PIANETA GRATIS

CODICE NAVIGAZIONE

SEI QUI: Home - Canale Codici - Codice Navigazione - 469-481

LIBRO TERZO

Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Della contribuzione alle avarie comuni

 

Art. 469 - Avarie comuni

Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a

norma dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della

spedizione, sono avarie comuni, e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla

spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello

stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli

eventi.

Art. 470 - Formazione della massa creditoria

Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e

concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi

beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta

eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di

armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su

cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera

inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta

miglia di raggio dal porto di caricamento.

Art. 471 - Spese eccezionali

1. Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa

creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe

stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è stata

sostituita.

2. A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per

conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose

allo stesso fine vendute, nonchè i premi di assicurazione relativi all'operazione.

Dalle spese devono invece esser dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per

differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.

Art. 472 - Perdita del nolo

Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere alla massa creditoria è

valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le

merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di

risparmiare.

Art. 473 - Danni alla nave e al carico

1. Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e

a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella

massa creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata

avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al

termine del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita

di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario.

2. Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate

in conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al

provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto

sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al

provvedimento volontario e per cause a questo estranee.

3. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa

creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma, è determinato sulla base

degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima

è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

Art. 474 - Spese del regolamento della contribuzione

Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese realtive alle operazioni di

liquidazione e di regolamento.

Art. 475 - Formazione della massa debitoria

Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa

debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del

valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei

bagagli non registrati.

Art. 476 - Contribuzione della nave e del carico

1. Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la

partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del valore effettivo o

presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del

viaggio contributivo.

2. Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti

indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente

allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita

delle cose medesime.

Art. 477 - Contribuzione del nolo

Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria è

determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che

la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.

Art. 478 - Indicazioni del caricatore circa le merci

1. Agli effetti della formazione così della massa creditoria come di quella debitoria, in

caso di dichiarazione di valore fatta dal caricatore all'inizio del viaggio, si presume

sino a prova contraria che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o

al termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.

2. Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo, per la

partecipazione alla massa creditoria è computato il valore più basso tra i due e per la

partecipazione alla massa debitoria è invece computato quello tra i due più alto, a

meno che venga provato che l'inesattezza della dichiarazione non fu scientemente

commessa.

3. In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono

assunte fino a prova contraria per base della determinazione del valore, le

indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione d'imbarco per quanto concerne

la natura, la qualità e la quantità delle cose caricate.

4. Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell'articolo 470, a meno

che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.

Art. 479 - Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento

1. Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle

quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate dai

proprietari, il regolamento è riaperto per tener conto del valore delle cose

ricuperate, a norma dell'articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute

per il ricupero.

2. Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il valore

delle cose ricuperate è ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota

contributiva di ciascuno. Tale valore è determinato alla stregua dei criteri di stima del

riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante

alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a

destino o al luogo di vendita effettiva.

Art. 480 - Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta

1. I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza

consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio

dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella

spedizione per la nave e per le merci caricate sopra coperta.

2. Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i

beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli altri

interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta

e dell'ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in rischio.

3. La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei

valori che costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi criteri

che regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale.

Art. 481 - Prescrizione

L'azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal

termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del

viaggio contributivo.

 TORNA INDIETRO

 

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.