Dell'istruzione
preventiva
Art.
578 - Inchiesta sommatoria
1.
Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve
procedere
a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e
prendere
i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli
elementi
utili per gli ulteriori accertamenti.
2.
Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei
naufraghi, o,
se la
nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità
del
luogo
nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
3.
Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie
le prime
indagini
e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità
marittima
più vicina.
4.
Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce
dell'avvenimento,
nonchè
delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità
inquirente,
se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia
all'autorità,
che di tale competenza è investita.
Art.
579 - Inchiesta formale
1.
L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è
disposta dal
direttore
marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli
interessati o
delle
associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta
d'ufficio se
dal
processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta
che il
fatto
può essere avvenuto per dolo o per colpa.
2. Se
l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di
ciò
dichiarazione
motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che
trasmette
al ministro dei trasporti e della navigazione.
3.
L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una
nave che
batte
bandiera straniera.
Art.
580 - Autorità competente
1. La
competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare
territoriale,
e, altrimenti dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da
quello
d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.
2. Il
ministro dei trasporti e della navigazione designa la commissione
competente,
nel
caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano
perite,
ovvero
se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta
sommaria,
con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente.
3. Il
ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni
speciali,
nonchè
di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.
Art.
581 - Svolgimento dell'inchiesta
1.
L'inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel
modo
stabilito
dal regolamento presso l'autorità marittima o consolare competente a
disporla,
sotto la presidenza dell'autorità medesima.
2. La
commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle
responsabilità
del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni e
adottando
in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.
3.
Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della
inchiesta
e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore
e il
proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori,
coloro che
hanno
riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi
diritto, ed in
genere
chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.
4. Se
il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare
territoriale,
la commissione inquirente può procedere all'esame dell'equipaggio,
informandone
l'autorità consolare competente.
4.
Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle
responsabilità
del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con
i
processi verbali, presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
Art.
582 - Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta
Nelle
cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di
inchiesta formale
si
hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di
chi vi
abbia
interesse.
Art.
583 - Spese per l'inchiesta formale
1.
Quando l'inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i
richiedenti ne
devono
anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno
responsabili
del
sinistro.
2.
Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se è
stata
disposta
su loro istanza, i marittimi, nonchè gli armatori di navi minori o di
galleggianti
di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica
o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante
costituiscano
l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.
Art.
584 - Verificazione della relazione di eventi straordinari
1. Il
presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la
relazione del
comandante
prevista nell'articolo 304, deve verificare d'urgenza i fatti in essa
esposti,
esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l'uno
dall'altro,
i componenti dell'equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire,
nonchè
raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono
rifiutarsi
di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale.
2.
Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a
cura del
cancelliere,
con avviso affisso alla porta dell'ufficio stesso, nell'albo dell'ufficio
portuale
e in quello della borsa più vicina al luogo ove la nave è ancorata.
3.
Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la
rappresentanza,
sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.
4.
Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità debbono
procedere
negli
speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è confermata
dalle
testimonianze
o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o
dal
console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo
l'esperimento della
prova
contraria da parte di chi vi abbia interesse.
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