Della
costruzione della nave
Art. 232 - Cantieri
e stabilimenti di costruzione
1. La costruzione
delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in
stabilimenti i cui
direttori siano muniti della prescritta abilitazione.
2. La costruzione
delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere
inoltre eseguita in
cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato
compartimentale,
mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del
regolamento.
Art. 233 -
Dichiarazione di costruzione
1. Chi imprende la
costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne
preventiva
dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la
costruzione dello
scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno
costruiti lo scafo e
le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
2. L'ufficio prende
nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.
3. Parimenti devono
essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti
mutamenti nella
persona dei direttori delle costruzioni.
Art. 234 - Uffici
competenti a tenere il registro delle navi in costruzione
1. Il registro delle
navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici
di compartimento, da
quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del
compartimento.
2. Il registro delle
navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione
interna è tenuto
dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro dei
trasporti e della
navigazione.
Art. 235 - Controllo
tecnico sulle costruzioni
1. Il controllo
tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano
navale nei limiti e
con le modalità stabilite da leggi e regolamenti.
2. Il controllo
tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è
esercitato
dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e
regolamenti speciali
al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni
dell'articolo
seguente.
Art. 236 -
Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità
1. L'ufficio
competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo
ordinare la
sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta
dichiarazione o che
risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione
ovvero, nel caso di
cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa
non autorizzata.
2. Con provvedimento
del ministro dei trasporti e della navigazione può altresì venire
ordinata la
sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale
o dell'ispettorato
compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona
tecnica o per la
quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Art. 237 - Forma del
contratto di costruzione
1. Il contratto di
costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono
essere fatti per
iscritto a pena di nullità.
2. La disposizione
del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di
stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque, in ogni
altro caso.
Art. 238 -
Pubblicità del contratto di costruzione
1. Il contratto di
costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel
registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera
fino a prova
contraria costruita per conto dello stesso costruttore.
2. Eseguita la
trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non
hanno effetto verso
i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato
diritti sulla nave
in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.
Art. 239 - Forma del
titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione
1. Per quanto
riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto
dell'articolo 252,
primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti
indicati nel secondo
comma dell'articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di
una dichiarazione
del costruttore con sottoscrizione autenticata.
2. Per quanto
riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della
trascrizione nel
registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.
Art. 240 -
Responsabilità del costruttore
1. L'azione di
responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti
si
prescrive col
decorso di due anni dalla consegna dell'opera.
2. Il committente
che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la
garanzia, purchè
abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.
Art. 241 - Norme
applicabili al contratto di costruzione
Per quanto non è
disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano
le norme che
regolano il contratto di appalto.
Art. 242 - Forma e
pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione
1. Gli atti
costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali
su navi in
costruzione o loro
carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.
2. Per gli effetti
previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi
pubblici mediante
trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella
stessa forma devono
essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice
civile richiede la
trascrizione.
3. La trascrizione
si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 252 a
254, 256.
Art. 243 - Varo
della nave
1. Il costruttore
non può varare la nave senza il consenso del committente o della
maggioranza dei
committenti.
2. Il giorno e l'ora
del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere
preventivamente
comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta.
3. In caso di
ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio predetto
può, su richiesta
dell'interessato, autorizzare il varo.
Art. 244 -
Iscrizione della nave dopo il varo
L'autorità alla
quale, compiuto il varo, è richiesta l'iscrizione della nave o del
galleggiante nei
registri previsti negli articoli 146, 148, provvede a riprodurre nei
registri medesimi e
ad annotare sull'atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore,
le trascrizioni
fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242,
567, secondo comma.
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