Delle
cause marittime
Art.
585 - Dei giudici di primo grado
1.
Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo
grado:
a)
dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del
rispettivo
circondario;
b)
dai tribunali.
2. I
capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle
funzioni
giurisdizionali
ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di
porto.
Art.
586 - Regolamento di competenza; incompetenza per materia
1.
Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi
avanti i
comandanti
di porto.
2.
L'incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata
anche
d'ufficio
in ogni stato e grado del giudizio.
Art.
587 - Foro della pubblica amministrazione
Ai
giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni
relative al foro
della
pubblica amministrazione.
Art.
588 - Rinvio
Per
tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano
le
disposizioni
del codice di procedura civile.
Art.
589 - Competenza per materia e per valore
1.
Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire
centomila,
e avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause
riguardanti:
a) i
danni dipendenti da urto di navi;
b) i
danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di
ormeggio
e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
c) i
danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio
delle
merci
in porto;
d) i
danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
e) le
indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
f) il
rimborso delle spese e i premi per ritrovamento di relitti.
2. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra
nazionali.
Art.
590 - Competenza per territorio
1. Se
il fatto che vi ha dato luogo è avvenuto nel mare territoriale, le cause
contemplate
nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto
capo
del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto
il fatto,
ovvero
avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella
quale è
avvenuto
il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della
maggior
parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della
circoscrizione
nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave.
2. Se
il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte
avanti il
comandante
di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella
quale
è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della
maggior
parte
dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale
della
circoscrizione
nella quale è il luogo di iscrizione della nave.
Art.
591 - Forma della domanda
La
domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono
volontariamente
comparse.
Art.
592 - Contenuto e forma della citazione
1. La
citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e
delle
parti,
l'intimazione a comparire a udienza fissa, la esposizione sommaria dei fatti
e la
formulazione
dell'oggetto della domanda.
2.
Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il
comandante
di porto.
3. La
notificazione per pubblici proclami può, su istanza dell'attore, essere
autorizzata
dal comandante di porto.
Art.
593 - Termini per comparire
Si
applicano i termini di comparizione fissati dall'articolo 313 del codice di
procedura
civile.
Art.
594 - Partecipazione delle parti al processo
Le
parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona
munita di
procura,
redatta per atto notarile e per scrittura privata autenticata nella firma da
notaro.
Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la
firma
apposta
dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.
Art.
595 - Trattazione della causa
Le
parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione e, quando
occorre, la
procura,
ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria:
possono
altresì presentare la citazione e la procura al comandante di porto in
udienza.
Se
alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarità
nell'atto di
citazione,
ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse
non
è integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un
termine
per
provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.
Se
tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le
parti anche se
volontariamente
comparse è integro, il comandante di porto deve tentare di indurre
le
parti ad un amichevole componimento.
Se il
componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei
casi,
su
istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza, e, se si ritiene
incompetente, lo
dichiara
con sentenza.
La
trattazione si svolge, senza formalità e possibilmente in unica udienza,
sotto la
direzione
del comandante di porto, il quale fissa le modalità di esperimento dei
mezzi
istruttori
dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini
nonchè
dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale e può chiedere
in
ogni
momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi.
Se è
stata proposta querela di falso in via incidentale il comandante di porto,
qualora
ritenga
il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e
rimette
le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Può anche
disporre a
norma
del 2f comma dell'art. 225 del codice di procedura civile.
Art.
596 - Decisione della causa
1. Il
comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita
le parti
a
formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.
2. Il
dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere
depositato,
entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il
testo
della
motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni
dalla
chiusura
della trattazione.
3. La
provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto è regolata
dagli
articoli
282 e 284 del codice di procedura penale.
Art.
597 - Appellabilità
1.
Salva l'applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma, del codice di
procedura
civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire
cinquemila
sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il
comandante
di porto ha sede.
2. Il
termine per appellare è di quindici giorni dalla data di consegna della
lettera
raccomandata
con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il
deposito
del dispositivo e del testo della motivazione alle parti costituitesi e a
quelle
non
comparse ma regolarmente citate.
Art.
598 - Amichevole componimento
1.
Anche nelle cause contemplate nell'articolo 589 che eccedano il valore di
lire
centomila,
il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per
indurre
le parti ad un amichevole componimento.
2. Se
il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle
parti,
dal
comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce
titolo
esecutivo.
3. Se
il componimento non riesce si compila processo verbale, sottoscritto dalle
parti,
dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti
relativi
agli
eventuali accertamenti di fatto.
Art.
599 - Nomina di consulenti tecnici
1. Il
presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore,
e il
giudice
o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono
uno o
più
consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo
le norme
stabilite
nel regolamento.
2. Il
collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici,
provvede
alla
nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.
Art.
600 - Funzioni del consulente tecnico
1. Il
consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o
per tutto il
processo,
e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo
parere
sulle questioni tecniche che la causa presenta.
2.
Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il
consulente
lo
presenti per iscritto.
Art.
601 - Acquisizione degli atti di inchiesta
Il
giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli
atti della causa
dei
processi verbali di inchiesta sommaria nonchè dei processi verbali e delle
relazioni
di inchiesta formale.
Art.
602 - Arbitrato dei consulenti tecnici
1. Le
parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia
rimessa
a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e,
qualora
il
numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice
istruttore
con ordinanza.
2.
All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice
di
procedura
civile.
Art.
603 - Competenza del comandante del porto e del tribunale
1.
Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale
è
iscritta
la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato
il
rapporto
di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è
pervenuta
la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il
valore
di lire centomila, riguardanti:
a) i
rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa
da
persone
di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè l'ingaggio
non
sia
stato seguito da arruolamento o il contratto di arruolamento sia nullo per
difetto
di
forma;
b)
l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;
c) le
retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli
ormeggiatori, ai
barcaiuoli,
ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti,
meccanismi
o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci o
delle
persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai
fornitori
di acqua per uso di bordo.
2. Le
controversie suindicate, eccedenti il valore di lire centomila, sono
proposte
avanti
il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il
galleggiante,
ovvero
è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se
trattasi
di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al
marittimo.
3. Le
disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche
alle
navi
da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie
relative
ai rapporti d'impiego pubblico.
Art.
604 - Denuncia all'associazione sindacale
1.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
nelle lett.
a),
b) e c) dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera
raccomandata
all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria
alla
quale appartiene.
2. Si
applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di
procedura
civile.
Art.
605 - Assistenza processuale dei minori
1.
Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice può nominare un
curatore
speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacità
processuale.
2. E'
sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela
di
intervenire
nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non
faccia
valere le sue ragioni.
Art.
606 - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Il
comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme
regolate
dagli
articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell'art. 603,
sospende il
processo
affinchè abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il
termine
perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie
individuali
del lavoro.
Art.
607 - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
Il
comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme
stabilite
dal
presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti
nell'articolo
603,
dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni
fiscali
che
debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della
causa
non
può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle
norme
ordinarie.
Art.
608 - Giudice di appello
1.
L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei
processi
relativi
a controversie previste dall'articolo 603 deve essere proposto avanti la
sezione
della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è
integrata
da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli
esperti.
2. Si
applica l'articolo 450, secondo comma, del codice di procedura civile.
Art.
609 - Rinvio
Al
procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell'articolo
603 si
applicano
gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del
codice
di
procedura civile.
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