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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO QUARTO

Disposizioni processuali

Dell'attuazione della limitazione del debito dell'armatore

 

Art. 620 - Giudice competente

Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella

circoscrizione dei quali è il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi

maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.

Art. 621 - Domanda di limitazione

1. L'armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne propone

domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo.

2. Il ricorso deve indicare il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e il

domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli

elementi di individuazione della nave, l'ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il

galleggiante si trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.

3. Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare, a pena di inammissibilità, nella

cancelleria del tribunale o della pretura:

a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se la

domanda è proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo nonché, in

entrambi i casi, del valore della nave all'inizio del viaggio;

b) elenco dei proventi lordi del viaggio;

c) copia dell'inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento;

d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro

domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;

e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.

4. Su istanza dell'armatore, il presidente del tribunale può disporre che il deposito

della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine successivo alla

domanda. Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma può essere prorogato a

otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la presentazione in

cancelleria delle domande dei creditori.

Art. 622 - Valutazione della nave

La dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio deve indicare il valore

commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell'ispettorato

compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze indicate nella copia

dell'inventario di bordo di cui alla lettera c) dell'articolo precedente. In caso di nave

assicurata si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione

indica come valore di stima ai sensi dell'articolo 515.

Art. 623 - Sentenza di apertura

Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda dell'armatore

l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con

la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo

e di quello passivo per il riparto della somma e per l'istruzione dei processi di cui agli

articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle

domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di

pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero;

stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la

presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato

attivo e di quello passivo; fissa, non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni da

quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di

quello passivo avanti il collegio.

Art. 624 - Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura

1. La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza

dell'armatore e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'articolo 621, mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa a cura della

cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione della nave o del

galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica.

2. L'ufficio di iscrizione avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel

registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l'affissione nell'albo

dell'ufficio stesso.

Art. 625 - Effetti del procedimento sui debiti pecuniari

1. Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla

limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura.

2. I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono compresi

con riserva fra i crediti ammessi.

3. I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data di apertura,

sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo il riparto

fra i creditori.

Art. 626 - Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi

1. Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla

limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per

le obbligazioni di cui all'articolo 275.

2. Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi è

sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione, e si estingue

se non è riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle

cause di decadenza previste nell'articolo 640.

Art. 627 - Opposizione dei creditori

1. Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere opposizione, entro

quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, per

l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'armatore.

2. L'opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato non

ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata

sull'opposizione sentenza passata in giudicato.

Art. 628 - Formazione dello stato attivo

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'armatore

e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di valore

e dei documenti indicati nell'articolo 621. Egli può disporre anche d'ufficio

accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall'armatore o

sulla consistenza e l'ammontare del nolo e degli altri proventi o sulla consistenza e

l'ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il

deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il

procedimento.

Art. 629 - Deposito della somma limite

Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di

valore, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 621, il giudice designato fissa

il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma

limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati

dall'armatore, nonché di una congrua somma per le spese del procedimento.

Art. 630 - Integrazione della somma depositata

1. Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell'articolo 628, risulta che il

valore della nave o l'ammontare dei proventi è superiore a quello dichiarato, il

giudice designato ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non

superiore a cinque giorni.

2. Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente

indicati dall'armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi

dell'articolo 641.

Art. 631 - Vendita della nave e cessione dei proventi

1. Se l'armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto per il deposito

della somma limite a sensi dell'articolo 629, il giudice designato, con ordinanza, può

autorizzare, in luogo del deposito del valore della nave, la vendita all'incanto della

nave stessa entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello

fissato per la formazione dello stato attivo.

2. Il giudice predetto, su istanza dell'armatore nel termine previsto per il deposito

della somma limite, può altresì autorizzare la cessione alla massa passiva dei

proventi esatti, o da esigere entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla

scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, nominando in tal caso

un liquidatore.

3. Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro un termine

anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione

dello stato attivo, la somma ricavata sia integrata fino a concorrenza della somma

limite.

Art. 632 - Opposizione all'ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza la vendita della

nave o la cessione dei proventi, i creditori possono proporre opposizione mediante

ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti,

decide con ordinanza non impugnabile.

2. L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Art. 633 - Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato

I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono

comunicati a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento. L'ordinanza che autorizza la vendita della

nave o la cessione dei proventi è trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave

o del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.

Art. 634 - Formazione dello stato passivo

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'armatore

e i creditori concorrenti, procede alla formazione dello stato passivo.

Art. 635 - Avviso di deposito dello stato attivo e passivo

L'avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo è comunicato all'armatore e

ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché

all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione

mediante affissione nell'albo.

Art. 636 - Impugnazioni dello stato attivo e passivo

1. Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in

contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per

l'udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell'articolo 623.

2. Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove

necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e

ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a

cinque giorni.

Art. 637 - Stato di riparto

1. Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato

passivo è formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello stato

passivo possono concordare lo stato di riparto.

2. Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla

ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione.

3. Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria,

solo per quanto attiene all'ordine di prelazione.

4. Il giudice designato, in base al riparto concordato a quello definitivamente

formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 638 - Ripartizione del residuo

1. Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma

depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro

domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.

2. Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo

stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti alla esistenza del credito.

Art. 639 - Fallimento dell'armatore

Il fallimento dell'armatore, dichiarato successivamente al decorso del termine fissato

per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della sentenza che

respinge le impugnazioni, ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del

secondo comma dell'articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione; le

somme depositate non sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori

soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito.

Art. 640 - Decadenza dal beneficio della limitazione

L'armatore decade dal beneficio della limitazione:

a) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi

della spedizione;

b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della

nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622;

c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della

somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del

deposito stesso;

d) per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi

di cui all'articolo 628.

Art. 641 - Dichiarazione di estinzione del procedimento

1. In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato

nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il

giudice designato rimette le parti al collegio.

2. Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza,

dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione

delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la

riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626.

La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.

Art. 642 - Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore

Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore tutti i poteri

attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice designato.

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