Dei
contratti di utilizzazione della nave
Art.
376 - Locazione di nave
Si ha
locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra
per un
dato
tempo la nave verso un determinato corrispettivo.
Art.
377 - Forma del contratto
1. Il
contratto di locazione deve essere provato per iscritto.
2.
Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e
di
galleggianti
di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica,
o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art.
378 - Sublocazione e cessione del contratto
1. Il
conduttore non può sublocare la nave nè cedere i diritti derivanti dal
contratto
se
tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore.
2. La
forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal
disposto
dell'articolo precedente.
Art.
379 - Obblighi del locatore
Il
locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in
stato di
navigabilità
e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonchè a
provvedere
a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso
normale
della nave secondo l'impiego convenuto.
Art.
380 - Responsabilità del locatore
Il
locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a
meno che
provi
che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
Art.
381 - Obblighi del conduttore
Il
conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche
tecniche,
risultanti
dal certificato di navigabilità, e in conformità dell'impiego convenuto.
Art.
382 - Scadenza del contratto
1.
Salvo espresso consenso del locatore, il contratto s'intende rinnovato,
ancorchè,
spirato
il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave.
2.
Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un
periodo non
eccedente
la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione
di
danni,
ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto,
è
dovuto
un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art.
383 - Prescrizione
I
diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso
di un anno
dalla
scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla
data
di
riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine
decorre
dalla
data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.
Art.
384 - Noleggio
Il
noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo
pattuito, si
obbliga
a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero,
entro
il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle
condizioni
stabilite
dal contratto o dagli usi.
Art.
385 - Forma del contratto
1. Il
contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve
enunciare:
1)
gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave;
2) il
nome del noleggiante e del noleggiatore;
3) il
nome del comandante;
4)
l'ammontare del nolo;
5) la
durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere.
2.
Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di
stazza
lorda
non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a
propulsione
meccanica.
Art.
386 - Obblighi del noleggiante
1. Il
noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato
di
navigabilità
per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla
convenientemente,
e a provvederla dei prescritti documenti.
2. Il
noleggiante è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità,
a meno
che
provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale
diligenza.
Art.
387 - Obblighi del noleggiatore
Nel
noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di
combustibile,
acqua
e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli
impianti
ausiliari di bordo, nonchè le spese inerenti all'impiego commerciale della
nave,
comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.
Art.
388 - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo
1. Il
noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga
la
nave
o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del
contratto.
2.
Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata
prevedibile
oltrepassi
considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del
contratto
stesso.
Art.
389 - Eccesso di durata del viaggio
Se
per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio eccede la
scadenza
del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante,
per
il
periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un
corrispettivo in
misura
doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art.
390 - Pagamento del nolo a tempo
1. Il
nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili
anticipate.
2.
Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito
ad ogni
evento.
Art.
391 - Impedimento temporaneo
1. Il
nolo a tempo non è dovuto per il periodo durante il quale non si è potuto
utilizzare
la nave per causa non imputabile al noleggiatore.
2.
Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal
carico,
ovvero
per provvedimento di autorità nazionale o straniera, durante il tempo
dell'impedimento,
ad eccezione di quello in cui la nave è sottoposta a riparazione, è
dovuto
il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per
l'inutilizzazione
della
nave.
Art.
392 - Perdita della nave
Nel
caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno
in cui è
avvenuta
la perdita.
Art.
393 - Responsabilità per le operazioni commerciali
1. Il
comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le
istruzioni
del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze
di
carico alle condizioni da lui indicate.
2. Il
noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni
assunte
dal
comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe
commerciali
del
comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle
operazioni
medesime.
Art.
394 - Subnoleggio e cessione del contratto
In
caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti
dal
contratto,
il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni
assunte
con il contratto di noleggio.
Art.
395 - Prescrizione
1. I
diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un
anno. Il
termine
decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine
dell'ultimo
viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio
è
a
viaggio dalla fine del viaggio.
2.
Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre
dal giorno in
cui
si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del
contratto o
la
continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine
decorre
dalla
data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione.
Art.
396 - Forma del contratto
1. Il
contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne
che si
tratti
di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se
a
propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
2.
Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della
conclusione
del
contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.
Art.
397 - Indicazioni del biglietto di passaggio
Il
biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la data di emissione, il
luogo di
partenza
e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il
domicilio
del vettore.
Art.
398 - Cessione del diritto al trasporto
Il
diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del
vettore, se
il
biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione,
il
passaggero
ha iniziato il viaggio.
Art.
399 - Imbarco senza biglietto
Chi
si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al
commissario
di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio
sino
al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il
risarcimento
dei
danni.
Art.
400 - Impedimento del passeggero
1.
Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo
impedimento
a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è
dovuto
il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo
fu
compreso
nel prezzo.
2. Se
l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che
dovevano
viaggiare
insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto
alle
stesse condizioni.
Nei
casi previsti dai commi precedenti al valore deve essere data notizia
dell'impedimento
prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di
passaggio
netto.
Art.
401 - Mancata partenza del passeggero
1. Il
passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo
di
passaggio
computato al netto del vitto.
Tuttavia
il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al
trasporto è
ceduto
ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al
vettore
una
provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
Art.
402 - Impedimento della nave
Se la
partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il
contratto
è
risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.
Art.
403 - Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario
1. Se
il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere
effettuato
con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il
contratto
è risolto.
2.
Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il
passeggero
ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia
possibile,
ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la
risoluzione
del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare
pregiudizio
ai di lui interessi.
Nei
casi indicati dai due commi precedenti il passeggero ha diritto al
risarcimento dei
danni.
Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato
motivo,
il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.
Art.
404 - Ritardo della partenza
1. Se
la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del
ritardo,
all'alloggio
e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.
2. Se
trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici
ore di
ritardo
il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di
viaggi
superiori
alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del
contratto
dopo
ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo
quarantotto
ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'europa o dei paesi
bagnati
dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo
scadere
dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a
spese del
vettore.
3. Se
il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il
passeggero ha
inoltre
diritto al risarcimento dei danni.
Art.
405 - Interruzione del viaggio della nave
1. Se
il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di
passaggio
è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
2.
Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole,
procura a
sue
spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe
caratteristiche,
fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso
nel
prezzo di passaggio.
Art.
406 - Interruzione del viaggio del passeggero
1. Se
il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non
imputabile,
il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente
percorso.
2. Se
il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per
la
residua
durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.
Art.
407 - Operazioni di imbarco e di sbarco
Negli
approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative
operazioni sono
eseguite
dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso
nel
prezzo di passaggio.
Art.
408 - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per
ritardo
Il
vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da
mancata
esecuzione
del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non
imputabile.
Art.
409 - Responsabilità del vettore per danni alle persone
Il
vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del
passeggero,
dipendenti
da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco, se non prova che l'evento è
derivato
da causa a lui non imputabile.
Art.
410 - Trasporto del bagaglio non registrato
1.
Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del
bagaglio del
passeggero,
nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per
uso.
2. Il
bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se
si
includono
nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del
prezzo
di
tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
Art.
411 - Trasporto del bagaglio registrato
1.
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il
vettore, su
richiesta
del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino
con
l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e
di quello
di
destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli,
dell'eventuale
valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
2. Un
esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.
Art.
412 - Responsabilità del vettore pel bagaglio
1. Il
vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per il
chilogrammo
o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della
perdita
e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non
prova
che
la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
2. La
perdita o le avarie devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al
momento
della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro
tre
giorni, se trattasi di perdita o di avarie non appartenenti.
3.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è
responsabile
della
perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono
state
determinate da causa imputabile al vettore.
Art.
413 - Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito
Le
disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del
vettore e i
limiti
del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di
trasporto
gratuito.
Art.
414 - Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole
Chi
assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è
responsabile
solo
quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del
vettore
o dei suoi dipendenti e preposti.
Art.
415 - Derogabilità delle norme
Non
sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.
Art.
416 - Pegno legale sul bagaglio
Il
vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il
passeggero
nascenti
dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi,
il
vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal
contratto.
Art.
417 - Bagaglio non ritirato
Il
vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone
avviso al
passeggero.
Art.
418 - Prescrizione
1. I
diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non
registrati si
prescrivono
col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in
caso
di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
2. I
diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si
prescrivono col
decorso
di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in
cui
questi
avrebbero dovuto essere riconsegnati.
3.
Nei trasporti che hanno inizio a termine fuori di Europa o dei paesi bagnati
dal
Mediterraneo,
la prescrizione dei diritti indicati nei commi precedenti si compie col
decorso
di un anno.
Art.
419 - Trasporti di cose
Il
trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero
cose
singole,
e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.
Art.
420 - Forma del contratto
Il
contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che
il
trasporto
debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate,
se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art.
421 - Obblighi del vettore all'inizio del viaggio
Il
vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza
perchè la
nave
sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed
equipaggiata,
deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le
altre
parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il
ricevimento,
la conservazione e il trasporto delle merci.
Art.
422 - Responsabilità del vettore
1. Il
vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose
consegnategli per il
trasporto,
dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonchè dei
danni
per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o
del
ritardo
non è stata, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa
commerciale
dei suoi dipendenti e preposti.
2.
Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa della
perdita,
delle
avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa
commerciale
dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da
vizio
occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli
obblighi
di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti
del
vettore,
da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del
vettore,
pirateria,
fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità
di
diritto
o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o
serrate,
impedimenti
al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio
ovvero
deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio
della
merce,
calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o
imperfezione
delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi
dipendenti
o preposti.
Art.
423 - Limiti del risarcimento
1. Il
risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico,
essere
superiore
a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato
dal
caricatore anteriormente all'imbarco.
2. Il
valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come
valore
effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove
provi
che
la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le
avarie delle
cose
trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che
l'inesattezza
non
fu scientemente commessa.
Art.
424 - Derogabilità delle norme sulle responsabilità
1. Le
norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del
caricatore.
Sono
derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di
tempo
anteriormente
alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il
periodo
che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di
merci
caricate sopra coperta e di animali vivi, relativamente ai trasporti
nazionali di
merci
di qualsiasi genere, nonchè per quanto concerne i danni da ritardo. Nei
confronti
dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici è subordinata alla loro
inserzione
nella polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico.
2. Le
norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei
limiti
previsti
nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, nè altro
documento
negoziabile.
Art.
425 - Imballaggi e marche di contrassegno
1.
Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del
caricatore,
essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente
rimangano
visibili fino al termine del viaggio.
2. Il
caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati da
imperfetta
apposizione
delle marche.
Art.
426 - Consegna delle bollette doganali
1.
All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della
nave, il
caricatore
è tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.
2. Il
caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati
dall'omessa
consegna.
3. Il
vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti e
l'esattezza
delle
indicazioni in questi contenute.
Art.
427 - Impedimento prima della partenza
1. Se
la partenza della nave è impedita per causa di forza maggiore, il contratto
è
risolto.
Se per la stessa causa la partenza della nave è soverchiamente ritardata,
il
contratto
può essere risolto.
2. Se
la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore è tenuto a sopportare
le
spese
di scaricazione.
Art.
428 - Impedimento temporaneo
1. Se
la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente
impedita
per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.
2. Il
caricatore può, mentre dura l'impedimento, fare scaricare le merci a
proprie
spese,
con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento
si
verifica
in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per
l'adempimento
degli obblighi predetti.
Art.
429 - Interruzione del viaggio
1.
Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per
causa di
forza
maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a
riduzione
di nolo.
2. Se
la nave non può essere riparata od è necessario un tempo soverchio ovvero
se
il
viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza
maggiore, il
nolo
è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purchè il
comandante
abbia
fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro
delle merci
al
luogo di destinazione con altra nave.
Art.
430 - Impedimento all'arrivo
Se
l'approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza
maggiore, il
comandante,
se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve
provvedere
nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in
altro
porto vicino o ritornando al porto di partenza.
Art.
431 - Merci non dichiarate o falsamente indicate
Il
comandante può fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o
falsamente
indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo
corrente
nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento
del
danno.
Art.
432 - Recesso del caricatore prima della partenza
1.
Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto,
pagando
la
metà del nolo convenuto, nonchè le spese sostenute per la caricazioni e la
scaricazione,
se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.
2.
Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo,
provando che
il
vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.
Art.
433 - Recesso del caricatore durante il viaggio
1. Il
caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il
nolo intero
e
rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.
2. Il
comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo
eccessivo
o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non
contemplato
dal contratto o dagli usi.
3. Se
le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è
responsabile
delle
spese e dei danni.
Art.
434 - Caricazione incompleta
1. Se
il caricatore consegna una quantità di merci minore di quella convenuta,
deve il
nolo
intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata
caricazione,
se queste sono comprese nel nolo.
2. Il
comandante può imbarcare altre merci, purchè, se il contratto ha per
oggetto un
carico
totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore
profitta del
nolo
relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da
lui
dovuto.
3. Le
stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia
stato
stipulato
per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il
viaggio
di ritorno.
Art.
435 - Perdita e avarie delle cose
1. La
perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate
devono
essere
fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio
del
comandante
della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della
riconsegna,
se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla
riconsegna,
se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
2. In
mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le
merci
si
presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni
contenute nel
documento
del trasporto.
Art.
436 - Mancato arrivo delle cose
Se le
merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto,
quando il
mancato
arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se
questa
non
era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito
dal
vettore
per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.
Art.
437 - Deposito o vendita delle cose
Il
comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare
dall'autorità
giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a
vendere
tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i
compensi
di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una
somma
pari all'ammontare del credito del vettore.
Art.
438 - Prescrizione
1. I
diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col
decorso di sei
mesi
dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui
le cose
avrebbero
dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal
giorno
indicato nell'articolo 456.
2.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati
dal
Mediterraneo,
la prescrizione si compie col decorso di un anno.
Art.
439 - Norme applicabili
Si
applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene
assunto
l'obbligo
di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave
determinata.
Art.
440 - Spazi non utilizzabili per la caricazione
Non
sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave normalmente non
utilizzabili
per la caricazione, salvo espresso consenso del vettore nel caso in cui non
ostino
ragioni di sicurezza della navigazione.
Art.
441 - Luogo di ancoraggio o di ormeggio
1. Se
il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il
caricatore
può
chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le
disposizioni
del
comandante del porto, purchè si possa accedervi, sostare e uscirne senza
pericolo.
2. Se
il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave è condotta a
quello
abituale.
3.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, il comandante sceglie un altro
luogo, tenendo
conto
dell'interesse del caricatore.
Art.
442 - Consegna e riconsegna delle merci
In
mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore
riceve e
riconsegna
le merci sotto paranco.
Art.
443 - Inesatta dichiarazione di portata della nave
Il
vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o
minore di
quella
effettiva, è tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza
ecceda il
ventesimo.
Art.
444 - Decorrenza e durata delle stallie
1. I
giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso
patto,
regolamento
portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave
pronta
per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o
ricevere
le merci.
2. Il
termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere
fissato
dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di
caricazione
o di scaricazione, delle struttura della nave, nonchè della natura del
carico;
e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o
ricevere
le merci.
Art.
445 - Computo delle stallie
1. Il
termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i
giorni
festivi
secondo la legge e le consuetudini locali.
2. Il
decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono
impedite
per
causa non imputabile al caricatore o al destinatario.
Art.
446 - Decorrenza e durata delle controstallie
1.
Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore
o al
destinatario,
sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, è dovuto un
compenso
di controstallia.
2. Il
termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è
di
tanti
giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.
Art.
447 - Soppressione delle controstallie di caricazione
Spirato
il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al
caricatore,
sia stata imbarcata una quantità di merce sufficiente per garantire quanto
è da
lui dovuto al vettore, il comandante non è tenuto ad attendere il decorso
del
termine
di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.
Art.
448 - Computo delle controstallie
1. Il
compenso di controstallia è computato in ragione di ore e giorni
consecutivi e
deve
essere versato giorno per giorno.
2. Il
tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, è determinato in
proporzione
della portata della nave, secondo gli usi.
3.
Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di
sbarco sono
state
impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del
compenso
di controstallia è dovuto un compenso determinato in proporzione al nolo.
Art.
449 - Controstallie straordinarie
1.
Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante,
previo avviso
dato
almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà di partire senza attendere la
caricazione
o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di
controstallia.
Se il comandante non si avvale di questa facoltà, è dovuto per
l'ulteriore
sosta, fissata d'accordo col caricatore, un compenso di controstallia
maggiorato
della metà, ove non esista diverso patto, regolamento, o uso.
2.
Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia
stata
compiuta,
è dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella
misura
sopra indicate, salva la facoltà del comandante di scaricare le merci a
norma
dell'articolo
450.
Art.
450 - Deposito del carico
1. Se
il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se
si
presentano
più destinatari o v' è opposizione alla riconsegna, il vettore deve
chiedere
immediatamente istruzioni al caricatore. Questi può disporre del carico a
termini
dell'articolo 1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di
provvedere
al
deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'articolo 1690
dello stesso
codice.
2. Se
il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto,
ritarda a
ritirare
il carico o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il
vettore
può procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell'articolo
1514
del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento,
alla
vendita
per conto del destinatario a norma dell'articolo 1515 dello stesso codice,
dandone
avviso all'interessato.
Art.
451 - Sostituibilità della nave
Se il
trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di
espresso
divieto,
ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima
classe,
idonea a compiere il trasporto senza ritardo.
Art.
452 - Caricazione delle merci
1. Il
caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non
appena
la
nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere
effettuata dal
vettore
nei termini d'uso.
2.
Decorso il termine per la consegna della merci, il comandante ha facoltà di
partire
senza
attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell'intero
prezzo di
trasporto.
Art.
453 - Recesso del caricatore prima della partenza
Dopo
la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà
prevista
dall'articolo
432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso
per
la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza
medesima.
Art.
454 - Scaricazione delle merci
1.
Quando la nave sia in condizione di scaricare, se il destinatario è
irreperibile o
rifiuta
di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad
un'impresa
di
sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il
destinatario
quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facoltà,
è
tenuto
a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza.
2.
Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di
sbarco
avviene
solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese
relative
sono a carico del vettore.
3.
Quando si presentano più destinatari o v' è opposizione alla riconsegna si
applica il
disposto
dell'articolo 450.
Art.
455 - Mancata riscossione del nolo o degli assegni
Il
vettore che segue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri
crediti o
gli
assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma
controversa,
è responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al
medesimo
e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti.
Art.
456 - Mancato arrivo
Salvo
diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il
destinatario
può
far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la
perdita è
stata
riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui
le
merci
avrebbero dovuto giungere a destinazione.
Art.
457 - Dichiarazione d'imbarco
1. Il
caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono
indicati
la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonchè il
numero
dei
colli e le marche che li contrassegnano.
2. Il
caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo
derivare
da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione
d'imbarco.
Art.
458 - Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla
consegna
e
all'imbarco delle merci
1.
Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è
tenuto a
rilasciare
al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero
all'atto
della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per
l'imbarco.
2.
Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della
nave è
tenuto
a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a
meno
che
gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.
3.
Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in
suo
luogo
il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a
rilasciare
la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco,
con
le indicazioni di cui alle lettere g) ed h) dell'articolo 460, sulla polizza
ricevuto
per
l'imbarco precedentemente rilasciata.
Art.
459 - Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci
La
polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna delle merci
al
vettore;
la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta
caricazione.
Art.
460 - Indicazioni della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza di
carico
1. La
polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la
rilascia,
e deve enunciare:
a) il
nome e il domicilio del vettore;
b) il
nome e il domicilio del caricatore;
c) il
luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il
domicilio
del
destinatario;
d) la
natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonchè il
numero dei
colli
e le marche che li contrassegnano;
e) lo
stato apparente delle merci o degli imballaggi;
f) il
luogo e la data di consegna.
2. La
polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre
le
indicazioni
richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:
g) il
nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;
h) il
luogo e la data di caricazione.
Art.
461 - Data di consegna e data di caricazione
1. Se
nella polizza di carico non è indicata la data di consegna, per tale si
presume
fino
a prova contraria la data di caricazione delle merci.
2. Se
nella polizza ricevuto per l'imbarco non è indicata la data di consegna, o
nella
polizza
di carico non è indicata quella di caricazione, per data di consegna o per
data
di
caricazione, rispettivamente, si presume quella di emissione della polizza.
Art.
462 - Natura, qualità e quantità delle merci
1. Il
vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia
la
polizza
ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico, ha facoltà di inserire in
polizza le
proprie
riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica
delle
indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle
merci,
nonchè
sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno.
2. In
mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci,
nonchè il
numero
e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a
prova
contraria conformi alle indicazioni della polizza.
Art.
463 - Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per
l'imbarco
1. La
polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due
originali.
2.
L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo
rappresentante,
non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.
3.
L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal
raccomandatario
o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al
possessore,
legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci
che
vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne
mediante
disposizione
del titolo.
Art.
464 - Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al
caricatore
1.
L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco
rilasciato al
caricatore
può essere al portatore, all'ordine o nominativo.
2. Il
trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti
previsti dal
codice
civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi.
3.
Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è
richiesta
l'annotazione
nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del
codice
civile.
Art.
465 - Duplicati della polizza
1.
Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di
carico rilasciato
al
caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del
titolo,
emessi
duplicati.
2. I
duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo
463.
3. I
duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non
trasferibilità,
ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
Art.
466 - Ordini di consegna
1. Il
vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto
nel
contratto
di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto
di
disporre
delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul
comandante
della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci
rappresentate
dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla polizza di carico.
2. In
tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all'atto
dell'emissione
degli
ordini di consegna, a prenderne nota sull'originale trasferibile della
polizza, con
l'indicazione
della natura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun
ordine,
e con
l'apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando
l'intero
carico
rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna,
sono
tenuti
altresì a ritirare l'originale trasferibile della polizza.
3.
Gli ordini di consegna emessi a norma dei commi precedenti attribuiscono i
diritti
indicati
nel terzo comma dell'articolo 463; possono essere al portatore, all'ordine o
nominativi.
Agli
ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme
sull'emissione
e la circolazione della polizza di carico.
Art.
467 - Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci
Il
possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della
polizza ricevuto
per
l'imbarco ovvero di un ordine di consegna è legittimato per l'esercizio del
diritto
menzionato
nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie
continua
di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che
il
titolo
sia al portatore, all'ordine o nominativo.
Art.
468 - Norme applicabili
Ai
contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si
applicano le
norme
di questo tipo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente.
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