
1.
Salva l'applicazione dell'articolo 480, terzo comma, del codice di procedura
civile,
le
opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del
titolo esecutivo e
del
precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione si
propongono con
ricorso
al giudice dell'esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice
competente ai
sensi
dell'articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di
esecuzione,
se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i
singoli
atti furono compiuti.
2. Il
giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 618 del codice di
procedura
civile.
Art.
669 - Opposizione di terzi
1. Il
terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui
carati,
soggetti
ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice
dell'esecuzione
prima che sia disposta la vendita.
2. Si
applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura
civile.
R.D.
30-03-1942, n. 327
Art.
670 - Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo
proprietario
1.
Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai
creditori
dell'armatore
non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il
precetto
debbono essere notificati anche al proprietario non armatore.
2. Il
pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei
confronti
del
proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni
relative al
debitore
ad eccezione del divieto di cui all'articolo 658, terzo comma.
3.
Ogni volta, che, a norma del predetto capo, deve essere sentito il debitore,
deve
essere
sentito anche il proprietario non armatore.
4. Ai
fini dei commi precedenti, il terzo proprietario è equiparato al
proprietario non
armatore.
Art.
671 - Vendita di pertinenze separate
Alla
procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze, si applicano le
norme del
codice
di procedura civile, relative alla vendita di cose mobili.
Art.
672 - Rinvio
Alla
esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei
processi
di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
Art.
673 - Facoltà di liberare la nave
Il
terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e
non è
personalmente
obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facoltà di liberare
la
nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito
sorto
anteriormente
alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Art.
674 - Liberazione dopo il pignoramento
La
facoltà prevista dall'articolo anche dopo il pignoramento, purchè egli nel
termine
di
trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo
seguente.
Art.
675 - Istanza per la liberazione
1.
L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un
atto
contenente:
1) la
data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione;
2) il
nome dei suoi danti causa;
3)
gli elementi di individuazione della nave;
4) il
prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il
valore che
egli
offre di pagare;
5)
l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme
loro
dovute
e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi;
6)
l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e
dall'inserzione il
prezzo
convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori;
7)
l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe
competente
per
l'esecuzione.
2. Un
estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli
annunzi
giudiziari
del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Art.
676 - Istanza di vendita all'incanto della nave
Ogni
creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla
notificazione e
dall'inserzione
disposta nell'articolo precedente, può domandare la vendita
all'incanto,
offrendo l'aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del
prezzo
e per l'adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta
dall'istante
o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata all'acquirente, e
depositata
nella cancelleria del giudice competente a norma dell'articolo 643, il quale
constatata
la regolarità degli atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana
ordinanza
di vendita a sensi degli articoli 656, 657.
Art.
677 - Provvedimento di liberazione
1. Se
la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo
precedente
o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane
definitivamente
fissato.
2.
Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente
del
tribunale,
competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio
competente
la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.
3. Il
decreto è trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione
della nave o
del
galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo.
Art.
678 - Aggiudicazione al terzo acquirente
1. Se
l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente
ai
sensi
dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto
e
ingiunge
all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni
ipotecarie.
2. Il
decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o
del
galleggiante,
per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.
3. Il
terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha
azione di
regresso
contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato
nel
contratto
di vendita.
Art.
679 - Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il
terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda di
liberazione
della
nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza effetto, salva la
responsabilità
del
richiedente per i danni verso i creditori.
Art.
680
1.
Nel caso di cui all'articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la
cancelleria del
giudice,
competente a norma dell'articolo 643, l'elenco dei creditori ipotecari
trascritti
e di
quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice
dell'esecuzione
2.
Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i comproprietari non
debitori
depositano
presso la cancelleria del giudice, competente a sensi dell'articolo 643, la
domanda
con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine
stabilito.
3. La
distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo
o dei
proventi
della amministrazione della nave regolata dall'articolo 652, alla
distribuzione
dei
quali si procede separatamente.
Art.
681 - Rinvio
1. La
distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose già costituenti
pertinenze
separabili
è regolata dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la
distribuzione
del prezzo ricavato dalla vendita di cose mobili.
2. La
distribuzione tanto delle somme depositate a sensi dell'articolo 677 di
questo
codice,
quanto del ricavato della vendita forzata di nave o carati è regolata dagli
articoli
510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile.
Art.
682 - Provvedimento di autorizzazione
Il
provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o
conservativo
deve contenere:
1) il
divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza
ordine di
giustizia;
2)
l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di
nave in
corso
di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3)
gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si
riferisce
l'autorizzazione.
Art.
683 - Notificazione del provvedimento
1. Il
provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditorie, deve essere
notificato
al proprietario e al comandante dalla nave.
2.
Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi
agisce è
creditore
dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave, e
al
terzo
proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi
navali
od
ipoteche.
3. Se
si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito può prescrivere
che la
notificazione
del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalità
indicate
dal secondo comma dell'articolo 650.
Art.
684 - Pubblicità del provvedimento
Il
provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella
matricola o nel
registro
e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto
di
nazionalità.
Art.
685 - Amministrazione della nave sequestrata
In
caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservatio,
all'amministrazione della
nave
si applica il disposto dell'art. 652.
Art.
686 - Rinvio
Per
quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le
disposizioni
del codice di procedura civile riguardanti il sequestro.
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