Della
liquidazione delle avarie comuni
Art.
610 - Competenza
1. Se
la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha
termine
in
porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a
norma degli
articoli
469 e seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale
il
porto
è situato.
2. Se
la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la
procedura
per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della
circoscrizione
nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave.
Art.
611 - Domanda di regolamento
L'azione
per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di
regolamento,
proposta dall'armatore della nave o da altro interessato nella
spedizione,
mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente articolo.
Art.
612 - Atti preliminari
1. Il
pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i verbali
dell'investigazione
prevista nell'articolo 182, gli atti relativi alla verifica della
relazione
di eventi straordinari, e quelli dell'inchiesta sommaria prevista
nell'articolo
578.
2.
Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori d'avaria,
scelti,
quando
si tratti di navi marittime, nell'elenco speciale a tal uopo formato secondo
le
norme
del regolamento; fissa il termine entro il quale il comandante della nave,
quando
non l'abbia già fatto in adempimento del disposto dell'articolo 304, è
tenuto a
depositare
presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato
dall'articolo
314; dispone per una data successiva la convocazione degli interessati,
dei
quali l'istante ha indicato il nome e il domicilio.
3. La
cancelleria procede alla pubblicazione dell'ordinanza nell'albo della
pretura e ne
informa
gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.
613 - Liquidatori d'avaria
Ai
liquidatori d'avaria si applicano le norme del codice di procedura civile
relative ai
consulenti
tecnici.
Art.
614 - Adunanza di discussione
1.
Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal
liquidatore procede,
in
presenza degli interessati, all'esame degli atti indicati nel primo comma
dell'articolo
612 e dei documenti prodotti.
2.
Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il
quale il
liquidatore
è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.
3. Il
termine di deposito può essere prorogato a norma dell'articolo 154 del
codice di
procedura
civile.
Art.
615 - Pubblicazione del deposito del regolamento
La
cancelleria procede alla pubblicazione dell'avvenuto deposito del
regolamento
contributorio
nell'albo della pretura, e ne dà comunicazione agli interessati, a norma
dell'articolo
136 del codice di procedura civile.
Art.
616 - Impugnazione del regolamento
1.
L'impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da
depositarsi,
entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo,
presso
la cancelleria della pretura, se l'ammontare della massa creditoria non
supera
le
lire settecentocinquantamila, e presso la cancelleria del tribunale, se
supera detta
somma.
2. Il
giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d'ufficio il
regolamento,
fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano
le
parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.
617 - Omologazione del regolamento
1. Se
il regolamento contributorio non è impugnato, o se le impugnazioni proposte
sono
rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza,
omologa
il
regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.
2. Se
una o più impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il
pretore
dispone, con ordinanza, che lo stessop liquidatore, o altro a tal fine
nominato
nelle
forme di cui all'articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo
regolamento.
3. Il
nuovo regolamento non può essere impugnato per motivi che hanno già
formato
oggetto
di impugnazione del precedente regolamento.
Art.
618 - Riapertura del regolamento
Nella
ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su istanza dell'armatore della
nave o di
altro
interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i
liquidatori
o, se
questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a
quanto
altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del
valore
delle
cose ricuperate.
Art.
619 - Chirografo di avaria
1.
Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far
decidere
da
arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio.
2. Al
chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di
procedura
civile riguardanti l'arbitrato, se gli interessati intendono che al
regolamento
venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza, e di ciò
fanno
espressa dichiarazione nel chirografo.
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