Dei
privilegi e della ipoteca
Art.
548 - Preferenza dei privilegi
I
privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio
generale o
speciale.
Art.
549 - Privilegi sugli avanzi delle cose
In
caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il
privilegio
questo
si esercita su ciò che avanza ovvero viene salvato o ricuperato.
Art.
550 - Surrogazione del creditore perdente
1. Il
creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente
per
essersi
in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui
privilegio, di
grado
superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi
nel
privilegio
spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi
privilegio
di grado inferiore.
2. Lo
stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta
surrogazione.
Art.
551 - Trasferimento del privilegio
Il
trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del
privilegio.
Art.
552 - Privilegi sulla nave e sul nolo
Sono
privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il
credito,
sulle
pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio
del
viaggio:
1) le
spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei
creditori per
atti
conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di
ancoraggio, di
faro,
di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di
pilotaggio;
le
spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo
porto;
2) i
crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e
degli
altri
componenti dell'equipaggio;
3) i
crediti per le somme anticipate dall'amministrazione dei trasporti e della
navigazione
ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di
componenti
dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di
previdenza
e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della
navigazione
interna;
4) le
indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per
contribuzione
della nave alle avarie comun;
5) le
indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per
danni alle
opere
dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesione ai
passeggeri
ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio;
6) i
crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù
dei suoi
poteri
legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze
della
conversazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.
Art.
553 - Surrogazione dell'indennità alla nave e al nolo
1. Se
la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto,
sono
vincolate
al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:
a) le
indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per
perdita di
nolo;
b) le
somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in
quanto
queste costituiscono danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;
c) le
indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio,
dedotte
le somme attribuite alle persone al servizio della nave.
2.
Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le
indennità di
assicurazione,
nè i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.
Art.
554 - Estensione del privilegio sul nolo a favore dell'equipaggio
Il
privilegio stabilito a favore dell'equipaggio si estende a tutti i noli
dovuti per i
viaggi
eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di lavoro.
Art.
555 - Concorso di privilegi relativi a più viaggi
1. I
crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi
precedenti.
2.
Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di
lavoro
comprendente
più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'ultimo
viaggio.
Art.
556 - Graduazione dei privilegi
1. I
crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui
sono
collocati
nell'articolo 552.
2. I
crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'articolo 552 concorrono fra
loro, in
caso
di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.
3.
Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni
alle
persone,
previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità
per
danni alle cose, nello stesso numero previste.
4. I
crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie,
sono
graduati
con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.
5. I
crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti
contemporaneamente.
Art.
557 - Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo
1. I
crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario.
Il
privilegio sul nolo può essere esercitato finchè il nolo è dovuto ovvero
la somma si
trova
presso il comandante o il raccomandatario.
Art.
558 - Estinzione dei privilegi
1. I
privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo
spirare del
termine
di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati
nell'articolo
552,
n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.
2. Il
termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal
giorno
in
cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità dovute in
seguito ad
urto
o ad altri sinistri nonchè di quelle per lesioni personali, dal giorno in
cui il danno
è
stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del
carico o dei
bagagli,
dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto
aver
luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni
eseguite
dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del
viaggio,
dal giorno in cui il credito è sorto; il privilegio derivante dal contratto
di
arruolamento
o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel
porto
di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In tutti gli
altri casi,
il
termine decorre dal giorno della esigibilità del credito.
3. La
facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far
considerare come
esigibili
i crediti di cui al n. 2 dell'articolo 552.
4. I
termini suddetti sono sospesi finchè la nave gravata di privilegi non abbia
potuto
essere
sequestrata o pignorata nelle acque territoriali della Repubblica; ma tale
sospensione
non può oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto.
Art.
559 - Altre cause d'estinzione dei privilegi
1. I
privilegi sulla nave si estinguono altresì:
a)
con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della
nave;
b)
col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione
volontaria.
2.
Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di
alienazione, se la
nave
si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in
cui è
inscritta,
e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione
dell'alienazione
è fatta quando la nave è già partita.
Art.
560 - Nave esercitata da armatore non proprietario
Le
disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia
esercitata da
un
armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in
seguito ad
un
atto illecito, quando il creditore sia di ciò a conoscenza.
Art.
561 - Privilegi sulle cose caricate
1.
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1) le
spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei
creditori per
atti
conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2) i
diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione;
3) le
indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per
contribuzione
alle avarie comuni;
4) i
crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di
scaricazione, e il
fitto
dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate;
5) le
somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal
comandante
sul carico nei casi previsti nell'articolo 307.
2. I
crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da
pegno
sulle
cose caricate.
Art.
562 - Surrogazione delle indennità alle cose caricate
Se le
cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennità
della
perdita
o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al
pagamento
dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente, a meno che le
somme
medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.
Art.
563 - Graduazione e concorso dei privilegi
1. I
crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell'ordine nel
quale sono
collocati
nell'articolo 561
2. I
crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle
rispettive
categorie,
nell'ordine inverso delle date nelle quali sono sorti.
3. I
crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle
rispettive
categorie,
nell'ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti diversi.
Art.
564 - Estinzione dei privilegi
I
privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima
opposizione al
comandante
ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e
prima
che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi.
Art.
565 - Concessione d'ipoteca su nave
1.
Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria.
2. La
concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico
o per
scrittura
privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di
individuazione
della
nave.
Art.
566 - Ipoteca su nave in costruzione
L'ipoteca
può essere concessa anche su nave in costruzione. Essa può essere
validamente
trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro
delle
navi in costruzione.
Art.
567 - Pubblicità dell'ipoteca
1.
Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di
nave deve
essere
resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto
di
nazionalità
se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di
iscrizione
se trattasi di nave minore o di galleggiante.
2.
L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel
registro
delle
navi in costruzione.
3.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il
codice
civile
richiede l'iscrizione.
Art.
568 - Ufficio competente
1. La
pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante,
o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione.
2.
Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle
autorità
indicate
nell'articolo 251.
Art.
569 - Documenti per la pubblicità dell'ipoteca
1.
Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve presentare all'ufficio
competente i
documenti
previsti dall'articolo 2839 del codice civile.
2. La
nota deve enunciare:
a) il
nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la
residenza e la
professione
del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore
si
applica
inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;
b) il
domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale è l'ufficio di
iscrizione della nave
o del
galleggiante;
c) la
indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo
ha
ricevuto
o autenticato;
d)
l'importo della somma per la quale è fatta la trascrizione;
e)
gli interessi e le annualità che il credito produce;
f) il
tempo dell'esigibilità;
g)
gli elementi di individuazione della nave.
3. Se
la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il
richiedente deve
inoltre
esibire l'atto di nazionalità, perchè su questo sia eseguita la prescritta
annotazione.
Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perchè la nave si trova
fuori
del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma
dell'articolo
255.
Art.
570 - Esecuzione della pubblicità
La
pubblicità si esegue dall'ufficio nei modi stabiliti nell'articolo 256.
Art.
571 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel
concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti
nonchè in caso
di
discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto
di
nazionalità,
si applica il disposto dell'articolo 257.
Art.
572 - Surrogazione dell'indennità alla nave
Se la
nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti
ipotecari, a
meno
che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave:
a) le
indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;
b) le
somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte
dalla
nave;
c) le
indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando
l'assistenza
o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le
somme
non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;
d) le
indennità di assicurazione.
Art.
573 - Estensione dell'ipoteca al nolo
L'ipoteca
non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto.
Art.
574 - Grado dell'ipoteca
L'ipoteca
prende grado dal momento della trascrizione del registro di iscrizione della
nave
o del galleggiante.
Art.
575 - Graduazione dell'ipoteca nel concorso con i privilegi
La
ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell'articolo 552 ed è
preferita ad
ogni
altro privilegio generale o speciale.
Art.
576 - Collocazione degli interessi
Fermo
per il rimanente il disposto dell'art. 2855 del codice civile, la
collocazione degli
interessi
del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, è
limitata
all'annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della
nave.
Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad
un'altra
sola
annualità d'interessi.
Art.
577 - Prescrizione
I
diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso
di due anni
dalla
scadenza dell'obbligazione.
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