Dell'assistenza
e salvataggio. Del recupero e del ritrovamento di relitti
Art.
489 - Obbligo di assistenza
1.
L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali
siano in
pericolo
di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della
nave
soccorritrice,
del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto
nell'articolo
485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo
persone.
2. Il
comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia
notizia del
pericolo
corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei
limiti
predetti
ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente
prevedere
un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata
da
altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso
potrebbe portarla.
Art.
490 - Obbligo di salvataggio
1.
Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci,
rispettivamente,
di
manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è
tenuto,
nelle
circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il
salvataggio,
ovvero,
se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si
trovano
a
bordo.
2. E'
del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone
che siano
in
mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
Art.
491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di
aeromobile
1.
L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano
effettuati
contro
il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i
limiti
del
valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al
rimborso
delle
spese incontrate, nonchè, ove abbiano conseguito un risultato anche
parzialmente
utile, a un compenso.
2. Il
compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi
dalla nave
soccorritrice,
degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali
dell'impresa
se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso;
nonchè
del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei
medesimi.
Art.
492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose
Il
salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e
ragionevole
del
comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle
cose,
dà
diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei
danni, al
rimborso
delle spese, nonchè, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente
utile,
a un compenso determinato a norma del predetto articolo.
Art.
493 - Indennità e compenso per salvataggio di persone
1. Il
salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al
rimborso
delle
spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia
coperto
da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato
adempimento
dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.
2.
Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione
di
operazioni
di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di
persone
che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso,
rispettivamente
nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla
responsabilità
del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei
danni
e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita
del
compenso
relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei
rischi
corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonchè del pericolo in
cui
versano
le persone salvate.
Art.
494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso
La
determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è
efficace
nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a
meno
che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta.
Art.
495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori
1.
Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a
nave
o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose
e
salvataggio
di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene
equitativamente
ripartito tra le diverse operazioni compiute.
2.
Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano
partecipato
più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si
applicano
le disposizioni dell'articolo 970.
Art.
496 - Ripartizione del compenso
1. II
compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia
armata
ed
equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e
per due
terzi
ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione
della
retribuzione
di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata.
2. La
quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può
essere
convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero
ammontare
del
compenso stesso.
Art.
497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso
La
spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in
caso di
assistenza
o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli
interessati
alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle
avarie
comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante
della
nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo
rifiuto.
Art.
498 - Navi dello stesso proprietario od armatore
Le
disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se
la nave
soccorritrice
e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o
sono
armate dallo stesso armatore.
Art.
499 - Azione dell'equipaggio
Qualora
l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del
compenso
di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione
per
la parte ad essi spettante del compenso stesso.
Art.
500 - Prescrizione
Il
diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si
prescrive col
decorso
di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
Art.
501 - Assunzione del ricupero
Salvo
in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel
concorso
di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il
ricupero
di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della
navigazione,
è
preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo
denuncia
all'autorità
preposta alla navigazione marittima o interna, purchè entro l'anno
dall'identificazione
egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente
sospenderle
per un periodo superiore a un anno.
Art.
502 - Obblighi del ricuperatore
1.
Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o
abbandonate
senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il
proprietario
del relitto.
2.
Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le
cose
ricuperate
devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al
ricuperatore,
alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.
Art.
503 - Indennità e compenso
1. Il
ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna
delle
cose
ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al
risarcimento
dei danni e al rimborso delle spese nonchè a un compenso stabilito in
ragione
del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi,
del
valore
dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata
allo
scopo
di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa.
2.
Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme
degli
articoli
492, 494, 496.
Art.
504 - Ricupero senza mezzi nautici
1.
Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti,
per il
quale
non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501.
2. Il
ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503;
la consegna
delle
cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle
operazioni.
3. In
mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le
persone
che
hanno cooperato al ricupero, dall'autorità indicata nell'articolo 502, in
relazione
alle
fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.
Art.
505 - Ricupero operato dal comandante della nave naufragata
1.
Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in
ogni
caso
è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio,
dichiari di
costituirsi
capo ricuperatore.
2. Il
compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno
cooperato
al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l'armatore,
dall'autorità
indicata
nell'articolo 502 o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle
cose
ricuperate,
alle fatiche compiute e ai rischi corsi.
Art.
506 - Intervento dell'autorità marittima
Il
capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando
abbia
conoscenza
di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui
materiali
impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga
opportuno
assume il ricupero.
Art.
507 - Ricupero operato dall'autorità marittima
1.
Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente, il
ricupero di navi
sommerse
o di altri relitti nelle acque della Repubblica può, se ne è prevedibile
un
utile
risultato, essere assunto dall'autorità marittima, quando i proprietari
delle cose
non
intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero
iniziato.
2. Si
consideri a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o
proseguire il
ricupero
quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sesanta giorni dall'avviso a
tal
fine pubblicato dall'autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento
o non
abbiano
iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano
ripreso
le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorità.
Tuttavia il
ricupero
può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle
spese
sostenute dall'amministrazione.
3.
Quando si tratti di nave straniera, l'autorità marittima, prima di iniziare
il ricupero,
ne
dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la
bandiera, affinchè
il
console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al
ricupero.
Art.
508 - Custodia e vendita delle cose ricuperate
1.
L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve
in
consegna
le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.
2.
Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere,
secondo le
norme
stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia
possibile
o
utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le
spese del
ricupero
eseguito d'ufficio.
3.
Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose
ricuperate
entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi
dall'avviso
pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia
ignoto,
l'autorità
procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la
somma
relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero
delle
indennità
e del compenso spettanti al ricuperatore, nonchè delle spese di custodia.
4. Se
entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri
diritti,
ovvero
se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in
giudicato,
la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza
marinara
o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.
Art.
509 - Prescrizione
Il
diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso
di due anni
dal
giorno in cui le operazioni sono terminate.
Art.
510 - Diritti ed obblighi del ritrovatore
1.
Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località
del demanio
marittimo,
entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il
ritrovamento
è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità
marittima
più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al
proprietario,
o, se questi gli sia ingoto e il valore dei relitti superi le lire
cinquanta,
all'autorità
predetta.
2. Il
ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha
diritto
al
rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle
cose
ritrovate,
se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle
diecimila
lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è
avvenuto
in località del demanio marittimo.
Art.
511 - Custodia e vendita delle cose ritrovate
1.
Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendsita delle medesime e per
la
devoluzione
delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.
2.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico,
nonchè
le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non
curi
di
ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del
predetto
articolo,
sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore
all'indennità
ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.
Art.
512 - Cetacei arenati
1. I
cetacei arenati sul litorale della Repubblica appartengono allo Stato.
2. Il
ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre
giorni dal
ritrovamento,
ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.
Art.
513 - Prescrizione
Il
diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due
anni dal
giorno
del ritrovamento.
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