Dell'attuazione
della limitazione del debito dell'armatore
Art.
620 - Giudice competente
Il
procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore,
nella
circoscrizione
dei quali è il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi
maggiori
ovvero di navi minori e di galleggianti.
Art.
621 - Domanda di limitazione
1.
L'armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne propone
domanda,
con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo.
2. Il
ricorso deve indicare il nome, il luogo e la data di nascita, la
nazionalità e il
domicilio
dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli
elementi
di individuazione della nave, l'ufficio di iscrizione e il luogo dove la
nave o il
galleggiante
si trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.
3.
Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare, a pena di
inammissibilità, nella
cancelleria
del tribunale o della pretura:
a)
dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se la
domanda
è proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo nonché, in
entrambi
i casi, del valore della nave all'inizio del viaggio;
b)
elenco dei proventi lordi del viaggio;
c)
copia dell'inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento;
d)
elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione
del loro
domicilio,
del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;
e)
certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.
4. Su
istanza dell'armatore, il presidente del tribunale può disporre che il
deposito
della
dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine successivo
alla
domanda.
Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma può essere prorogato a
otto
giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la
presentazione in
cancelleria
delle domande dei creditori.
Art.
622 - Valutazione della nave
La
dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio deve indicare il
valore
commerciale
secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell'ispettorato
compartimentale,
tenuto conto altresì delle pertinenze indicate nella copia
dell'inventario
di bordo di cui alla lettera c) dell'articolo precedente. In caso di nave
assicurata
si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione
indica
come valore di stima ai sensi dell'articolo 515.
Art.
623 - Sentenza di apertura
Con
sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda
dell'armatore
l'esistenza
degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con
la
stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello
stato attivo
e di
quello passivo per il riparto della somma e per l'istruzione dei processi di
cui agli
articoli
627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria
delle
domande
e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di
pubblicazione
della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero;
stabilisce,
entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la
presentazione
delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato
attivo
e di quello passivo; fissa, non prima di dieci giorni e non oltre venti
giorni da
quest'ultima
data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di
quello
passivo avanti il collegio.
Art.
624 - Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura
1. La
sentenza di apertura, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza
dell'armatore
e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'articolo 621, mediante
lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa a cura della
cancelleria,
è altresì trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante,
e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica.
2.
L'ufficio di iscrizione avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione
nel
registro
di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l'affissione
nell'albo
dell'ufficio
stesso.
Art.
625 - Effetti del procedimento sui debiti pecuniari
1.
Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla
limitazione,
si considerano scaduti alla data di apertura.
2. I
crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono
compresi
con
riserva fra i crediti ammessi.
3. I
crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data di
apertura,
sono
ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo il riparto
fra i
creditori.
Art.
626 - Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi
1.
Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti
alla
limitazione
non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per
le
obbligazioni di cui all'articolo 275.
2.
Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi
è
sospeso,
anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione, e si
estingue
se
non è riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una
delle
cause
di decadenza previste nell'articolo 640.
Art.
627 - Opposizione dei creditori
1.
Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere opposizione,
entro
quindici
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, per
l'inesistenza
degli estremi di legge, in contraddittorio dell'armatore.
2.
L'opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato
non
ne
autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata
sull'opposizione
sentenza passata in giudicato.
Art.
628 - Formazione dello stato attivo
Nel
termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti
l'armatore
e i
creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione
di valore
e dei
documenti indicati nell'articolo 621. Egli può disporre anche d'ufficio
accertamenti
tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall'armatore o
sulla
consistenza e l'ammontare del nolo e degli altri proventi o sulla
consistenza e
l'ammontare
del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il
deposito
della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il
procedimento.
Art.
629 - Deposito della somma limite
Entro
tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di
valore,
disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 621, il giudice designato
fissa
il
termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della
somma
limite,
computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati
dall'armatore,
nonché di una congrua somma per le spese del procedimento.
Art.
630 - Integrazione della somma depositata
1.
Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell'articolo 628,
risulta che il
valore
della nave o l'ammontare dei proventi è superiore a quello dichiarato, il
giudice
designato ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non
superiore
a cinque giorni.
2.
Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente
indicati
dall'armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi
dell'articolo
641.
Art.
631 - Vendita della nave e cessione dei proventi
1. Se
l'armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto per il
deposito
della
somma limite a sensi dell'articolo 629, il giudice designato, con ordinanza,
può
autorizzare,
in luogo del deposito del valore della nave, la vendita all'incanto della
nave
stessa entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di
quello
fissato
per la formazione dello stato attivo.
2. Il
giudice predetto, su istanza dell'armatore nel termine previsto per il
deposito
della
somma limite, può altresì autorizzare la cessione alla massa passiva dei
proventi
esatti, o da esigere entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla
scadenza
di quello fissato per la formazione dello stato attivo, nominando in tal
caso
un
liquidatore.
3.
Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro un
termine
anteriore
di almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione
dello
stato attivo, la somma ricavata sia integrata fino a concorrenza della somma
limite.
Art.
632 - Opposizione all'ordinanza di vendita della nave o di cessione dei
proventi
1.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza la
vendita della
nave
o la cessione dei proventi, i creditori possono proporre opposizione
mediante
ricorso
al giudice designato, il quale, sentiti l'armatore e i creditori
concorrenti,
decide
con ordinanza non impugnabile.
2.
L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Art.
633 - Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato
I
provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti,
sono
comunicati
a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante lettera
raccomandata
con avviso di ricevimento. L'ordinanza che autorizza la vendita della
nave
o la cessione dei proventi è trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione
della nave
o del
galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Art.
634 - Formazione dello stato passivo
Nel
termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti
l'armatore
e i
creditori concorrenti, procede alla formazione dello stato passivo.
Art.
635 - Avviso di deposito dello stato attivo e passivo
L'avvenuto
deposito dello stato attivo e di quello passivo è comunicato all'armatore e
ai
creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché
all'ufficio
di iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione
mediante
affissione nell'albo.
Art.
636 - Impugnazioni dello stato attivo e passivo
1. Le
impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in
contraddittorio
dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per
l'udienza
avanti il collegio, fissata ai sensi dell'articolo 623.
2.
Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice
designato, ove
necessario,
provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e
ordina
l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a
cinque
giorni.
Art.
637 - Stato di riparto
1.
Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato
passivo
è formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello
stato
passivo
possono concordare lo stato di riparto.
2. Se
i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla
ripartizione
della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione.
3. Lo
stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella
cancelleria,
solo
per quanto attiene all'ordine di prelazione.
4. Il
giudice designato, in base al riparto concordato a quello definitivamente
formato,
provvede all'emissione dei mandati di pagamento.
Art.
638 - Ripartizione del residuo
1.
Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della
somma
depositata
sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro
domanda
fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.
2.
Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente,
ma lo
stato
di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti alla esistenza del
credito.
Art.
639 - Fallimento dell'armatore
Il
fallimento dell'armatore, dichiarato successivamente al decorso del termine
fissato
per
le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della
sentenza che
respinge
le impugnazioni, ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del
secondo
comma dell'articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione; le
somme
depositate non sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori
soggetti
alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito.
Art.
640 - Decadenza dal beneficio della limitazione
L'armatore
decade dal beneficio della limitazione:
a)
per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di
proventi
della
spedizione;
b)
per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di
valore della
nave,
disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622;
c)
per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o
della
somma
per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del
deposito
stesso;
d)
per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto
nei casi
di
cui all'articolo 628.
Art.
641 - Dichiarazione di estinzione del procedimento
1. In
caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato
nell'articolo
639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il
giudice
designato rimette le parti al collegio.
2. Il
collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della
decadenza,
dichiara
estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la
restituzione
delle
somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la
riassunzione
dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626.
La
sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo
624.
Art.
642 - Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore
Quando
si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore tutti i
poteri
attribuiti
dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice designato.
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