Del
contratto di arruolamento
Art.
323 - Visita medica
L'arruolamento
degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte
dell'equipaggio,
deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti,
essere
preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da
arruolare
in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Art.
324 - Capacità dei minori di anni diciotto
1. Il
minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare può,
con il
consenso
di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro,
stipulare
i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
2. La
revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte dell'esercente
la
patria
potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione
di
contratti
di arruolamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e
le
azioni
che derivano da contratti precedentemente stipulati, nè della capacità di
prestare,
fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del
contratto.
Art.
325 - Vari tipi di contratto di arruolamento
1. Il
contratto di arruolamento può essere stipulato:
a)
per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a
tempo determinato;
c) a
tempo indeterminato.
2. La
retribuzione spettante all'arruolamento può essere stabilita:
a) in
una somma fissa per l'intera durata del viaggio;
b) in
una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
c) in
forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del
viaggio, con la
fissazione
di un minimo garantito;
d)
parte in forma di somma fissa periodica [lett. b] e parte in forma di
partecipazione
al
nolo o agli altri proventi o prodotti [lett. c].
3.
Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il
complesso delle
traversate
fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale
traversata
in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
4. La
misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle
norme
dei contratti collettivi di lavoro.
Art.
326 - Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi
1. Il
contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere
stipulati
per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata
superiore,
si considerano a tempo indeterminato.
2.
Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo
determinato,
ovvero
di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta
ininterrottamente
servizio
alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il
rapporto
di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo
indeterminato.
3.
Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è
considerata
ininterrotta
quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto
successivo
intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.
Art.
327 - Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso
armatore
1. Il
contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave
determinata.
2.
Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di
arruolamento,
obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle
appartenenti
all'armatore o su più di esse successivamente.
Art.
328 - Forma del contratto
1.
Salvo quanto è disposto nei successivi articoli, il contratto di
arruolamento deve, a
pena
di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica,
dall'autorità
marittima,
e, all'estero, dall'autorità consolare.
2. Il
contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità
predette
annotato
sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
3.
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al
marittimo;
l'adempimento
di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso.
Art.
329 - Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità
consolare
Se
l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di
autorità consolare,
il
contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla
presenza di due
testimoni,
i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato
fra
i
documenti di bordo.
Art.
330 - Deroga alle disposizioni precedenti
1. Il
contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore
alle
cinque
tonnellate può essere fatto verbalmente.
2. Le
norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite
dal
regolamento.
Art.
331 - Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore
1.
L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante
dichiarazione,
resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove
egli
si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente.
2. La
detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli
estremi
della
dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la
nave
sulla
quale il comandante deve prendere imbarco.
3.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa
all'autorità del
porto
d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.
Art.
332 - Contenuto del contratto
1. Il
contratto di arruolamento deve enunciare:
1) il
nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio o
la
clausola
prevista nel secondo comma dell'articolo 327;
2) il
nome, il luogo e la data di nascita dell'arruolato, il domicilio, l'ufficio
di iscrizione
e il
numero di matricola;
3) la
qualifica e le mansioni dell'arruolato;
4) il
viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere
servizio,
se l'arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se
l'arruolamento
è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento
è a
tempo indeterminato;
5) la
forma e la misura della retribuzione;
6) il
luogo e la data della conclusione del contratto;
7)
l'indicazione del contratto collettivo, qualora esista.
2. Se
dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla
licenza
l'arruolamento
non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato
dalle
norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
Art.
333 - Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il
contratto di
arruolamento
Su
ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio,
un
albo,
nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative
all'arruolamento,
i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni
altra
disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorità.
Art.
334 - Servizio a bordo
1. I
componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da
quello
per il quale sono stati arruolati.
2.
Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di
adibire
temporaneamente
i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il
quale
sono stati arruolati, purchè non sia inadeguato al loro titolo
professionale e al
loro
grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli
arruolati
possono
essere adibiti a qualsiasi servizio.
3. I
componenti dell'equipaggio che esercitano mansioni diverse da quelle per le
quali
sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per
tali
mansioni.
Art.
335 - Caricazione abusiva di merci
1. Il
comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla
nave
merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo
rappresentante.
2.
L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a
pagare
il
nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della
caricazione per il
medesimo
viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente
imbarcata,
senza pregiudizio del risarcimento del danno.
Art.
336 - Trattamento dell'arruolato malato o ferito
1.
L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire
la
retribuzione
ed ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave.
2. Se
l'arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione,
ovvero ha
contratto
la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a
terra
senza autorizzazione, l'armatore è egualmente tenuto a provvedere
all'assistenza
sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato.
3.
Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha
diritto
alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al
servizio.
4. Se
l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o
se, per
altra
ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica
il
disposto
degli articoli 356, 365.
Art.
337 - Partecipazione dell'arruolato alle indennità dovute all'armatore
Se la
retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri
proventi
o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o
prodotti,
per la quale sia corrisposta all'armatore una somma a titolo di indennità
di
assicurazione
o di risarcimento di danni, l'arruolato ha diritto ad una parte di detta
somma,
nella proporzione stabilita dal contratto.
Art.
338 - Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio
1. Se
la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente
aumentata
qualora
il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento
della
stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata è dovuta a causa non
imputabile
all'armatore, l'aumento proporzionale è ridotto a un terzo.
2. La
retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più
breve
di quello previsto nel contratto.
Art.
339 - Indennità per riduzione delle razioni dei viveri
Se la
riduzione delle razioni dei viveri prevista nell'articolo 301, è dovuta a
causa
non
imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti
dell'equipaggio
l'equivalente
in denaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile,
l'armatore
è tenuto anche al risarcimento dei danni.
Art.
340 - Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio
Il
contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi cessa di diritto
con il
compimento
del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto.
Art.
341 - Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine
1. Il
contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la
scadenza
del
termine stabilito nel contratto stesso.
2.
Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende
prorogato
fino
al porto di ultima destinazione.
3. Se
il porto di ultima destinazione è fuori della Repubblica e la nave deve
intraprendere
un altro viaggio direttamente per un porto della Repubblica, l'arruolato
è
tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il
periodo
determinato
dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un
aumento
di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza
dagli
usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento.
4. Se
la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori della Repubblica o
non
direttamente
per un porto della Repubblica e l'arruolato consente a restare a bordo,
l'arruolamento
continua alle condizioni stabilite dal contratto, ma l'arruolato ha diritto
ad un
aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del
comma
precedente.
Art.
342 - Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una
delle
parti
Il
contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà
dell'armatore o
dell'arruolato,
purchè ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme
corporative
o, in mancanza, dagli usi.
Art.
343 - Casi di risoluzione di diritto del contratto
Il
contratto di arruolamento si risolve di diritto:
1) in
caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero
di
innavigabilità
per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da
naufragio
o da altro sinistro della navigazione, nonchè in caso di preda;
2) in
caso di perdita della nazionalità della nave;
3) in
caso di vendita giudiziale della nave;
4) in
caso di morte dell'arruolato;
5)
quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non
può
riassumere
il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
6)
quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una
spedizione
in mare o in terra, per servizio della nave;
7) in
caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai
titoli
professionali
o dalla professione marittima dell'arruolato;
8) in
caso di revoca da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela, del
consenso
alla
iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
9)
quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;
10)
quando l'arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non
assume il
proprio
posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal
porto
di
arruolamento o da un porto di approdo.
Art.
344 - Presunzione di perdita della nave
Quando,
per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di
arruolamento
si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e
degli
altri eventi diritto.
Art.
345 - Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'armatore
L'armatore
ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di
arruolamento,
salvi i diritti spettanti all'arruolato.
Art.
346 - Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento
1.
L'autorità marittima o quella consolare, su domanda dell'arruolato, può
ordinare lo
sbarco
immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha
tollerato
che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito,
senza
giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria
alla
quale
egli ha diritto.
2. In
questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.
Art.
347 - Cambiamento dell'armatore
Salvo
il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento
dell'armatore
della
nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi
derivanti
dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi
possono
chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto
nazionale.
Art.
348 - Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto
1.
Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di
arruolamento
cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e
di
scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato.
2.
Nel caso previsto nell'articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si
risolve dalla
data
dell'ordinanza con la quale, a norma dell'articolo 655, è disposta la
vendita
all'incanto;
ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il
quale
è disposta la vendita della nave.
3.
Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si considera risolto nel
giorno in cui
la
nave si presume perita.
Art.
349 - Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del
contratto
1. In
ogni caso di risoluzione del contratto;
1) se
la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al
giorno
della
risoluzione;
2) se
la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al
profitto o al
nolo,
è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della
quota o
del
minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato,
in
rapporto
alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione
del
contratto.
2. Se
la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al
nolo, in caso
di
risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343,
numeri 2, 3,
4, 5
e 6, nonchè negli articoli 345, 346, è dovuta l'intera quota spettante
all'arruolato
in
base al contratto.
Art.
350 - Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto
1. I
componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche
dopo
la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finchè siano
interamente
soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso.
2. In
questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il
tempo
durante
il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto.
3. Il
comandante può ottenere dall'autorità marittima o consolare
l'autorizzazione
allo
sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed
eseguendo,
per
la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorità stessa, nella
misura
e con
le modalità da questa determinate.
Art.
351 - Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato
1. In
caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per
volontà
dell'armatore, è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di
giornate
di
retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi,
per
ogni
anno o frazione di anno di servizio prestato.
2. Ai
fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i
periodi
di
infermità per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento
previsto
nell'articolo
356.
Art.
352 - Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato
In
caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è
dovuta
all'arruolamento
un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che
la
risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso.
Art.
353 - Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la
innavigabilità
assoluta della nave
1.
Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. 1 dell'articolo 343,
gli arruolati
che,
in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto
per il
periodo
durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una
indennità
giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo
stabiliti da
leggi
speciali o da norme corporative.
2. In
caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in
seguito al
naufragio,
al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennità
corrispondente
al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.
Art.
354 - Indennità nel caso di perdita presunta
1. Se
il contratto di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell'articolo
344, è
dovuta:
1)
nel caso di retribuzione a tempo, un'indennità pari alla metà della
retribuzione per
la
presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui
risalgono
le
ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità;
2)
nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennità pari alla differenza fra
la parte di
retribuzione
maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell'intera
retribuzione,
se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la
nave
si presume perita nel ritorno.
2.
L'indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni
in caso di
morte
dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli
infortuni
sul
lavoro.
3. In
mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennità è
devoluta
alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art.
355 - Indennità in caso di morte dell'arruolato
1. In
caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato
è morto
per
la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente
dall'indennità
prevista
nell'articolo 352, una indennità pari all'intera retribuzione per la
presumibile
durata
residua del viaggio, alla data della morte.
2. Si
applicano, per l'attribuzione dell'indennità, il secondo e il terzo comma
dell'articolo
precedente.
Art.
356 - Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all'arruolato
ammalato
o ferito
1.
Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria
l'assicurazione
dell'equipaggio
contro le malattie quando il contratto è risolto, perchè l'arruolato, a
causa
di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto
riprendere
il
proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l'armatore,
sempre
che
non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell'art. 336, è tenuto
a
provvedere
a proprie spese alla cura dell'arruolato, e a corrispondergli una indennità
giornaliera
in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non
oltre
quattro
mesi dalla data della risoluzione del contratto.
2. Se
la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo
stabilito
nel comma precedente è elevato a sei mesi.
3. Le
disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alle malattie, che
si
manifestano
nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del
contratto,
quando dipendono da causa di servizio.
Art.
357 - Indennità in caso di cattura dell'arruolato
In
caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato,
indipendentemente
dall'indennità prevista nell'articolo 352, è dovuta in ogni caso una
indennità
pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio,
successivamente
alla data della cattura.
Art.
358 - Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà
dell'armatore
1. Se
l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato,
senza preavviso, ai sensi dell'art. 345, è dovuta all'arruolato, oltre
alla
indennità prevista nell'articolo 352, un'altra indennità pari a tante
giornate di
retribuzione,
quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma
dell'articolo
342.
2.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura
inferiore
a
quella determinata ai sensi dell'articolo 342, è dovuta un'indennità pari
a tante
giornate
di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.
3. Se
l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio,
prima del
compimento
del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza,
ai
sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto;
1) se
la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della
partenza,
ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari
all'intera
retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale
il
contratto
è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni;
2) se
la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità
pari alla
retribuzione
che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la
durata
del contratto.
Art.
359 - Casi di esclusione del diritto a indennità
1. Le
indennità stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la
risoluzione del
contratto
avviene;
1)
per colpa dell'arruolato;
2)
per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della
nave,
arresto
della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile
l'inizio
o la prosecuzione del viaggio;
3) a
causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a
quindici
giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di
durata
non inferiore a trenta giorni.
2.
Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per
l'arresto
della nave sia attribuita una indennità all'armatore, gli arruolati hanno
diritto
alle
indennità previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle
indennità
corrisposte
all'intero equipaggio non può superare il terzo dell'indennità conseguita
dall'armatore.
Art.
360 - Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di
sbarco
dell'arruolato
per cattivo trattamento
Nei
casi previsti negli articoli 343, n. 2 e 346, oltre all'indennità stabilita
nell'articolo
352,
l'arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nell'articolo 358,
salvo,
quando
si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni
derivati
all'arruolato
dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.
Art.
361 - Determinazione delle indennità previste dagli articoli prcedenti
1.
Quando, a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è
commisurata
alla
retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella
retribuzione la
paga
base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e
continuativo, a
tale
fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
2. Se
la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al
nolo,
l'indennità
è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota
che
sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio
prevedibile alla
data
della stipulazione del contratto stesso.
3. A
partire dal 1‚àû febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del
calcolo delle
indennità
di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di
contingenza
e/o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31
gennaio
1977.
Art.
362 - Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti
1.
Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto
ad una
indennità
giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla
risoluzione
del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al
rimpatrio,
decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato
effettuato.
2.
Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause
indicate
nell'articolo
343, n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il
trattamento
spettante all'arruolato è regolato dall'articolo 356, l'indennità di cui
all'articolo
353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.
Art.
363 - Obbligo del rimpatrio dell'arruolato
1.
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di
arruolamento
l'armatore
è tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato.
2. Se
la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero
per
malattia
o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore
ha
diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo
rimpatrio.
3.
Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura
dell'autorità
marittima
o consolare. L'autorità marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore
per
il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Art.
364 - Contenuto dell'obbligo di rimpatrio
1.
L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese
necessarie
per
il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione,
nonchè,
durante
l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a
libera
pratica.
2.
Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente,
l'armatore è
tenuto
a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennità
giornaliera
pari
alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361.
3. In
caso di naufragio, l'armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti
dell'equipaggio
gli indumenti necessari.
Art.
365 - Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito
1. Se
l'arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è
diversamente
disposto
da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorità
marittima
o
consolare l'indennità spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma
dell'articolo
precedente, nonchè la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
2.
All'estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere
al
ricovero
dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona
incaricata
della cura le somme indicate nel comma precedente.
3. Se
il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito,
vi
si
provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura
l'arruolato
medesimo;
quando il viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le
prescrizioni
mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.
Art.
366 - Luogo di rimpatrio
1. Il
rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di
arruolamento.
2.
Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il
rimpatrio
deve
essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.
Art.
367 - Rimpatrio a mezzo di imbarco
1.
L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato può essere soddisfatto,
procurando
alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra
nave,
che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo
caso sono
a
carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo
di
rimpatrio.
2. Se
la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale è
imbarcato,
è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma
dell'articolo
364, l'armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.
Art.
368 - Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
Le
disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi
nazionali,
purchè
gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai
cittadini
italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.
Art.
369 - Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti
dell'arruolato verso
l'armatore
1. Le
retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate
fino
ad un
quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o
per
debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio
della
nave.
2. La
quota della retribuzione corrisponde al vitto e le somme dovute
dall'armatore
per
il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonchè quelle dovute
dall'istituto
assicuratore
a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate nè
pignorate,
neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
3.
L'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte
della
retribuzione
sia versata a persona della sua famiglia.
4. Se
l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma
precedente,
la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna
impugnazione,
dall'autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.
Art.
370 - Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti
Oltre
le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali,
non
sono
soggette a sequestro nè a pignoramento, non possono essere sequestrati nè
pignorati
per alcun titolo:
1)
gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di
bordo;
2)
gli strumenti e gli atrli oggetti appartenenti alla gente di mare navigante
destinati
all'esercizio
della professione.
Art.
371 - Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto
in caso di
perdita
presunta della nave
I
diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi
diritto nel caso in
cui
la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere
fatti
valere
soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
Art.
372 - Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
Gli
effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto
e il
trattamento
spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali,
dalle
norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.
Art.
373 - Prescrizione
1. I
diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso
di due
anni
dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla
cessazione
o alla risoluzione del contratto. In caso di più contatti a tempo
determinato
o a viaggio, che ai sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul
contratto
a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto
di
arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo
contratto.
2. La
prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed altri altri
aventi
diritto
in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa
dal
registro
d'iscrizione.
Art.
374 - Derogabilità delle norme
1. Le
disposizioni degli articoli 323, 324; 328 e 334; 336 primo e secondo comma;
346,
347; 363 a 371, non possono essere derogate nè dalle norme corporative, nè
dal
contratto individuale di arruolamento.
2. Le
disposizioni degli articoli 326; 336 terzo comma; 337 a 345; 348 a 362
possono
essere
derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto
individuale
se non a favore dell'arruolato.
3.
Tuttavia, neppure con le norme corporative si può aumentare il termine
previsto
dal
primo e dal secondo comma dell'art. 326, nè si può diminuire il termine
previsto
dal
terzo comma dello stesso articolo.
Art.
375 - Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna
1. Al
contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna
non
si
applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5,
369 terzo
comma.
2. La
prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 326, è
considerata
ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del
contratto
successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.
3. Il
contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta
eccezione per le
navi
di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è
conservato
fra i documenti di bordo.
4. La
risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma
dell'articolo
347, può esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al
termine
di trenta giorni.
5. La
retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste negli articoli 336
a 339; 349 a
368
sono regolati dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
6. Le
norme dei commi precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del
personale
dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente
stabilito
da leggi e regolamenti speciali.
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