Della
contribuzione alle avarie comuni
Art.
469 - Avarie comuni
Le
spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente
presi, a
norma
dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza
della
spedizione,
sono avarie comuni, e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla
spedizione
stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello
stesso
che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli
eventi.
Art.
470 - Formazione della massa creditoria
Ciascuno
dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e
concorre
alla ripartizione, per l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui
suoi
beni,
come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta
eccezione
per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di
armamento
della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su
cose
caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in
maniera
inesatta,
su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta
miglia
di raggio dal porto di caricamento.
Art.
471 - Spese eccezionali
1.
Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa
creditoria
è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe
stata
sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è
stata
sostituita.
2. A
tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per
conseguire
la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose
allo
stesso fine vendute, nonchè i premi di assicurazione relativi
all'operazione.
Dalle
spese devono invece esser dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per
differenza
tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.
Art.
472 - Perdita del nolo
Per
quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere alla massa creditoria
è
valutato
sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le
merci
caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di
risparmiare.
Art.
473 - Danni alla nave e al carico
1.
Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al
carico, e
a
qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere
nella
massa
creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o
danneggiata
avrebbe
avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al
termine
del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l'ultima
partita
di
carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario.
2. Da
questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese
risparmiate
in
conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al
provvedimento
volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto
sussistere
indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al
provvedimento
volontario e per cause a questo estranee.
3. Il
valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa
creditoria
ai sensi della lettera c) del precedente comma, è determinato sulla base
degli
stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche
prima
è
stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.
Art.
474 - Spese del regolamento della contribuzione
Nella
massa creditoria sono ammesse anche le spese realtive alle operazioni di
liquidazione
e di regolamento.
Art.
475 - Formazione della massa debitoria
Ciascuno
degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa
debitoria
e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del
valore
dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e
dei
bagagli
non registrati.
Art.
476 - Contribuzione della nave e del carico
1.
Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a
bordo, la
partecipazione
alla massa debitoria è determinata sulla base del valore effettivo o
presumibile
al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del
viaggio
contributivo.
2. Da
tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti
indipendentemente
dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente
allo
stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di
perdita
delle
cose medesime.
Art.
477 - Contribuzione del nolo
Per
quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa
debitoria è
determinata
sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che
la
loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.
Art.
478 - Indicazioni del caricatore circa le merci
1.
Agli effetti della formazione così della massa creditoria come di quella
debitoria, in
caso
di dichiarazione di valore fatta dal caricatore all'inizio del viaggio, si
presume
sino
a prova contraria che il valore effettivo delle merci al termine della
spedizione o
al
termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.
2.
Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo, per
la
partecipazione
alla massa creditoria è computato il valore più basso tra i due e per la
partecipazione
alla massa debitoria è invece computato quello tra i due più alto, a
meno
che venga provato che l'inesattezza della dichiarazione non fu scientemente
commessa.
3. In
caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono
assunte
fino a prova contraria per base della determinazione del valore, le
indicazioni
inserite dal caricatore nella dichiarazione d'imbarco per quanto concerne
la
natura, la qualità e la quantità delle cose caricate.
4.
Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto
dell'articolo 470, a meno
che
venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.
Art.
479 - Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento
1. Se
dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle
quote
di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate
dai
proprietari,
il regolamento è riaperto per tener conto del valore delle cose
ricuperate,
a norma dell'articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute
per
il ricupero.
2. Se
il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il
valore
delle
cose ricuperate è ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota
contributiva
di ciascuno. Tale valore è determinato alla stregua dei criteri di stima
del
riparto
o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante
alienazione,
fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a
destino
o al luogo di vendita effettiva.
Art.
480 - Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta
1. I
danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o
senza
consenso
del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di
raggio
dal
porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati
nella
spedizione
per la nave e per le merci caricate sopra coperta.
2.
Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di
tutti i
beni,
ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli
altri
interessati
in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta
e
dell'ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in
rischio.
3. La
valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione
dei
valori
che costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi
criteri
che
regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale.
Art.
481 - Prescrizione
L'azione
per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal
termine
del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del
viaggio
contributivo.
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