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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO SECONDO

Della proprietà e dell'armamento della nave

Della proprietà della nave

 

Art. 245 - Norme applicabili alle navi

In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni

mobili.

Art. 246 - Pertinenze della nave

1. Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi

ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento

della nave.

2. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave

o non abbia su questa un diritto reale.

Art. 247 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena

1. Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprietà aliena

della pertinenza può essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data

certa anteriore ovvero dall' nventario di bordo.

2. La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non

risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo, non è

opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.

Art. 248 - Diritti dei terzi sulle pertinenze

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i

diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non

possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente

data certa anteriore o dall'inventario di bordo.

Art. 249 - Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi e

loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all'estero,

devono essere ricevuti dall'autorità consolare.

2. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti

di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle

venticinque, in ogni altro caso.

Art. 250 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di

proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi

maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull'atto

di nazionalità; quando concernono navi minori o galleggianti o loro carati, mediante

trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.

2. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali

il codice civile richiede la trascrizione.

Art. 251 - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

1. La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del

galleggiante.

2. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all'ufficio

marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente,

l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la

trascrizione nella matricola, i documenti presentati.

Art. 252 - Forma del titolo per la pubblicità

1. La trascrizione e la annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei

titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.

2. Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma

dell'articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione

autenticata.

Art. 253 - Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

1. Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i

documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto

nel secondo comma dell'art. 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti

nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui

all'articolo precedente.

2. La nota di trascrizione deve contenere:

1) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle

parti;

2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;

3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme,

ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;

5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.

Art. 254 - Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte

1. Chi domanda la pubblicità di un acquisto a causa di morte deve consegnare

all'ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2661,

2662 del codice civile, per i casi in ciascuno di detti articoli indicati.

La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo precedente,

completate con quelle richieste dall'articolo 2660 del codice civile.

Art. 255 - Esibizione dell'atto di nazionalità

1. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre

a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio al quale

richiede la pubblicità, l'atto di nazionalità, per la prescritta annotazione.

2. Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la

nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di

nazionalità, l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione

telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel

quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perchè sia ivi eseguita l'annotazione

sull'atto di nazionalità.

Art. 256 - Esecuzione della pubblicità

1. L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e

trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del

galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui è stata ad esso

presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo

251, gli è pervenuta.

2. Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati

sull'atto di nazionalità a cura dell'autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura

dell'autorità indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma

dell'articolo 255.

3. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere

conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.

4. Dell'adempimento delle formalità suddette l'ufficio fa menzione sull'altro

esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

Art. 257 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

1. Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la

precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di

trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione.

2. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di

nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 258 - Quote di comproprietà

1. Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati.

2. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.

Art. 259 - Deliberazioni della maggioranza

1. Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti,

vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei

comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.

2. La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno

complessivamente più di dodici carati della nave.

3. Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di

questo vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione,

anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purchè siano a questi ultimi

comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

Art. 260 - Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie

1. Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del valore

della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale

ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve

essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati.

2. I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione,

ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto

prezzo, le quote dei dissenzienti.

Art. 261 - Difetto di maggioranza

Quando una deliberazione non può essere presa per mancata formazione della

maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del

quale è l'ufficio di iscrizione, su domanda di uno o più caratisti, assunte le necessarie

informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo

l'interesse comune.

Art. 262 - Ipoteca della nave

La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici

carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere

costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.

Art. 263 - Ipoteca dei carati

Il comproprietario della nave non può ipotecare i suoi carati senza il consenso della

maggioranza.

Art. 264 - Vendita della nave

1. La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimità.

2. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà

dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita

della nave all'incanto.

3. Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale può essere data

anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei

carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.

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