Dell'impresa
di navigazione
Dell'armatore
Art. 265 -
Dichiarazione di armatore
1. Chi assume
l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di
armatore all'ufficio
di iscrizione della nave o del galleggiante.
2. Quando
l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede,
la dichiarazione
può essere fatta dal proprietario.
3. Quando
l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società
di
armamento, le
formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo
della dichiarazione
di armatore.
Art. 266 -
Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna
Per l'esercizio
delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di
concessione o di
autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri
d'iscrizione della
nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.
Art. 267 -
Designazione di rappresentante
Nel fare la
dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265,
terzo comma, 266,
l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di
iscrizione della
nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi
residente, presso il
quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione
marittima o interna,
si intende domiciliato.
Art. 268 - Forma
della dichiarazione
La dichiarazione di
armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata,
ovvero verbalmente;
in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità
competente con
processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
Art. 269 - Documenti
da consegnare
1. Quando
l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si
deve consegnare
copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.
2. Nel caso previsto
dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato
fatto per iscritto,
la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione
autenticata del
proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con
l'intervento di
entrambi.
Art. 270 - Contenuto
della dichiarazione di armatore
1. La dichiarazione
di armatore deve contenere:
a) il nome, il luogo
e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza
dell'armatore;
b) gli elementi di
individuazione della nave.
Quando l'esercizio
è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione
deve altresì
contenere:
c) il nome, il luogo
e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del
proprietario;
d) l'indicazione del
titolo che attribuisce l'uso della nave.
Art. 271 -
Pubblicità della dichiarazione
1. La dichiarazione
di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della
nave o del
galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità.
2. Per l'annotazione
sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di
iscrizione, si
applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
3. Nel caso di
discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto
di nazionalità,
prevalgono le risultanze della matricola.
Art. 272 -
Presunzione di armatore
In mancanza della
dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si
presume il
proprietario fino a prova contraria.
Art. 273 - Nomina di
comandante della nave
L'armatore nomina il
comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal
comando.
Art. 274 -
Responsabilità dell'armatore
1. L'armatore è
responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal
comandante della
nave per quanto riguarda la nave e la spedizione.
2. Tuttavia
l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli
obblighi di
assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri
obblighi che la
legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 275 -
Limitazione del debito dell'armatore
1. Per le
obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le
obbligazioni sorte
da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di
quelle derivanti da
proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il debito
complessivo ad una
somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di
ogni altro provento
del viaggio.
2. Sulla somma alla
quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori
soggetti alla
limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad
esclusione di ogni
altro creditore.
Art. 276 -
Valutazione della nave
1. Agli effetti
della determinazione della somma limite si assume il valore della nave
al momento in cui è
richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre
che tale valore non
sia nè inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore
della nave
all'inizio del viaggio.
2. Se il valore
della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al
minimo previsto dal
comma precedente si assume la quinta parte del valore della
nave all'inizio del
viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si
assumono i due
quinti del valore all'inizio del viaggio.
Art. 277 -
Valutazione del nolo e degli altri proventi
Agli effetti della
determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi
del viaggio viene
computato l'ammontare lordo.
Art. 278 -
Costituzione della società
1. I comproprietari
possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura
privata con
sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante
deliberazione della
maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
2. Ove non sia
diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con
deliberazione presa
ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione
della sua quota di
interesse nella nave.
Art. 279 -
Pubblicità dell'atto di costituzione
1. L'atto di
costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro
di iscrizione della
nave o del galleggiante, nonchè, per le navi maggiori, mediante
annotazione
sull'atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le
successive
variazioni e lo scioglimento della società.
2. La pubblicità
deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante. Per
l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del
porto d'iscrizione,
si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
3. Nel caso di
discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto
di nazionalità
prevalgono le risultanze della matricola.
Art. 280 - Documenti
per la pubblicità dell'atto di costituzione
1. Chi domanda la
pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma
autentica della
scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in
duplice esemplare.
2. La nota deve
contenere:
a) il nome, il luogo
e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei
comproprietari;
b) gli elementi di
individuazione della nave;
c) la data e le
clausole principali dell'atto costitutivo;
d) il nome, il luogo
e la data di nascita del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.
3. Nel caso di
deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi
e le quote dei
caratisti dissenzienti.
Art. 281 -
Esecuzione della pubblicità dell'atto di costituzione
L'ufficio, al quale
è richiesta la pubblicità della costituzione della società di
armamento, provvede
all'esecuzione delle formalità indicate nell'articolo 256.
Art. 282 -
Pubblicità a cura del gerente
1. Quando la nomina
del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli
precedenti il
gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o
del galleggiante
copia in forma autentica dell'atto di nomina, perchè gli estremi di
questo, con
l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di
iscrizione
e, se trattasi di
nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalità.
2. In pari tempo il
gerente deve richiedere la pubblicità dell'atto di costituzione, se
questa non è stata
richiesta a norma dell'articolo 279.
Art. 283 -
Responsabilità dei comproprietari
1. Delle
obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono
responsabili verso i
terzi in proporzione alle rispettive quote sociali; ma la
responsabilità dei
comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della
società non può
superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella
nave.
2. Il debito
complessivo della società di armamento può essere limitato a norma
degli articoli 275 e
seguenti.
Art. 284 - Effetti
della mancanza di pubblicità
1. In mancanza della
pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari
consenzienti
rispondono solidalmente.
2. Le successive
variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano
pubblicate non
possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne
erano a conoscenza.
3. In mancanza della
pubblicità prescritta nell'articolo 282, il gerente è personalmente
responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione
sociale.
Art. 285 -
Ripartizione degli utili e delle perdite
1. Quando non sia
diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella
deliberazione
prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della
società di
armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle
rispettive quote
sociali.
2. Tuttavia i
comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società
possono liberarsi
della partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di
proprietà della
nave.
Art. 286 - Recesso
di comproprietari componenti dell'equipaggio
I comproprietari che
siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono,
in caso di congedo,
recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote.
Art. 287 - Norme
applicabili al contratto di raccomandazione
Salvo i casi
previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le
norme del codice
civile sul mandato con rappresentanza.
Art. 288 -
Rappresentanza processuale del raccomandatario
Entro i limiti nei
quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il
raccomandatario può
promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro
nome.
Art. 289 -
Pubblicità della procura
1. La procura
conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del
preponente, le
successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso
l'ufficio del porto,
ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a
tale fine tenuto
secondo le norme del regolamento.
2. Il comandante del
porto deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alla
camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. Qualora non sia
adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del
raccomandatario si
reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le
modifiche, o la
revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a
conoscenza al
momento in cui fu concluso l'affare.
Art. 290 - Altre
specie di raccomandazioni
1. Quando il
raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di
navigazione o di
quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori.
2. Quando il
raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la
conclusione di
contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del
vettore, si
applicano le norme sul contratto di agenzia.
3. Quando il
raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome
proprio affari per
conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul
mandato senza
rappresentanza.
Art. 291 -
Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria
Quando il
raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di
navigazione, la
pubblicità richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal
codice civile per
l'institore.
Art. 292 - Comando
della nave
Il comando della
nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta
abilitazione.
Art. 293 -
Sostituzione del comandante in corso di navigazione
1. In caso di morte,
assenza o impedimento del comandante, il comando della nave
spetta agli
ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo,
fino al momento in
cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste,
fino al porto di
primo approdo, ove l'autorità preposta alla navigazione marittima o
interna ovvero
l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
2. Per le navi
addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le
norme stabilite da
leggi e regolamenti speciali.
Art. 294 -
Assunzione di comandante straniero all'estero
Nei porti esteri,
previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave
può essere
affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino
italiano, a uno
straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del
comandante da
sostituire.
Art. 295 - Direzione
nautica, rappresentanza e poteri legali
1. Al comandante
della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e
della navigazione.
2. Il comandante
rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella
nave e nel carico
egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
Art. 296 - Atti di
stato civile e testamenti
Il comandante della
nave marittima esercita le funzioni di ufficiali di stato civile
previste dal
presente codice e riceve i testamenti indicati nell'articolo 611 del codice
civile.
Art. 297 - Doveri
del comandante prima della partenza
Prima della partenza
il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal
presente codice deve
di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da
intraprendere, bene
armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia
convenientemente
caricata e stivata.
Art. 298 - Comando
della nave in navigazione
Il comandante, anche
quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere
personalmente la
manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei
fiumi e in ogni
circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.
Art. 299 - Documenti
di bordo e tenuta dei libri
Il comandante deve
curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti
relativi alla nave,
all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i
libri di bordo siano
regolarmente tenuti.
Art. 300 - Mancanza
di provviste o di arredi durante la navigazione
1. Se in corso di
navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa
indispensabile alla
regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il
rifornimento con
ogni possibile mezzo.
2. A tale fine, ove
sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o
altrimenti approdare
nel più vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta.
In caso di estrema
necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della
nave le merci
esistenti a bordo.
Art. 301 - Riduzione
delle razioni di viveri
Se alla deficienza
delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a
norma dell'articolo
precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le
razioni di viveri
dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali
previsioni di un
possibile rifornimento.
Art. 302 -
Provvedimenti per la salvezza della spedizione
1. Se nel corso del
viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione,
il comandante deve
cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a
sua immediata
disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero
richiedendo
l'assistenza di altre navi.
2. Se a tal fine è
necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai
sensi dell'articolo
307.
3. Se è necessario
sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve,
per quanto è
possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle
per cui più utile
si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.
Art. 303 - Abbandono
della nave in pericolo
1. Il comandante non
può ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo
esperimento senza
risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito
il parere degli
ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti
componenti
dell'equipaggio.
2. Il comandante
deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto
possibile a salvare
le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua
custodia.
Art. 304 - Relazione
di eventi straordinari
Se nel corso del
viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al
carico o alle
persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro
ventiquattro ore
dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.
Art. 305 -
Scaricazione prima della verifica della relazione
Anteriormente alla
verifica, a norma dell'articolo 584, della relazione di cui all'articolo
precedente, il
comandante non può iniziare la scaricazione della nave, tranne che in
caso di urgenza.
Art. 306 - Limiti
della rappresentanza del comandante
1. Il comandante
può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri,
alle forniture di
lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione
ordinaria della
nave.
2. Fuori dei luoghi
nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito
dei necessari
poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della
nave e della
spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti
dell'equipaggio.
3. La presenza
dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei
necessari poteri, è
opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza;
tuttavia la presenza
dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del
rappresentante nel
luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri
debitamente
pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.
Art. 307 -
Necessità di denaro in corso di viaggio
1. Se nel corso del
viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste,
per riparazione o
per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione
del viaggio, che non
rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo
precedente, il
comandante deve darne immediato avviso all'armatore.
2. Quando ciò non
sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non
abbia fornito i
mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo avere
accertato la
necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità
del luogo, a
prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione
verso coloro che
somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera,
ovvero a dare in
pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non
indispensabili alla
sicura navigazione.
3. Negli stessi casi
il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato
possibilmente
tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi
autorizzare dalla
suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma
gli aventi diritto
al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose
scaricandole a
proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto
utilmente percorso
se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per
intero.
4. Quando la
necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia
determinata dalle
esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il
comandante è tenuto
a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove
debba ricorrere al
pegno o alla vendita del carico.
Art. 308 -
Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze
1. Quando le merci
esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per
le esigenze della
nave, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore
che le merci
medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di
destinazione.
Tuttavia, se anteriormente all'arrivo nel luogo di prevista destinazione
delle merci
impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile
all'armatore, questi
è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che
le merci avevano al
momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.
2. Quando per le
stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena,
l'armatore è tenuto
a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o,
sempre che la nave
non sia andata perduta per causa non imputabile all'armatore, il
maggior valore che
le pertinenze avevano al momento della vendita.
3. Quando le
pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante,
l'armatore è tenuto
a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per
procedere allo
svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile
procedere allo
svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore è
tenuto a
corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del
pegno o il valore
che le merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di
destinazione. Nel
caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti,
l'armatore è tenuto
a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia
della quale le
pertinenze o le merci sono state date in pegno.
Art. 309 - Poteri
processuali del comandante
1. Fuori dei luoghi
nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito
dei necessari
poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire
o proseguire giudizi
in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la
nave e la
spedizione.
2. Possono parimenti
i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo
rappresentante
munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante
personalmente, o
contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto
concerne i fatti
dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le
obbligazioni
contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza
dell'armatore o di
un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi
previsti nel terzo
comma dell'articolo 306.
3. L'armatore può
riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e
può inoltre
impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.
Art. 310 - Facoltà
di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari
Se alcuno dei
comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di
armamento rifiuta di
contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il
comandante,
ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa
autorizzazione della
competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del
comproprietario
medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui
quota di
partecipazione nella proprietà della nave.
Art. 311 - Vendita
della nave in caso di innavigabilità
Il comandante non
può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario.
Tuttavia ove durante
il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente
autorità del luogo,
accertata l'assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il
comandante a
venderla, prescrivendo le modalità della vendita.
Art. 312 - Gestione
di interessi degli aventi diritto al carico
1. Il comandante
deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le
esigenze della
spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al
carico.
2. Se per evitare o
diminuire un danno occorrono speciali misure], il comandante
deve possibilmente
informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti
sul luogo, che siano
a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve
agire a suo criterio
nel modo migliore.
Art. 313 -
Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio
In caso di
pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da
errata manovra, se
non provi che l'errore è derivato da inesatte indicazioni o
informazioni fornite
dal pilota.
Art. 314 - Processo
verbale
1. Le cause e la
portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli
300 a 302, nonchè
la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto
comma dell'articolo
307, devono essere fatte constare, appena possibile, con
processo verbale
sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali
membri
dell'equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo,
il
processo verbale
deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.
2. Copia del
processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla
relazione di eventi
straordinari all'atto della presentazione di questa alla competente
autorità.
Art. 315 - Autorità
competente
L'autorità
competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a
ricevere la
relazione di cui all'articolo 304 è, nella Repubblica, il presidente del
tribunale e, fuori
del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all'estero, il console
o chi ne fa le veci.
Art. 316 -
Formazione dell'equipaggio
1. L'equipaggio
della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da
tutte le altre
persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave
della navigazione
interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri
iscritti nei
registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.
2. Fa inoltre parte
dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a
bordo.
Art. 317 -
Composizione e forza minima dell'equipaggio
1. Il comandante del
porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e
delle norme
corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli
ufficiali di coperta
e di macchina, e dei relativi gradi, nonchè la composizione e la
forza minima
dell'intero equipaggio.
2. Il ministro dei
trasporti e della navigazione, in caso di accertata indisponibilità di
marittimi in
possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere
favorevole del
comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione
dell'equipaggio
delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo
non superiore a tre
mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a
quello prescritto.
3. Le norme relative
alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi
della navigazione
interna sono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 318 -
Nazionalità dei componenti dell'equipaggio
1. L'equipaggio
delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere
interamente composto
da cittadini italiani.
2. Il ministro dei
trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può
autorizzare che del
personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in
misura non maggiore
di un terzo dell'intero equipaggio.
Art. 319 -
Assunzione di personale straniero all'estero
1. Nei porti esteri
della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili
rispettivamente
marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono
essere assunti anche
stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero
equipaggio e per il
solo tempo necessario al viaggio da compiere.
2. In caso di
speciali esigenze, l'autorità consolare può autorizzare l'assunzione di
stranieri in misura
superiore a quella indicata dal comma precedente.
Art. 320 - Servizio
di macchina
I minori degli anni
diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.
Art. 321 - Gerarchia
di bordo delle navi marittime
1. La gerarchia dei
componenti dell'equipaggio marittimo è la seguente:
1) comandante;
2) direttore di
macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di
bordo direttore del
servizio sanitario;
3) primo ufficiale
di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico
aggiunto, primo
commissario;
4) secondo ufficiale
di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico
aggiunto, secondo
commissario, primo radiotelegrafista;
5) gli altri
ufficiali;
6) nostromo, maestro
di macchina;
7) gli altri
sottufficiali;
8) i comuni.
2. Il pilota durante
il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo
ufficiale.
Art. 322 - Gerarchia
di bordo sulle navi della navigazione interna
1. La gerarchia dei
componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione
interna è la
seguente:
1) comandante;
2) macchinista,
motorista;
3) capo timoniere;
4) i sottufficiali;
5) i comuni.
2. Il pilota durante
il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo
timoniere.
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