Della
responsabilità per urto di navi
Art.
482 - Urto senza colpa
Se
l'urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero non è
possibile
accertarne
la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
Art.
483 - Urto per colpa unilaterale
Se
l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è
a carico
della
nave in colpa.
Art.
484 - Urto per colpa comune
1. Se
la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione
della
gravità
della propria colpa e dell'entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel
caso
che,
per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il
risarcimento
è dovuto in parti uguali.
2. Al
risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in
colpa
sono
tenute solidalmente.
Art.
485 - Obbligo di soccorso in caso di urto
1.
Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare
soccorso
alle
altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare
senza
grave
pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo.
2. Il
comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre
navi le
notizie
necessarie per l'identificazione della propria.
Art.
486 - Rapporti contrattuali
Salvo
il disposto del secondo comma dell'articolo 484, le norme sulla
responsabilità
per
danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che
intercorrono tra
persone
vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.
Art.
487 - Prescrizione
1. Il
diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col
decorso
di
due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.
2. Il
diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484,
abbia versato
l'intero
risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Art.
488 - Danni non derivanti da collisione materiale
Le
disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di
acqua
od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose
che
sono
a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.
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