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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO QUARTO

Disposizioni processuali

Delle cause marittime

 

Art. 585 - Dei giudici di primo grado

1. Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado:

a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo

circondario;

b) dai tribunali.

2. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni

giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di

porto.

Art. 586 - Regolamento di competenza; incompetenza per materia

1. Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i

comandanti di porto.

2. L'incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche

d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 587 - Foro della pubblica amministrazione

Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro

della pubblica amministrazione.

Art. 588 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le

disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 589 - Competenza per materia e per valore

1. Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire

centomila, e avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause

riguardanti:

a) i danni dipendenti da urto di navi;

b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di

ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;

c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle

merci in porto;

d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;

f) il rimborso delle spese e i premi per ritrovamento di relitti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra

nazionali.

Art. 590 - Competenza per territorio

1. Se il fatto che vi ha dato luogo è avvenuto nel mare territoriale, le cause

contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto

capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il fatto,

ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è

avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della

maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della

circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave.

2. Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il

comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella

quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior

parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della

circoscrizione nella quale è il luogo di iscrizione della nave.

Art. 591 - Forma della domanda

La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono

volontariamente comparse.

Art. 592 - Contenuto e forma della citazione

1. La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle

parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, la esposizione sommaria dei fatti e la

formulazione dell'oggetto della domanda.

2. Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il

comandante di porto.

3. La notificazione per pubblici proclami può, su istanza dell'attore, essere

autorizzata dal comandante di porto.

Art. 593 - Termini per comparire

Si applicano i termini di comparizione fissati dall'articolo 313 del codice di procedura

civile.

Art. 594 - Partecipazione delle parti al processo

Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di

procura, redatta per atto notarile e per scrittura privata autenticata nella firma da

notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma

apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.

Art. 595 - Trattazione della causa

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione e, quando occorre, la

procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria:

possono altresì presentare la citazione e la procura al comandante di porto in

udienza.

Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarità nell'atto di

citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse

non è integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine

per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.

Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se

volontariamente comparse è integro, il comandante di porto deve tentare di indurre

le parti ad un amichevole componimento.

Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi,

su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza, e, se si ritiene incompetente, lo

dichiara con sentenza.

La trattazione si svolge, senza formalità e possibilmente in unica udienza, sotto la

direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalità di esperimento dei mezzi

istruttori dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini

nonchè dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale e può chiedere in

ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi.

Se è stata proposta querela di falso in via incidentale il comandante di porto, qualora

ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e

rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a

norma del 2f comma dell'art. 225 del codice di procedura civile.

Art. 596 - Decisione della causa

1. Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti

a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.

2. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere

depositato, entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il testo

della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla

chiusura della trattazione.

3. La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto è regolata dagli

articoli 282 e 284 del codice di procedura penale.

Art. 597 - Appellabilità

1. Salva l'applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma, del codice di

procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire

cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il

comandante di porto ha sede.

2. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla data di consegna della lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il

deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti costituitesi e a quelle

non comparse ma regolarmente citate.

Art. 598 - Amichevole componimento

1. Anche nelle cause contemplate nell'articolo 589 che eccedano il valore di lire

centomila, il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per

indurre le parti ad un amichevole componimento.

2. Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti,

dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo

esecutivo.

3. Se il componimento non riesce si compila processo verbale, sottoscritto dalle

parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi

agli eventuali accertamenti di fatto.

Art. 599 - Nomina di consulenti tecnici

1. Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il

giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o

più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme

stabilite nel regolamento.

2. Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede

alla nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.

Art. 600 - Funzioni del consulente tecnico

1. Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il

processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo

parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.

2. Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente

lo presenti per iscritto.

Art. 601 - Acquisizione degli atti di inchiesta

Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa

dei processi verbali di inchiesta sommaria nonchè dei processi verbali e delle

relazioni di inchiesta formale.

Art. 602 - Arbitrato dei consulenti tecnici

1. Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia

rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora

il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice

istruttore con ordinanza.

2. All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di

procedura civile.

Art. 603 - Competenza del comandante del porto e del tribunale

1. Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è

iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il

rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è

pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il

valore di lire centomila, riguardanti:

a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da

persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè l'ingaggio non

sia stato seguito da arruolamento o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto

di forma;

b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;

c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai

barcaiuoli, ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti,

meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci o

delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai

fornitori di acqua per uso di bordo.

2. Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire centomila, sono proposte

avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante,

ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se

trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al

marittimo.

3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche alle

navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie

relative ai rapporti d'impiego pubblico.

Art. 604 - Denuncia all'associazione sindacale

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett.

a), b) e c) dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera

raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria

alla quale appartiene.

2. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di

procedura civile.

Art. 605 - Assistenza processuale dei minori

1. Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice può nominare un

curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacità

processuale.

2. E' sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di

intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non

faccia valere le sue ragioni.

Art. 606 - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate

dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell'art. 603, sospende il

processo affinchè abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il

termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie

individuali del lavoro.

Art. 607 - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite

dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'articolo

603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali

che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa

non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle

norme ordinarie.

Art. 608 - Giudice di appello

1. L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi

relativi a controversie previste dall'articolo 603 deve essere proposto avanti la

sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è

integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli

esperti.

2. Si applica l'articolo 450, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 609 - Rinvio

Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell'articolo 603 si

applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del codice

di procedura civile.

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