Della
proprietà della nave
Art.
245 - Norme applicabili alle navi
In
quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui
beni
mobili.
Art.
246 - Pertinenze della nave
1.
Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti,
gli arredi
ed
in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento
della
nave.
2.
La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario
della nave
o
non abbia su questa un diritto reale.
Art.
247 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena
1.
Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la
proprietà aliena
della
pertinenza può essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data
certa
anteriore ovvero dall' nventario di bordo.
2.
La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà
aliena non
risultava
da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo, non è
opponibile
ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.
Art.
248 - Diritti dei terzi sulle pertinenze
La
destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non
pregiudica i
diritti
preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti
non
possono
essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente
data
certa anteriore o dall'inventario di bordo.
Art.
249 - Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi
1.
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri
diritti reali su navi e
loro
carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti,
all'estero,
devono
essere ricevuti dall'autorità consolare.
2.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai
galleggianti
di
stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle
venticinque,
in ogni altro caso.
Art.
250 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi
1.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi
o estintivi di
proprietà
o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi
maggiori
o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazione
sull'atto
di
nazionalità; quando concernono navi minori o galleggianti o loro carati,
mediante
trascrizione
nei rispettivi registri di iscrizione.
2.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande
per i quali
il
codice civile richiede la trascrizione.
Art.
251 - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità
1.
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o
del
galleggiante.
2.
Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta
all'ufficio
marittimo
o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente,
l'ufficio
trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la
trascrizione
nella matricola, i documenti presentati.
Art.
252 - Forma del titolo per la pubblicità
1.
La trascrizione e la annotazione non possono compiersi se non in forza di
uno dei
titoli
richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.
2.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel
secondo comma
dell'articolo
249, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione
autenticata.
Art.
253 - Documenti per la pubblicità di atti tra vivi
1.
Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio
competente i
documenti
richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto
nel
secondo comma dell'art. 249 del presente codice, in luogo dei documenti
richiesti
nell'articolo
2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui
all'articolo
precedente.
2.
La nota di trascrizione deve contenere:
1)
il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la
residenza delle
parti;
2)
l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del
medesimo;
3)
il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato
le firme,
ovvero
la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4)
gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
5)
l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.
Art.
254 - Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte
1.
Chi domanda la pubblicità di un acquisto a causa di morte deve consegnare
all'ufficio
competente i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2661,
2662
del codice civile, per i casi in ciascuno di detti articoli indicati.
La
nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo
precedente,
completate
con quelle richieste dall'articolo 2660 del codice civile.
Art.
255 - Esibizione dell'atto di nazionalità
1.
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il
richiedente, oltre
a
consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire
all'ufficio al quale
richiede
la pubblicità, l'atto di nazionalità, per la prescritta annotazione.
2.
Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione, se,
trovandosi la
nave
fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all'ufficio stesso
l'atto di
nazionalità,
l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione
telegrafica,
a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel
quale
la nave si trova o verso il quale è diretta, perchè sia ivi eseguita
l'annotazione
sull'atto
di nazionalità.
Art.
256 - Esecuzione della pubblicità
1.
L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un
repertorio e
trascrive
il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del
galleggiante,
facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui è stata ad esso
presentata
la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
251,
gli è pervenuta.
2.
Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono
annotati
sull'atto
di nazionalità a cura dell'autorità predetta ovvero, nei casi ivi
previsti, a cura
dell'autorità
indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma
dell'articolo
255.
3.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve
essere
conservato
negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.
4.
Dell'adempimento delle formalità suddette l'ufficio fa menzione sull'altro
esemplare
della nota, che restituisce al richiedente.
Art.
257 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
1.
Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti,
la
precedenza,
agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di
trascrizione
nella matricola o nel registro di iscrizione.
2.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni
sull'atto di
nazionalità,
prevalgono le risultanze della matricola.
Art.
258 - Quote di comproprietà
1.
Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in
carati.
2.
I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
Art.
259 - Deliberazioni della maggioranza
1.
Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i
caratisti,
vincolano
la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei
comproprietari
della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.
2.
La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno
complessivamente
più di dodici carati della nave.
3.
Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di
questo
vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione,
anche
se prese senza convocazione degli altri caratisti, purchè siano a questi
ultimi
comunicate
entro otto giorni con lettera raccomandata.
Art.
260 - Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie
1.
Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del
valore
della
nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato
compartimentale
ovvero
in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve
essere
presa con la maggioranza di almeno sedici carati.
2.
I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della
comunione,
ma
questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a
giusto
prezzo,
le quote dei dissenzienti.
Art.
261 - Difetto di maggioranza
Quando
una deliberazione non può essere presa per mancata formazione della
maggioranza
richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del
quale
è l'ufficio di iscrizione, su domanda di uno o più caratisti, assunte le
necessarie
informazioni
e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo
l'interesse
comune.
Art.
262 - Ipoteca della nave
La
deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di
sedici
carati.
Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere
costituita
senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i
dissenzienti.
Art.
263 - Ipoteca dei carati
Il
comproprietario della nave non può ipotecare i suoi carati senza il
consenso della
maggioranza.
Art.
264 - Vendita della nave
1.
La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimità.
2.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la
metà
dei
carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto
la vendita
della
nave all'incanto.
3.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale può
essere data
anche
su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei
carati,
sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
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