Delle
assicurazioni
Art.
514 - Rischio putativo
1. Se
il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il
sinistro è
avvenuto
prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla quando la
notizia
dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del
sinistro
è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della
stipulazione
o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione.
2. Si
presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente
pervenuta
nei
luoghi suddetti.
3.
L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione
del
rischio
ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha
diritto
invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte
dell'assicurato.
Art.
515 - Assicurazione della nave
1.
L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono
altresì
esservi
comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.
2.
Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta
nella
polizza,
equivale a stima.
Art.
516 - Assicurazione delle merci
L'assicurazione
delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di
destinazione
ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato,
il
valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo
della
caricazione,
aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonchè delle
spese
fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e
delle
spese
di assicurazione.
Art.
517 - Circolazione dell'assicurazione delle merci
In
caso di cambiamento della persona dell'assicurato, l'assicurazione delle
merci
continua
a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento
debba
essere dato all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo
assicurato
non
possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.
Art.
518 - Assicurazione dei profitti sperati sulle merci
1.
L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore
commerciale,
che, al momento della conclusione dell'assicurazione, può prevedersi
avranno
le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le
spese
di trasporto e quelle di assicurazione.
2.
All'assicurazione dei profitti sperati sulle merci si applicano, in quanto
compatibili,
le
norme che regolano l'assicurazione delle merci.
Art.
519 - Assicurazione del nolo da guadagnare
1.
L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l'intero
ammontare
pattuito
nel contratto di utilizzazione della nave.
2.
L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta
per
cento
del nolo lordo.
3. In
mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.
4.
All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto
compatibili, le
norme
che regolano l'assicurazione della nave.
Art.
520 - Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento
All'assicurazione
del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto
compatibili,
le norme che regolano l'assicurazione delle merci, se trattasi di
corrispettivo
di un trasporto; quelle dettate per l'assicurazione della nave, se trattasi
di
corrispettivo di un noleggio o di una locazione.
Art.
521 - Rischi della navigazione
Sono
a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose
assicurate
per
cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione,
incendio,
pirateria,
saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.
Art.
522 - Aggravamento del rischio
1.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde se, per fatto
dell'assicurato, il
rischio
viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose
fosse
esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della
conclusione
del
contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe
dato
alle
medesime condizioni.
2.
Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento o l'aggravamento del
rischio è
stato
determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela
di
interessi
comuni all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale
l'assicuratore
medesimo risponde, ovvero non ha influito sull'avvenimento del
sinistro
o sulla misura dell'indennità in conseguenza di questo dovuta
dall'assicuratore.
Art.
523 - Cambiamento di via, di viaggio o di nave
1.
L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento
forzato di
via o
di viaggio. E' considerato cambiamento forzato di via anche la deviazione
che
la
nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di
persone in
pericolo.
2.
Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente dal fatto
dell'assicurato,
l'assicuratore
risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto
dall'assicurazione,
a meno che provi che il cambiamento ha influito sull'avvenimento
del
sinistro medesimo.
3.
Nell'assicurazione delle merci l'assicuratore non risponde, se le merci sono
caricate
su nave diversa da quella indicata nella polizza. Se la polizza non contiene
l'indicazione
della nave, l'assicurato deve, appena ne viene a conoscenza,
comunicare
all'assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a
meno
che non si tratti di spedizioni su navi di linea. Ove l'assicurato non
adempia a
tale
obbligo l'assicuratore è liberato.
Art.
524 - Colpa e dolo dell'equipaggio
1.
L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in
parte da
colpa
del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purchè vi sia
rimasto
estraneo
l'assicurato. Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave,
l'assicuratore
risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.
2.
Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresì del dolo
del
comandante
e degli altri componenti dell'equipaggio.
Art.
525 - Vizio occulto della nave
L'assicuratore
della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto
della
nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato
con
la
normale diligenza.
Art.
526 - Contribuzione in avaria comune
L'assicurazione
risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'assicurato
per
contribuzione in avaria comune.
Art.
527 - Ricorso di terzi danneggiati da urto
1.
L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute
dall'armatore
per
ricorso di terzi danneggiati ad urto della nave con altra nave o con
aeromobile
ovvero
contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o
fissi.
2.
Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese sostenute
dall'assicuratore
per resistere, con il consenso dell'assicuratore medesimo, alle
pretese
del terzo.
3.
Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è
richiesta
la
limitazione del debito dell'armatore, è inferiore al minimo previsto
nell'articolo
276,
l'assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche
se
l'ammontare
complessivo del minimo stesso e dell'indennità, spettante all'assicurato
per
danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di
quest'ultima.
Art.
528 - Rischio nell'assicurazione dei profitti sperati sulle merci
L'assicuratore
dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a
destinazione.
Art.
529 - Rischio nell'assicurazione del nolo da guadagnare
L'assicuratore
del nolo da guadagnare risponde della perdita totale o parziale del
diritto
del noleggiante al nolo, conseguente al verificarsi di un sinistro della
navigazione.
Art.
530 - Durata dell'assicurazione della nave a tempo
1.
L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore
ventiquattro del
giorno
della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito
dal
contratto
medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove
l'assicurazione
è stata conclusa.
2.
L'assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è prorogata di diritto sino
alle ore
ventiquattro
del giorno in cui la nave è ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima
destinazione,
ma l'assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un
supplemento
di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.
Art.
531 - Durata dell'assicurazione della nave a viaggio
1.
L'assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in
cui la
nave
inizia l'imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui
muove
dal
porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a
destinazione
o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il
ventesimo
giorno dall'arrivo.
2. Se
entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il
quale
la nave stessa è stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col
cominciare
della nuova caricazione.
3.
L'assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall'ora
indicata nel
contratto
o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua
conclusione.
Art.
532 - Durata dell'assicurazione delle merci
1.
L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano
terra
per
essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello
dello
sbarco
delle merci stesse nel luogo di destinazione.
2.
Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall'arrivo nel luogo
di
destinazione,
indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l'assicurazione
ha
termine con lo spirare del trentesimo giorno.
3. In
ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione
e di
destinazione
è compresa nell'assicurazione solo in quanto necessaria per le
operazioni
di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici
giorni.
4.
L'assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall'ora
indicata nel
contratto
o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua
conclusione.
Art.
533 - Avviso del sinistro
Fermo
per il rimanente il disposto dell'articolo 1913 del codice civile,
nell'assicurazione
delle merci l'assicuratore ha l'obbligo di avviso anche quando la
nave
è stata dichiarata inabile alla navigazione, sebbene le merci non abbiano
sofferto
danno per l'avvenuto sinistro.
Art.
534 - Obbligo di evitare o diminuire il danno
1. Il
comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono
fare
quanto
è loro possibile per evitare o diminuire il danno.
2. In
deroga all'articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono
pattuire
che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico
dell'assicuratore
solo
per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera
la
somma
assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore
provi
che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.
Art.
535 - Differenza tra il nuovo e il vecchio
Nel
calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa
il
beneficio
derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.
Art.
536 - Danni di avaria comune
L'assicuratore
deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i
danni
e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali
danni
o
spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi
all'assicurato nei
diritti
a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.
Art.
537 - Indennità per contributi di avaria comune
1.
Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per contributi di
avaria comune a
carico
dell'assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo
della
cosa,
in ordine alla quale l'assicurazione è stata stipulata. A tale valore deve
farsi
riferimento
anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima.
2.
L'ammontare del danno da risarcire è dato dalla quota di contribuzione
posta a
carico
dell'assicurato dal regolamento di avaria, purchè dell'inizio del
procedimento
di
liquidazione sia stato dato avviso all'assicuratore, prima dell'adunanza di
discussione
di cui all'articolo 614 o della stipula del chirografo di avaria, in modo
che
l'assicuratore
medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.
Art.
538 - Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto
Nel
calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi,
danneggiati da
urto,
contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave
determinato
ai sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da
guadagnare,
il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.
Art.
539 - Sinistri successivi
Se le
cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, più
sinistri
successivi,
si devono computare nell'indennità, anche in caso di abbandono, le
somme
che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri
precedenti,
avvenuti nel corso dello stesso viaggio.
Art.
540 - Abbandono della nave
L'assicurato
può abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennità per
perdita
totale nei seguenti casi:
a)
quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla
navigazione e
non
riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione
necessari,
nè
la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto
ove
siano
tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove;
b)
quando la nave si presume perita;
c)
quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali
subiti
dalla
nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.
Art.
541 - Abbandono delle merci
L'assicurato
può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per
perdita
totale, nei seguenti casi:
a)
quando le merci sono totalmente perdute;
b)
quando la nave si presume perita;
c)
quando nei casi previsti nella lettera a) dell'articolo precedente, dalla
data della
perdita
o della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci
deperibili
o sei
mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate
ed
imbarcate
per la prosecuzione del viaggio;
d)
quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o
perdita
in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.
Art.
542 - Abbandono del nolo
L'assicurato
può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare al momento del
sinistro
ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a)
quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;
b)
quando la nave si presume perita.
Art.
543 - Forma e termini della dichiarazione di abbandono
1.
L'abbandono deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore nel termine
di due
mesi
ovvero, se il sinistro è avvenuto fuori d'europa o dei paesi bagnati dal
Mediterraneo,
di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l'assicurato
provi
di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine è di
due
mesi
e decorre dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro di
iscrizione.
Se
l'abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella
forma
prescritta nell'articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e
seguenti.
Tuttavia
se nel sinistro è andato perduto l'atto di nazionalità, la pubblicazione
è
compiuta
con la trascrizione nella matricola.
2. La
dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere
notificata
all'assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza
dell'assicuratore
medesimo con la lettera raccomandata.
3.
Trascorsi i termini in cui al primo comma, l'assicurato può esercitare
soltanto
l'azione
di avaria.
Art.
544 - Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono
1.
Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se
sulle
cose
abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano
diritti
reali o di garanzia.
2. In
mancanza, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento
dell'indennità solo
dal
momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato.
3. In
caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni
diritto
derivante dal contratto d'assicurazione.
Art.
545 - Oggetto dell'abbandono
1.
L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.
2.
Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento
del
sinistro,
che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose
stesse,
spettano
all'assicurato verso terzi.
3. Se
l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa,
l'abbandono è
limitato
ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.
Art.
546 - Effetti dell'abbandono
1. Se
la validità dell'abbandono non è stata contestata entro trenta giorni da
quello
nel
quale la dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza
dell'assicuratore,
ovvero se la validità dell'abbandono è stata giudizialmente
riconosciuta,
l'assicurato ha diritto a percepire l'indennità per perdita totale.
2. La
proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo
precedente si
trasferiscono
all'assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la
dichiarazione
di abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel
quale
la validità dell'abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma
precedente,
l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare.
3. La
dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a
conoscenza
dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione
di
abbandono.
Art.
547 - Prescrizione
1. I
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il
decorso di un
anno.
2.
Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 del codice civile, per
la
prescrizione
del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine
decorre
dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne
avuto
notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui
questa
è
stata cancellata dal registro d'iscrizione.
3.
L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennità, mediante abbandono delle
cose
assicurate,
interrompe la prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennità
d'avaria,
dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.
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